(1) Al telelavoro si applica il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modifiche. Saranno consentite visite da parte del responsabile e dell’addetto alla sicurezza, da concordarsi con il personale, per verificare la corretta applicazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza del personale sul luogo di lavoro relativamente alla postazione di lavoro ed alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
(2) Il personale in telelavoro é tenuto ad utilizzare la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti all’uopo predisposti ed a non consentire ad altri l’utilizzo degli stessi.
(3) Ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 626/ 1994 e successive modifiche, il personale deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni relative ai mezzi ed agli strumenti di lavoro utilizzati.