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d) Accordo 5 maggio 2009 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali - parte normativa - (valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010)
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Pubblicato nel B.U. 26 maggio 2009, n. 22.

Dichiarazione preliminare
(Area dell'attività specialistica extra-degenza)

Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, il Servizio Sanitario Provinciale demanda all'area funzionale "dell'assistenza specialistica extra-degenza", il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi.

In tale quadro, attraverso il mantenimento del rapporto convenzionale previsto dall'articolo 48 della legge n. 833/78, gli specialisti di cui all'Accordo Provinciale per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario, integrandosi nell'area con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare presso le strutture pubbliche sulla base dell'articolo 47 della soprarichiamata legge n. 833/78 per l'espletamento, secondo modalità di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi specialistici, diagnostico-terapeutici, preventivi e riabilitativi che non siano strettamente correlati al ricovero.

Allo scopo, le parti si danno reciprocamente atto che è importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza specialistica extradegenza, con provvedimenti volti a conseguire:

  1. l'ottimizzazione del rapporto tra offerta e qualità ai reali bisogni dei cittadini;
  2. l'adeguamento e il rinnovo tecnologico delle strutture poliambulatoriali;
  3. il coinvolgimento di ognuna delle categorie di operatori interessati attivando procedimenti ed iniziative tese a favorire la piena qualità.

Art. 1 (Durata dell'accordo)

(1) Il presente accordo riguarda il periodo 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 ed entra in vigore con il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte della Giunta provinciale, salvo le specifiche decorrenze espressamente indicate.

(2)  Alla scadenza, il presente accordo si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto. Le relative trattative devono essere iniziate entro tre mesi dalla data di scadenza dell’accordo disdetto.

(3)  Se una delle parti negoziali riconosca la necessità di modificare o integrare il presente accordo chiede l’apertura della contrattazione in merito. A tal fine le parti si incontrano entro un mese dalla richiesta.

(4)  Il presente accordo copre i periodi di vacanza contrattuale prima del 1° gennaio 2008.

Art. 2 (Incompatibilità)

(1)  Ai sensi del punto 6 dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dal presente accordo lo specialista ambulatoriale che:

  • a)  abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
  • b)  sia iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale;
  • c)  sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
  • d)  eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo rispettivamente del relativo accordo nazionale, ad eccezione dell’attività presso i Servizi odontoiatrici ospedalieri nei giorni festivi e prefestivi;
  • e)  operi a qualsiasi titolo nelle case di cura accreditate e convenzionate con il Servizio sanitario. Il Comprensorio può comunque autorizzare, sino a revoca, lo specialista all'esercizio professionale nelle case di cura accreditate e convenzionate qualora esso non sia in grado di assicurare con i propri mezzi un’adeguata assistenza ospedaliera nella disciplina. Qualora la casa di cura accreditata e convenzionata si trovi nel territorio di un altro Comprensorio, l’autorizzazione avviene d’intesa tra i Comprensori;
  • f)  svolga attività medico - fiscali nell’ambito del Comprensorio con il quale è instaurato il rapporto di lavoro convenzionale;
  • g)  sia titolare di un rapporto convenzionale instaurato ai sensi dell'articolo 8-quinques del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche;
  • h)  sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore, direttore, responsabile di strutture convenzionate con il Servizio sanitario ai sensi dell’articolo 8-quinques del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche, o accreditate ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche;
  • i)  operi, a qualsiasi titolo, in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con i Comprensori per l’esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 43 della legge n. 833/78 e dell'articolo 8-ter del decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche, con esclusione dei consultori familiari convenzionati;
  • k)  sia titolare di incarico nei servizi di guardia medica.

(2)  Il medico è tenuto a segnalare sollecitamente al Comprensorio l’insorgere di eventuali situazioni di incompatibilità.

(3)  Il verificarsi, nel corso dell'incarico, di una delle condizioni di incompatibilità di cui al comma 1 determina la revoca dell'incarico.

(4)  Il provvedimento di revoca dell'incarico è adottato dal Comprensorio, sentito il Comitato zonale e lo specialista interessato.

Art. 3 (Massimale orario e limitazioni)

(1) L’incarico ambulatoriale, sommato ad altre attività compatibili svolte in base ad altro rapporto, non può superare l'impegno orario settimanale di 38 ore ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più Comprensori del Servizio sanitario provinciale.

(2) Anche ai fini dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario di attività settimanale espletabile dallo specialista, il Comitato zonale, tiene e aggiorna un apposito schedario nel quale vengono registrati i nominativi di tutti gli specialisti, l'orario di attività e le modalità di svolgimento presso ciascuna e l'anzianità dell'incarico ambulatoriale.

(3) Di ogni mutamento del presidio sanitario cui lo specialista sia stato assegnato, del numero delle ore di attività, delle modalità di svolgimento dell'orario e del conferimento dei nuovi incarichi, i Comprensori daranno comunicazione entro dieci giorni al Comitato zonale, indicandone la decorrenza

(4) Il Comitato zonale, qualora accerti situazioni di irregolarità, ha l'obbligo di informare i Comprensori interessati affinchè, sentito lo specialista, l'orario complessivo di attività ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.

