(1) 9)
(2) 10)
(3) Le domande di lavoro a tempo parziale sono presentate entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale al Circolo didattico di appartenenza. Per le domande di aspettativa ridotta tale termine non è perentorio. 11)
(4) Per ogni scuola dell’infanzia viene formata da parte del rispettivo Circolo didattico, una apposita graduatoria, sulla base dei criteri di cui all’articolo 19, qualora il numero delle domande superi il numero dei posti previsti ai sensi dell’articolo 11, garantendo comunque la precedenza alle richieste di aspettativa ridotta, che in nessun caso possono essere negate. L’aspettativa ridotta è usufruibile esclusivamente dal personale con un rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale di 75 per cento.
(5) Le domande di un rapporto di lavoro a tempo parziale in forma orizzontale vengono accolte previa verifica delle particolari esigenze familiari o per validi motivi di salute, da indicare nella domanda.
(6) La collaborazione negli organi collegiali, la frequenza di corsi di aggiornamento, la programmazione ed il lavoro in gruppo vengono organizzati in modo da rispettare per quanto possibile la natura del rapporto di lavoro a tempo parziale.
(7) La concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale nella misura del 75 per cento è possibile:
- in scuole dell’infanzia nelle quali viene promosso un progetto pedagogico che coinvolga tutte le sezioni e dove si pratichino regolarmente forme di apertura e collaborazione ed il numero dei bambini sia ridotto nel pomeriggio;
- in scuole dell’infanzia in cui siano istituite sezioni con attività a tempo prolungato;
- per il personale distaccato.
Vedi anche il "Contratto di comparto per il personale delle scuole dell'infanzia: Modifica di termini" dd. 13 dicembre 2016.
L'art. 13, comma 1, è stato abrogato dall'art. 5, comma 2, lettera b), del Contratto di comparto 9 gennaio 2020.
L'art. 13, comma 2, è stato abrogato dall'art. 5, comma 2, lettera b), del Contratto di comparto 9 gennaio 2020.
L'art. 13, comma 3, è stato così modificato dall'art. 1, comma 4, del Contratto di comparto 9 gennaio 2020.