(1) Il rapporto di lavoro a tempo parziale si rinnova tacitamente, salvo disdetta presentata da parte del personale o da parte dell’Amministrazione entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale, di anno in anno scolastico nei limiti dei posti a tempo parziale disponibili e nel rispetto dell’eventuale graduatoria formata ai sensi dell’articolo 13, comma 4.
(2) Al fine di poter adottare la stabilizzazione massima possibile del personale delle scuole di infanzia, per il personale a tempo parziale, che originariamente era titolare di un posto a tempo pieno nella stessa scuola di infanzia, non esiste il diritto di ritornare direttamente su tale posto a tempo pieno. Nel caso di disdetta del rapporto di lavoro a tempo parziale, presentata da parte del personale o da parte dell’Amministrazione, il personale sceglie, nel rispetto della disciplina vigente per l’assegnazione dei posti al personale delle scuole di infanzia e secondo la disponibilità, un posto a tempo parziale o a tempo pieno con inizio dall’anno scolastico successivo. 13)