(5) Il Comitato zonale, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula ai Comprensori interessati proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente accordo.

Art. 4 (Mobilità)

(1)  Al fine del migliore funzionamento del servizio può essere disposta, d'intesa tra i Comprensori competenti e in accordo con gli interessati su proposta del Comitato zonale, la concentrazione dell'orario di attività degli specialisti presso un solo Comprensorio e/o un solo posto di lavoro.

(2)  Il Comprensorio al fine dell’organizzazione dell’area dell’attività specialistica extra-degenza può adottare nei confronti dello specialista provvedimenti di mobilità, anche temporanea, fra i vari presidi dello stesso Comprensorio. Qualora lo specialista posto in mobilità si debba recare in un presidio posto in un altro comune, gli verrà riconosciuta per la maggiore durata del tempo di viaggio per raggiungere la sua nuova sede di lavoro, sulla base del calcolo di un ora per la distanza di 60 km, un’indennità di mobilità nella misura prevista dall’articolo 3 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali – parte economica-, sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008, e maggiorata degli incrementi periodici di anzianità.

(3)  La mancata accettazione del provvedimento di mobilità di cui al comma 2, comporta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto del trasferimento.

(4)  Nel caso di non agibilità temporanea della struttura, il Comprensorio assicura l'impiego temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.

Art. 5  (Riduzione o soppressione dell'orario – Revoca dell'incarico)

(1)  Il Comprensorio, sentito il Comitato zonale, può disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attività di uno specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno. Il Comprensorio non adotta il provvedimento qualora la persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento dello specialista. In tal caso il Comprensorio adotta le misure di mobilità di cui all’articolo 4.

(2)  L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al comma 1, da adottarsi da parte del Comprensorio su parere del Comitato zonale e sentito l'interessato, ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione.

(3)  Contro i provvedimenti di riduzione o di soppressione dell'orario di attività o di revoca dell'incarico è ammessa da parte dell'interessato opposizione al legale rappresentante del Comprensorio entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta.

(4)  L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.

(5)  Il legale rappresentante del Comprensorio decide sull'opposizione, sentito l'interessato, e previo parere del Comitato zonale da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.

(6)  Il Comitato zonale, nel caso ritenga trattarsi di motivi di ordine disciplinare, può proporre che il caso sia deferito al Collegio arbitrale per i conseguenti provvedimenti.

Art. 6 (Cessazione dall'incarico)

(1)  L'incarico può cessare per rinuncia dello specialista o per revoca del Comprensorio ai sensi dell'articolo 5, da comunicare a mezzo di lettera raccomandata A.R.

(2)  La cessazione o la revoca ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.

(3)  Su specifica richiesta dello specialista, il Comprensorio, valutate insindacabilmente le esigenze di servizio, può autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.

(4)  La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:

  1. cancellazione dall'Albo professionale;
  2. sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilità ai sensi dell’articolo 2;
  3. condanna passata in giudicato per qualsiasi delitto non colposo punito con la reclusione;
  4. aver compiuto il periodo massimo di conservazione del posto previsto dall’articolo 23 in caso di malattia;
  5. aver raggiunto l’età massima prevista dal relativo accordo nazionale o da disposizioni legislative nazionali o provinciali;
  6. per incapacità psico-fisica a svolgere l’attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dal Comprensorio e presieduta dal Presidente dell’Ordine provinciale dei medici della Provincia di Bolzano o suo delegato;
  7. provvedimento ai sensi dell'articolo 12.

Art. 7 (Sospensione dall'incarico)

(1)  L'incarico ambulatoriale è sospeso in caso di:

  1. sospensione dall'Albo professionale;
  2. provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 12;
  3. emissione di mandato o ordine di cattura.

(2)  Nel caso previsto dal comma 1, lettera c), la riammissione in servizio è sempre subordinata al parere del Collegio arbitrale.

Art. 8  (Conferimento di incarico per turni disponibili)

(1)  I provvedimenti adottati dai Comprensori per la copertura di turni vengono comunicati al Comitato zonale, il quale provvede a pubblicarli entro i primi 10 giorni del mese successivo sul sito internet del Comprensorio sanitario di Bolzano (sotto la voce Comitato zonale).

(2)  Il Comitato zonale informa anche il Sindacato firmatario del presente Accordo che provvede a tenere in visione i turni disponibili presso la propria sede.

(3)  I medici interessati entro il 15 del mese di pubblicazione, devono comunicare la propria disponibilità al Comitato zonale, il quale individua, entro i 15 giorni successivi l’avente diritto secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 9.

