(1) In deroga all’articolo 14 ed esclusivamente nell’ambito dell’assegnazione dei posti per l’anno scolastico 2020/2021, il seguente personale a tempo indeterminato può richiedere nel caso di disdetta del rapporto di lavoro a tempo parziale il ritorno diretto sul posto originario a tempo pieno, se disponibile:
(2) In caso di dubbio, l’assegnazione dei posti disponibili avviene nel rispetto di apposita graduatoria interna, formata secondo i criteri previsti per i trasferimenti.
(3) Se il personale non esercita la facoltà di cui al comma 1, la sede di servizio è assegnata d’ufficio sul posto a tempo parziale occupato o scelto. 14)