(1) Il personale in telelavoro é tenuto a prestare la sua attività con diligenza ed a osservare il segreto sulle informazioni, uniformandosi al codice degli obblighi di servizio e di comportamento per il personale provinciale.
(2) In nessun caso il personale può eseguire lavori per conto terzi. La hardware messa a disposizione è destinata esclusiva-mente al servizio.