Art. 9  (Modalità per l'attribuzione dei turni disponibili)

(1)  Premesso che lo specialista può espletare attività ambulatoriale ai sensi del presente Accordo in una sola branca e all'interno di uno o più ambiti zonali limitrofi anche se appartenenti a province diverse confinanti e che le ore di attività che risultano vacanti a qualsiasi titolo sono ricoperte o attraverso conferimento di incarico nella stessa branca o attraverso riconversione in branche diverse, per l'attribuzione dei turni comunque disponibili, l'avente diritto è individuato attraverso il seguente ordine di priorità:

  1. specialista che nella specialità esercitata svolga, nell'ambito zonale, esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo;
  2. specialista che svolga esclusivamente attività ambulatoriale regolamentata dal presente Accordo in diverso ambito zonale limitrofo, anche se appartenente ad altra provincia confinante. Relativamente all'attività svolta come aumento di orario ai sensi della presente lettera b) allo specialista non compete il rimborso delle spese di accesso di cui all'articolo 6 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali – parte economica -, sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008;
  3. specialista titolare di incarico in altro ambito territoriale zonale, definito ai sensi dell'articolo 10, che faccia richiesta al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si è determinata la disponibilità. Tale specialista, ove riceva l'incarico, deve trasferire il proprio domicilio nel Comune nel cui ambito è sito il presidio ambulatoriale;
  4. specialista titolare di incarico che esercita esclusivamente attività ambulatoriale e chiede il passaggio in altra branca della quale è in possesso del titolo di specializzazione;
  5. specialista titolare di incarico nello stesso ambito zonale, che per lo svolgimento di altra attività sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'articolo 3;

(2)  Ai fini delle procedure di cui al comma 1, per ogni singola fattispecie indicata nelle lettere da a) ad e), l'anzianità di servizio ambulatoriale, o di attività riconosciuta equivalente in virtù di precedenti accordi, costituisce titolo di precedenza a parità di condizione; in caso di pari anzianità di servizio è data precedenza all'anzianità di specializzazione.

(3)  Lo specialista in posizione di priorità viene invitato dal Comitato zonale, a compilare la dichiarazione di disponibilità al conferimento dell'incarico, da inoltrare entro 20 giorni al Comprensorio, per la formalizzazione dell'incarico, che dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione.

(4)  In deroga alle priorità ed alle procedure di cui ai commi che precedono, ove presso un presidio e per una determinata branca specialistica si verifichi un incremento delle richieste di prestazioni, il Comprensorio, sentito il Sindacato firmatario del presente Accordo, ha la facoltà di attribuire aumenti di orario ad uno o più specialisti che prestano servizio nel presidio e nella branca.

(5)  Il Comprensorio deve notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal provvedimento il nominativo del sanitario cui è stato incrementato l’orario e la consistenza numerica dell’orario aumentato.

Art. 10 (Comitato consultivo zonale)

(1)  Per tutto l’ambito territoriale della provincia è costituito con provvedimento dell’Amministrazione provinciale un unico comitato consultivo zonale.

(2)  Il comitato ha sede presso il Comprensorio Sanitario di Bolzano.

(3)  Il Comprensorio Sanitario di Bolzano, sede del Comitato zonale, è tenuto ad assicurare i mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a tale attività, facente parte della sua struttura amministrativa, per lo svolgimento dei compiti del Comitato e per consentire al segretario l’espletamento di tutte le funzioni attribuite al comitato stesso.

(4) Il Comitato è composto da:

  1. 3 rappresentanti dei Comprensori, designati dal Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige. Il rappresentante del Comprensorio di Bolzano ne assume la presidenza.
  2. 3 rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali designati dal Sindacato firmatario del presente accordo.

(5)  Oltre ai titolari, saranno rispettivamente nominati, con le stesse modalità, altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o più titolari.

(6)  Il Comitato svolge i seguenti compiti:

  1. gestione unitaria del rapporto relativamente agli specialisti che operano presso più Comprensori dello stesso ambito zonale, nonché tenuta ed aggiornamento di un apposito schedario dei singoli specialisti incaricati presso i singoli Comprensori con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attività in ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico e degli incrementi orari, delle attività rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all'articolo 3, del sopravvenire di motivi di incompatibilità di cui all'articolo 2, della certificazione dello stato di servizio dei sanitari, nonchè di ogni altra attività prevista dal presente Accordo;
  2. indicazione, al Comprensorio che deve conferire l’incremento di orario, del nominativo dello specialista avente diritto a ricoprire il turno vacante;
  3. evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti incaricati ai fini della formulazione ai Comprensori, sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede più vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso Comune;
  4. procedure di cui agli articoli 4 e 5 del presente Accordo;
  5. il Comitato zonale formula proposte ed esprime pareri in ordine ai provvedimenti di competenza provinciale, in merito alla corretta ed uniforme interpretazione delle norme del presente Accordo ed alla rapida applicazione delle stesse;
  6. il Comitato zonale svolge funzioni consultive a richiesta delle parti interessate.

