(1) L'indennità di funzione è gradualmente trasformata in assegno personale quale distinto elemento fisso e continuativo di retribuzione. La trasformazione avviene con cadenza annuale e per ogni anno di godimento dell'indennità, nella misura dell'otto per cento per il direttore generale, per il vicedirettore generale e per i direttori di dipartimento, nella misura del sei per cento per i direttori di ripartizione ed equiparati, nella misura del cinque per cento per i direttori d'ufficio ed equiparati, comprese le posizioni di cui all'allegato 1 al presente contratto.
(2) L'assegno segue le variazioni della relativa indennità di funzione.