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t) Contratto collettivo 6 dicembre 2004 1)
Accordo sul passaggio del personale comunale delle scuole elementari alla Provincia
2

1)

Pubblicato nel B.U. 21 dicembre 2004, n. 51.

Art. 1 (Passaggio servizi e personale)

(1) Con decorrenza 1.1.2005 i servizi di pulizia, di bidello e di custode delle scuole elementari vengono assunti dalla Provincia. Contemporaneamente il personale dei comuni in servizio alla data di sottoscrizione di questo accordo che presta continuamente servizio per almeno la metà dell'orario di lavoro annuale presso una scuola elementare - incluso il personale che deve essere assunto sulla base di un concorso già bandito - passa all'Amministrazione provinciale.

(2) Per il personale di cui al comma 1 che finora ha svolto per il comune altri compiti non assunti dall'Amministrazione provinciale vengono stipulate apposite convenzioni tra l'Amministrazione provinciale ed i singoli comuni in merito all'utilizzo del relativo personale e al rimborso dei connessi costi stipendiali.

(3) Il personale che ha prestato meno della metà dell'orario di lavoro annuale presso la scuola rimane assegnato al comune, salvo che le parti interessate concordino il passaggio all'Amministrazione provinciale. Le parti possono concordare, nel rispetto della disciplina sul lavoro a tempo parziale, un separato contratto di lavoro a tempo parziale con la Provincia e con il comune.

(4) Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato rimane assunto per il periodo ivi previsto, fatta salva la scadenza di tali contratti non oltre il 31.08.2005. Inoltre tale personale viene inserito nelle relative graduatorie della Provincia per incarichi a tempo determinato risp. per le apposite prove selettive. Il servizio comunale prestato nelle scuole elementari viene equiparato, ai fini dell'assegnazione della posizione nelle relativi graduatorie, al servizio prestato presso la Provincia, riservando al personale in servizio presso le scuole elementari una posizione prioritaria per il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato fino a quando il relativo posto non sarà occupato sulla base della prevista procedura concorsuale.

(5) I posti vacanti alla data di sottoscrizione di questo accordo o che si renderanno vacanti fino al 31.12.2004 e non sono ancora stati messi a concorso, non vengono più occupati dalla rispettiva Amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il finanziamento di tali posti fino al 31.12.2004 è a carico del rispettivo comune, l'occupazione dei posti risp. l'esercizio di tale servizio avviene in concordanza con la ripartizione del personale della Provincia.

(6) Le già esistenti Graduatorie dei comuni per l'occupazione di un posto a tempo indeterminato possono essere prese in considerazione dall'Amministrazione provinciale fino al 31.03.2005 per la copertura dei posti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che si rendono vacanti fino a tale data.

(7) Al personale di cui al presente articolo non spetta alcun diritto di opzione. Esiste comunque la possibilità di occupare un posto comunale vacante già esistente. Il passaggio del personale avviene sulla base di apposito verbale tra il comune interessato e l'Amministrazione provinciale, nel quale sono specificati i nomi dei dipendenti da assumere, il corrispondente trattamento retributivo, l'orario di lavoro settimanale e tutti gli altri dati necessari.

(8) Alle O.O.S.S. viene trasmessa una lista con i nomi di tutti i dipendenti che passano dai rispettivi comuni alla Provincia, indicando anche il carico orario settimanale.

Art. 2 (Inquadramento del personale)

(1) Il passaggio del personale avviene nel rispetto del trattamento giuridico e dell'orario di lavoro settimanale, incluse le ore di lavoro prestate presso il comune, nonché del trattamento retributivo fisso e continuativo.

(2) Il personale viene inquadrato nei profili professionali della Provincia bidello/a oppure custode, corrispondenti alle mansioni effettivamente svolte, oppure in profili equiparabili ed ascritti alle qualifiche funzionali di appartenenza.

(3) Il personale per il quale presso l'amministrazione provinciale non è previsto alcun profilo professionale uguale o equiparabile viene mantenuto ad esaurimento nel profilo di provenienza addetto alle pulizie qualificato, bidello manutentore, custode manutentore, conservando le relative mansioni.

(4) Le indennità di istituto collegate direttamente al profilo professionale in base all'attuale accordo di comparto per i dipendenti comunali continuano ad essere riconosciute, fino a quando il personale continua a svolgere tali mansioni Le indennità ad personam collegate con l'espletamento di determinate funzioni possono essere nuovamente riconosciute al personale esclusivamente nell'ambito dell'accordo di comparto per i dipendenti provinciali.

(5) I dipendenti vengono assegnati alla direzione competente per la rispettiva scuola, fermo restando, esigenze di servizio permettendolo, l'assegnazione all'attuale sede di servizio.

(6) I posti che si rendono liberi vengono soppressi nelle rispettive piante organiche dei comuni.

Art. 3 (Buonuscita)

(1) I comuni sono tenuti ad erogare al relativo personale la parte di trattamento di fine rapporto nella misura eventualmente maturata entro il 31.12.2004 a carico del rispettivo comune.

Art. 4 (Lavoro straordinario e congedo ordinario)

(1) I comuni sono tenuti ad erogare ai dipendenti le ore di lavoro straordinario maturate fino alla data del 31.12.2004 nonché il salario di produttività eventualmente spettante. Il congedo ordinario maturato è da fruire nei limiti previsti dall'articolo 18 del CCI dell' 1.8.2002. L'eventuale parte restante delle ferie per l'anno 2004 viene comunicata assieme agli altri dati di cui all'articolo 1 comma 7 alla ripartizione del personale della Provincia e assunta nel nuovo rapporto di lavoro.

Art. 5 (Alloggio di servizio)

(1) Al personale che fruisce al momento del passaggio di un alloggio di servizio rimane assegnato l'alloggio di servizio fino a quando continua a svolgere le attività connesse con l'alloggio di servizio.

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