(7)  Il Comitato zonale svolge funzioni consultive a richiesta dei Direttori di Comprensorio in merito alle attività specialistiche previste dal presente Accordo.

(8)  Il Comitato zonale qualora, a richiesta di una delle parti, debba trattare specifici aspetti riguardanti un singolo Comprensorio è integrato dal legale rappresentante del Comprensorio interessato o da un suo delegato e da uno specialista titolare d'incarico designato dai componenti di parte medica membri del Comitato zonale.

(9)  Il Comitato zonale si riunisce almeno due volte l`anno e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.

(10)  Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente amministrativo indicato dal Comprensorio sede del Comitato zonale. Il segretario risponde degli atti inerenti alle sue funzioni al presidente del Comitato zonale.

(11)  Le riunioni del Comitato zonale saranno svolte preferibilmente al di fuori dell’orario di lavoro. In tal caso i rappresentanti dei medici specialisti ambulatoriali vengono retribuiti col compenso del prolungamento dell’orario oltre al rimborso delle spese di accesso, qualora dovute.

Art. 11 (Funzionamento del Comitato zonale)

(1)  Il Comitato zonale è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza.

(2)  In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

(3)  I pareri di competenza del Comitato zonale sono obbligatori e devono essere resi entro 30 giorni dalla richiesta, salvo che non sia stabilito un termine diverso. Scaduto inutilmente tale termine, i provvedimenti sono adottati anche in assenza di parere.

Art. 12  (Responsabilità convenzionali e violazioni - Collegio arbitrale)

(1)  Gli specialisti ambulatoriali sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo. Non possono essere oggetto di contestazione le inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori del Comprensorio.

(2)  Le violazioni danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni:

  • a)  Richiamo:
    • -  per trasgressione o inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione per 3 mesi dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'articolo 9;
  • b)  Diffida:
    • -  per violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dal presente accordo. La diffida comporta la sospensione per un anno dalla possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'articolo 9;
  • c)  Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:
    • -  per recidiva per inadempienza già oggetto di richiamo o di diffida;
    • -  per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
    • -  per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
    • -  per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilità, limitazioni orarie, o percepimento di indebito emolumento.
      Il provvedimento comporta la sospensione della possibilità di avvalersi della prelazione di cui all'articolo 8 per tutta la durata della sospensione e comunque per un periodo non inferiore a un anno.
  • d)  Revoca:
    • -  per recidiva specifica di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto;
    • -  per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configurantisi come reati, per le quali il Comprensorio abbia accertato gravissime responsabilità.

(3)  Il Comprensorio deve contestare a mezzo di lettera raccomandata, l’addebito al medico, entro 30 giorni dall’avvenuta conoscenza del fatto, assegnandogli un termine di 20 giorni dal ricevimento della contestazione per presentare per iscritto la sua difesa e/o le sue giustificazioni.

(4)  Il Direttore di Comprensorio, valutate le giustificazioni del medico e previo eventuale supplemento di istruttoria, sentito il parere del Comitato zonale, che deve esprimersi entro 40 giorni dalla richiesta, procede all'archiviazione del caso o deferisce il medico al Collegio arbitrale provinciale.

(5) Il collegio è composto da tre arbitri:

Il Presidente dell'Ordine Provinciale dei Medici o suo delegato con funzione di presidente, un membro nominato dal medico deferito, un membro nominato dal Direttore del Comprensorio interessato. Il Collegio ha sede presso l’Assessorato provinciale alla sanità; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla Provincia.

(6)  Il Collegio arbitrale esamina i casi dei medici ad esso deferiti dal Comprensorio, per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data di deferimento.

(7)  Le parti hanno diritto di prendere visione della documentazione in possesso del Collegio Arbitrale e presentare ulteriori documenti e memorie rispetto a quelli trasmessi al direttore del Comprensorio.

(8)  Nella seduta fissata per la trattazione orale, alla quale il medico deferito viene invitato con lettera raccomandata da trasmettere almeno 10 giorni prima della seduta, il Presidente riferisce in presenza del medico, senza prendere conclusioni in merito al provvedimento da adottare. Il medico può svolgere oralmente la propria difesa e prende per ultimo la parola.

(9)  Il Presidente o previa sua autorizzazione i componenti della commissione, possono rivolgere al medico domande in merito ai fatti ed alle circostanze che risultano dagli atti del procedimento e chiedergli chiarimenti in merito agli assunti difensivi. Della trattazione orale si forma verbale che viene sottoscritto dal segretario e vistato dal Presidente. Chiusa la trattazione orale e ritiratosi il medico, la Commissione delibera a maggioranza di voti la proposta di provvedimento disciplinare da adottare.

(10)  Il Collegio arbitrale comunica al Comprensorio entro 10 giorni dalla seduta il provvedimento deliberato.

(11)  Il provvedimento deve essere adottato dal Comprensorio in conformità alle proposte del Collegio arbitrale ed è definitivo. Esso è notificato all’interessato, all’Ordine dei medici, al Presidente del Comitato zonale ed al Collegio arbitrale, di cui al presente articolo.

