(1) Il lavoro a tempo parziale è di norma di durata annuale con decorrenza dal 1° gennaio e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo quanto disposto dall’articolo 8, comma 7.
(2) Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere disdetto dal personale in ogni momento, da parte dell’Amministrazione invece solamente per motivate esigenze di servizio entro il mese di ottobre. In caso di disdetta da parte del personale, l’Amministrazione ha l’obbligo di offrire un posto di lavoro a tempo pieno entro un anno dalla disdetta, purché vi sia la disponibilità di posti vacanti e la necessità della copertura.
(3) In caso di gravi e imprevisti motivi personali, adeguatamente comprovati, al personale a tempo parziale viene comunque garantita la possibilità di rientro a tempo pieno entro un anno, anche su posti di supplenza, o in attività compatibili con la formazione e l’esperienza del richiedente, purché vi sia la disponibilità di posti e la necessità della relativa copertura.
(4) Al personale con incarico di coordinamento può essere concesso il lavoro a tempo parziale a condizione che l’orario settimanale non sia inferiore a 23 ore e che sussista uno dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 19 e che il tempo parziale permetta il servizio di coordinamento.
(5) In considerazione delle esigenze del servizio e delle esigenze del personale l’orario di lavoro a tempo parziale è distribuito in senso orizzontale, verticale nonché a periodi settimanali, mensili o plurimensili alternati, da concordarsi per iscritto.