(1) Il telelavoro è istituzionalizzato e introdotto nell’ambito dell’Amministrazione provinciale quale forma di lavoro ordinario e rappresenta un mero spostamento del luogo di lavoro, mentre rimane intatto il coinvolgimento del personale nell’organizzazione dell’ufficio.
(2) L’attrezzatura tecnica necessaria per il telelavoro è messa a disposizione dall’Amministrazione; qualora il lavoro viene prestato nella propria abitazione, il personale deve disporre di un’idonea postazione di lavoro.
(3) I criteri per l’ammissione al telelavoro sono:
(4) La verifica delle fattibilità del telelavoro dal punto di vista organizzativo viene effettuata dall’Ufficio organizzazione in collaborazione con la Ripartizione personale, nel rispetto dei criteri per l’ammissione al telelavoro.
(5) La verifica della fattibilità tecnica del telelavoro viene effettuata dall’Ufficio informatica individuale.