(12)  I termini previsti dal presente articolo sono ordinatori.

(13)  Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dalla loro commissione.

Art. 13 (Doveri e compiti dello specialista)

(1)  Lo specialista che presta la propria attività per il Comprensorio deve:

  1. attenersi alle disposizioni che il Comprensorio emana per il buon funzionamento dei presidi ed il perseguimento dei fini istituzionali;
  2. attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;
  3. osservare l'orario di attività indicato nella lettera di incarico.

(2)  I Comprensori provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con gli stessi sistemi di rilevazione della presenza in servizio adottati per i medici dipendenti.

(3)  A seguito dell'inosservanza dell'orario sono in ogni caso effettuate delle trattenute mensili sulle competenze dello specialista inadempiente, previa rilevazione contabile, sulla documentazione in possesso del Comprensorio delle ore di lavoro non effettuate.

(4)  Poiché l'inosservanza dell'orario è fonte di disservizio, ripetute infrazioni in materia devono essere contestate per iscritto allo specialista da parte del Comprensorio; in caso di recidiva o persistenza il Comprensorio deferisce lo specialista al Collegio arbitrale per i provvedimenti disciplinari.

(5)  Gli specialisti già in servizio, nel prendere visione presso il luogo di lavoro del presente Accordo, rilasciano esplicita dichiarazione di accettazione dell'Accordo stesso.

(6)  Il rifiuto di rilasciare la suddetta dichiarazione comporta l'automatica decadenza dall'incarico.

(7)  Lo specialista che presta la propria attività per il Comprensorio deve inoltre assolvere ai seguenti compiti, fermo restante il rispetto dei doveri deontologici:

  • a)  assicurare il consulto con il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta, previa autorizzazione del Comprensorio;
  • b)  assicurare il consulto specialistico interdisciplinare;
  • c)  rispondere ai quesiti clinici compilando il referto specialistico da inviare al richiedente in busta chiusa;
  • d)  utilizzare i referti degli accertamenti diagnostici effettuati in altri presidi sanitari, compatibilmente con le condizioni cliniche in atto del soggetto, evitando la duplicazione inutile e non necessaria delle prestazioni sanitarie;
  • e)  compilare le proposte motivate di ricovero corredandole degli accertamenti eseguiti o in possesso del paziente;
  • f)  adeguarsi alle disposizioni del Comprensorio in tema di interventi sanitari di preospedalizzazione e di dimissione protetta;
  • g)  prescrivere direttamente accertamenti strumentali e non, di carattere specialistico, evidenziando il dubbio o quesito diagnostico, nonché fornire ogni altro dato utile a qualificare l'indagine e abbreviare il tempo di diagnosi;
  • h)  usare le attrezzature diagnostiche e terapeutiche fornite dal Comprensorio comunicando al responsabile del Servizio eventuali avarie;
  • i)  partecipare alle attività di rilevamento epidemiologico con fini preventivi per la preparazione, lo studio e la programmazione delle indagini statistico-sanitarie;
  • l)  informare il medico di base del risultato diagnostico raggiunto, suggerendo eventualmente la terapia;
  • m)  assumere in cura il paziente su proposta del medico curante o direttamente nei casi in cui lo ritenga necessario, dandone motivata comunicazione al curante;
  • n)  redigere, a richiesta degli interessati, certificati prognostici in dipendenza di malattia di propria competenza specialistica diagnosticata nel presidio, ovvero i certificati attestanti la frequenza del presidio specialistico ai fini sanitari;
  • o)  collaborare alle attività di farmacovigilanza pubblica;
  • p)  partecipare alle attività connesse alla realizzazione di progetti-obiettivo e delle azioni programmate;
  • q)  partecipare alla correlazione con i settori della Sanità pubblica specie per quanto concerne gli obiettivi di preospedalizzazione e di dimissione protetta.

(8)  Le articolazioni organizzative del distretto finalizzate all’integrazione professionale sono anche le équipes territoriali. Le équipe territoriali sono strumenti attuativi della programmazione sanitaria, per l’erogazione dei livelli essenziali e appropriati di assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, provinciale e aziendale.

(9)  Nell'attività di diagnosi e cura, prevenzione e riabilitazione il medico specialista è tenuto alla compilazione dei referti sull'apposito modulo e con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica.

(10)  Per le proposte di indagini specialistiche e le prescrizioni di specialità farmaceutiche e di galenici lo specialista ambulatoriale utilizza il ricettario del servizio sanitario provinciale, nel rispetto della normativa statale e provinciale vigente.

(11)  Lo specialista ambulatoriale convenzionato adotta le disposizioni provinciali in merito alle modalità di prescrizione ed erogazione delle specialità medicinali in relazione a particolari condizioni di malattia, in analogia a quanto previsto per i medici dipendenti.

