(1) Al personale con contratto di lavoro a tempo parziale del 50 per cento può essere autorizzata, con il suo consenso e per particolari e temporanee esigenze di servizio, la prestazione di massimo 57 ore supplementari all’anno, che possono essere retribuite in applicazione della disciplina sulle ore straordinarie. Al personale con un contratto a tempo parziale di diversa entità il numero delle ore citate è corrispondentemente adattato. 17)
(2) Il periodo di lavoro a tempo parziale è computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio.
(3) I congedi straordinari, le assenze per malattie e le assenze per effetto di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura non comportano alcuna modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale. Nelle forme del rapporto di lavoro a tempo parziale alternante tutte le assenze durante il periodo del rapporto di lavoro a tempo pieno, con eccezione del congedo obbligatorio per maternità, sono raddoppiate rispettivamente per la durata e per il trattamento economico.
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(5) 19)