Pubblicato nel Suppl. n. 1 al B.U. 18 dicembre 2007, n. 51.
(1) Le prerogative sindacali previste dalla legislazione vigente e dal presente articolo sono attribuite alle organizzazioni sindacali che sono considerate rappresentative per la contrattazione provinciale di comparto. A tal fine, le organizzazioni sindacali rappresentative hanno il diritto di nominare presso ciascuna istituzione scolastica i propri rappresentanti e le proprie rappresentanti ("terminali associativi"), ai quali e alle quali competono le seguenti prerogative e tutele previste dalla legge:
(2) Alle organizzazioni sindacali rappresentative è consentito l'accesso agli uffici delle Intendenze scolastiche anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico.
(3) Le organizzazioni sindacali rappresentative possono accedere alle cartelle pubbliche della rete provinciale LASIS nella quale vengono pubblicate le circolari e le informazioni di carattere amministrativo generale destinate alle istituzioni scolastiche. Le procedure attuative sono oggetto di specifiche intese con i competenti Uffici delle Intendenze scolastiche e della Ripartizione informatica dell'Amministrazione provinciale.
(4) In tutte le istituzioni scolastiche, compresi i plessi e le sezioni staccate, viene assicurata la messa a disposizione di un albo per l'affissione di materiale sindacale. L'albo deve essere di dimensione tale da garantire ad ogni organizzazione sindacale avente titolo uno spazio ben riconoscibile. In tutte le sedi principali e periferiche dell'istituzione scolastica, all'affissione dei comunicati inviati, anche via e-mail, a tale scopo dalle organizzazioni sindacali alle istituzioni scolastiche o prodotti dalle RSU provvede la dirigente scolastica o il dirigente scolastico oppure una sua delegata o un suo delegato.