Art. 14 (Organizzazione del lavoro)

(1)  Al fine di adeguare l'offerta dei servizi ai bisogni reali dei cittadini e di garantire loro, sotto l'aspetto organizzativo ed erogativo, un servizio continuativo ed efficiente, le prestazioni dello specialista ambulatoriale vengono eseguite tra le ore 7.00 e le ore 20.00 di tutti i giorni feriali. Per determinati servizi, l'attività specialistica può essere svolta anche in ore notturne e/o festive.

(2)  Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate dagli specialisti ambulatoriali, i Comprensori dovranno garantire il possesso da parte dei poliambulatori pubblici extra-ospedalieri dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi di cui al comma 4 dell'articolo 8 del D.L.vo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e di un congruo numero di personale tecnico ed infermieristico.

(3)  I Comprensori dovranno provvedere che parte dell'orario di servizio dello specialista ambulatoriale venga riservato alle seguenti attività da svolgersi presso il distretto sanitario e specificatamente:

  1. attività consultoriale fra medico di medicina generale e specialista ambulatoriale;
  2. accoglienza ed individuazione dei bisogni e formulazione dei protocolli relativi al corretto percorso diagnostico curativo;
  3. realizzazione d'intesa con i medici di fiducia di progetti-obiettivi per patologia.

(4)  Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3 i medici di medicina generale, i medici specialisti pediatri di libera scelta ed i medici specialisti ambulatoriali collaborano con le altre figure professionali operanti nel distretto secondo le indicazioni funzionali del coordinatore del distretto stesso.

(5)  E' consentito l'accesso agli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, per le seguenti specialità: ostetricia e ginecologia, odontoiatria, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno scelto l'assistenza pediatrica di base), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria e neuropsichiatria infantile, salvi i casi di urgenza per i quali l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche.

(6)  Allo scopo di accrescere la qualità e la produttività dei servizi all'interno delle strutture poliambulatoriali pubbliche extra-degenza, l'organizzazione del lavoro deve prevedere più turni giornalieri e la piena utilizzazione dei presidi in parola e la contemporanea attività di più branche specialistiche tali da garantire rapida sintesi diagnostica.

(7)  L'organizzazione del lavoro all'interno di ogni presidio deve altresì assicurare la presenza degli specialisti nei singoli servizi di branca per un numero di ore settimanali parametrato al numero di cittadini facenti capo al bacino di utenza, valorizzando il lavoro interdisciplinare di gruppo e la responsabilità di ogni medico nell'assolvimento dei propri compiti, anche attraverso la partecipazione obbligatoria alle iniziative a tal fine promosse dal Comprensorio. Nel caso la partecipazione a tali iniziative comporti impegni al di fuori dell'orario indicato nella lettera di incarico, al medico spetta un compenso aggiuntivo rapportato al maggior impegno orario.

(8)  Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici avviene con il sistema di prenotazione che tenga conto delle richieste di prestazione che rivestono carattere di urgenza o di gravità del caso clinico, e del numero di ore di attività specialistica disponibili al momento della richiesta.

(9)  La prenotazione relativa alle visite successive è effettuata secondo modalità di programmazione predisposte dallo specialista ai fini di assicurare la continuità diagnostico terapeutica.

(10)  Il numero di prestazioni sia ordinarie che particolari erogabili per ciascuna ora di attività sarà determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione; comunque al fine di fornire una prestazione qualificata il numero di prestazioni è demandato alla scienza e coscienza dello specialista e non può di norma essere superiore a quattro.

(11)  Qualora le prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del termine dell'orario stabilito dalla lettera di incarico, lo specialista resta a disposizione fino alla scadenza di detto orario per eventuali ulteriori prestazioni, in particolare per quelle urgenti.

(12)  Nel caso l'orario disponibile secondo la lettera di incarico sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte lo specialista eseguirà, ove sia possibile, le residue prestazioni, a mente di quanto previsto dal presente articolo, commi 14, 15 e 16.

(13)  La media delle prestazioni erogate dallo specialista è soggetta a periodiche verifiche da parte del Comprensorio sulla scorta dei dati relativi alla casistica clinica (e non numerica) ed in relazione alla dotazione tecnico strumentale e di personale esistente nel presidio.

(14)  Qualora sia necessario superare occasionalmente l'orario di servizio, il Comprensorio provvede ad indicare le modalità organizzative e ad autorizzarne il prolungamento previo assenso dello specialista interessato.

(15)  La richiesta di prolungamento di orario può essere avanzata anche da parte dello specialista.

(16)  Al sanitario autorizzato a prolungare l’orario viene corrisposto il compenso orario di cui all’articolo 3 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali – parte economica -, sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008, maggiorato degli incrementi periodici di anzianità.

(17)  In casi particolari il Comprensorio, previa intesa con il medico, può consentire un impegno orario maggiore o minore rispetto a quello previsto dall’incarico con successivo recupero nell'arco dell’anno in corso.

