(1) Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori è considerato lavoro notturno la prestazione di lavoro tra le ore 22:00 e le ore 6:00. Questa disposizione non sortisce effetti sul vigente tariffario.
(2) Salvo quanto stabilito dal presente articolo ai fini della tutela della salute del personale si applica la vigente disciplina statale.
(3) In caso di prestazione di lavoro nei giorni festivi, non già riconosciuto quale lavoro straordinario o di turnazione, il personale ha diritto ad un corrispondente periodo di recupero maggiorato del 25 per cento. In caso di mancato recupero al personale è corrisposto un compenso aggiuntivo corrispondente alla maggiorazione prevista per lavoro straordinario.