(18)  L'organizzazione funzionale e gestionale della struttura pubblica specialistica extra-degenza e l'interconnessione fra i singoli servizi specialistici sono demandati alla responsabilità di un medico a rapporto di dipendenza che abbia funzioni igienico organizzative.

(19)  Le prestazioni dello specialista ambulatoriale riguardano:

  1. tutti gli atti e gli interventi di natura specialistica di prevenzione, diagnosi e cura e riabilitazione, che non siano strettamente correlati al ricovero, tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ambulatoriale, domiciliare, di assistenza programmata a soggetti nel domicilio personale, di assistenza nelle residenze protette, di assistenza domiciliare integrata;
  2. gli atti e le prestazioni specialistiche particolari sia all’interno che all’esterno delle struttura.

(20)  Le attività dello specialista ambulatoriale riguardano:

  1. l'attività di medicina specialistica in supporto alle azioni di prevenzione individuale e collettiva, da effettuarsi su richiesta dei Comprensori, nell'ambito di: indagini mirate per lavoratori esposti a rischio; depistages di popolazioni per la prevenzione e il contenimento dell'evolversi in forma irreversibile di determinate malattie; problemi relativi alle leggi nn. 194/78 e 180/78; tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva; medicina scolastica; tutela dell'anziano; educazione sanitaria e termalismo;
  2. le attività di supporto specialistico interdisciplinare ;
  3. le attività di supporto agli atti di natura medico-legale;
  4. le attività di consulenza richieste dai Comprensori per i propri fini istituzionali.

(21)  Le modalità tecniche e professionali di erogazione dell'assistenza specialistica di cui al presente Accordo sono demandate alla scienza e coscienza dello specialista, nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione e nel quadro dei programmi e degli obiettivi del Comprensorio. Il sanitario è comunque tenuto all’espletamento delle prestazioni assegnategli in osservanza del presente accordo.

(22)  Qualora l'incarico specialistico si svolga presso ospedali pubblici del Servizio sanitario, fermo restando che il sanitario non sia soggetto ad alcun vincolo gerarchico, l'attività svolta dallo specialista ambulatoriale non può in alcun modo essere conteggiata ai fini dell'applicazione dell'istituto dell'incentivazione di cui al titolo VI del Decreto del Presidente della Repubblica n.270/87 e successivi Accordi.

(23)  Nel caso di specialisti che eseguono la loro attività all'interno di unità operative complesse in cui opera anche personale dipendente, ai fini di quanto previsto dal comma 22, l'attività dello specialista va determinata dividendo il complesso delle prestazioni eseguite dall'unità operativa per il numero dei professionisti in essa operanti e tenendo conto del numero delle ore di attività da ciascuno di essi svolta.

(24)  Al fine di garantire l'assistenza specialistica ambulatoriale extra-degenza ai cittadini, il Comprensorio nell'ambito della propria autonomia organizzativa, può provvedere ad integrare il lavoro svolto dagli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo assicurando la presenza sia di specialisti che svolgono attività ambulatoriale a rapporto a tempo determinato sia con specialisti a rapporto di dipendenza facenti parte della pianta organica del Comprensorio stesso nell'ambito dell'orario ordinario di servizio del sanitario.

Art. 15 (Prestazioni di attività esterna)

(1)  Il Comprensorio può chiedere allo specialista ambulatoriale di svolgere l'attività professionale al di fuori della sede abituale di lavoro quale risulta dalla lettera di incarico (attività esterna).

(2)  Le prestazioni specialistiche in regime di attività esterna sono finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, e possono essere svolte dallo specialista presso:

  1. il domicilio del paziente;
  2. lo studio professionale del medico di fiducia convenzionato;
  3. le altre strutture pubbliche del Servizio Sanitario (consultori, residenze protette, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ecc.), comunità terapeutiche, scuole, fabbriche, ecc.;
  4. gli ospedali pubblici del Servizio Sanitario.

(3)  L'attività esterna è svolta di norma al di fuori dell'orario di servizio a carattere occasionale o periodico programmato, ed è preventivamente convenuta con lo specialista interessato.

(4)  Il Comprensorio può chiedere allo specialista la disponibilità a svolgere attività esterna anche durante il suo orario di servizio, sempreché ricorrano oggettive condizioni di fattibilità.

(5)  L'attività esterna è richiesta ed autorizzata dal Comprensorio.

(6)  Per lo svolgimento di attività esterna, a carattere occasionale o periodico programmato, allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale dovuto ai sensi dell'articolo 3 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali – parte economica -, sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008, rapportato al tempo di esecuzione di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.

(7)  Per lo svolgimento di attività esterna durante l'orario di servizio, allo specialista è attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario iniziale dovuto ai sensi dell'articolo 3 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali – parte economica-, sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008, rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite una pluralità di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione è determinato in 20 minuti.

(8)  Se l’attività esterna viene svolta al di fuori del comune sede di servizio spetta il rimborso delle spese di accesso. Se l’attività esterna viene svolta al di fuori del normale orario di servizio il tempo impiegato viene conteggiato come prolungamento d’orario.

Art. 16 (Formazione continua)

(1)  Ai sensi dell’articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7 ed il relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2002, n. 18 ed in base all’articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14 gli interventi di formazione continua in ambito sanitario sono determinati dalla Giunta provinciale attraverso l’approvazione di un relativo piano triennale. Nella programmazione ed esecuzione della formazione continua si perseguono nel seguente ordine:

  1. la realizzazione degli obiettivi e delle strategie del piano sanitario nazionale e provinciale;
  2. degli obiettivi formativi provinciali;
  3. degli obiettivi e strategie dell’Azienda sanitaria;
  4. degli obiettivi individuali del medico specialista ambulatoriale.

(2)  Ai fini della partecipazione agli eventi formativi, di cui al comma 1 del presente articolo, sia in forma residenziale, sia come iniziativa di formazione a distanza o di formazione sul campo o altre forme definite dalla Commissione provinciale per la formazione continua, di cui all’articolo 49 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, ai medici specialisti ambulatoriali si applicano le stesse procedure di approvazione previste per i medici dipendenti dell’Azienda sanitaria Alto Adige con i suoi Comprensori sanitari.

(3)  La formazione continua del medico specialista ambulatoriale si svolge in base al sistema ECM a livello nazionale e della Provincia autonoma di Bolzano.

(4)  Le Amministrazioni delle Aziende per rilasciare il permesso per la partecipazione a queste manifestazioni di aggiornamento applicheranno lo stesso procedimento previsto per i medici ospedalieri dipendenti.

(5)  Le spese sostenute dai medici specialisti ambulatoriali per la partecipazione a eventi formativi al fine di maturare i crediti ECM prescritti vengono rimborsate dall’Assessorato alla Sanità, dietro presentazione della seguente documentazione in originale:

  1. autorizzazione del Comprensorio dell’Azienda sanitaria a partecipare all’ evento formativo;
  2. documentazione riguardante le tasse d’iscrizione;
  3. documentazione riguardante vitto ed alloggio;
  4. documentazone riguardante le spese di viaggio;
  5. attestato di partecipazione all’aggiornamento;
  6. programma dell’evento formativo, eventuali atti del congresso;

(6)  Il rimborso delle spese è effettuato secondo i criteri previsti per i medici ospedalieri dipendenti e non può superare l’importo annuale di Euro 1.300,00 per medico.

(7)  La documentazione è trasmessa all’Assessorato alla Sanità tramite il Comprensorio dell’Azienda sanitaria di appartenenza. Il Comprensorio attesta la regolarità della documentazione, che deve pervenire al succitato Assessorato entro e non oltre tre mesi dell’avvenuta formazione, altrimenti le spese sostenute non sono rimborsate.

(8)  Alla fine dell’anno il singolo medico specialista deve documentare al Comprensorio d’appartenenza sanitaria d’aver assolto l’obbligo formativo ECM.

Art. 17 (Tutela sindacale)

(1)  Ai fini dell’esercizio del diritto alla tutela sindacale è riconosciuto al Sindacato firmatario del presente accordo il numero di ore di distacco sindacale assegnato alla Provincia di Bolzano dal Sindacato nazionale dei medici specialisti ambulatoriali in base alla normativa prevista dall’accordo collettivo nazionale.

(2)  Il numero degli specialisti ambulatoriali iscritti è rilevato a livello provinciale sulla base dei medici a carico dei quali viene effettuata a cura del Comprensorio la trattenuta della quota sindacale di cui all’articolo 27.

(3)  Il diritto di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto ai soli sindacati di categoria dei medici ambulatoriali strutturati ed organizzati a livello provinciale, e firmatari del presente Accordo.

(4)  Il distacco sindacale di cui al comma 1 è calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscano, come attività di servizio ed ha piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo.

(5)  Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali facenti parte dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo nonchè della commissione per la contrattazione e l’elaborazione dell’accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali o provinciali, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio. Qualora queste non coincidano con l’orario di servizio la partecipazione verrà retribuita come prolungamento d’orario. Quando dovute verranno pagate le spese d’accesso.

(6)  Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con congruo preavviso dallo specialista interessato al Comprensorio presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.

Art. 18  (Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro)

(1)  I Comprensori sono tenuti ad attuare tutte le misure idonee alla tutela della salute ed alla integrità fisica e psichica dello specialista ambulatoriale; sono tenuti altresì ad applicare tutte le leggi vigenti in materia.

(2)  Il sindacato firmatario del presente Accordo ha potere di contrattazione sui problemi degli ambienti di lavoro e potere di controllo sull'applicazione di ogni norma di legge utile in tal senso.

Art. 19 (Diritto all'informazione)

(1)  Il Comprensorio garantisce al sindacato firmatario del presente Accordo, su richiesta, l’informazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano:

  1. la programmazione dell'area specialistica extra-degenza specie per quanto riguarda la funzionalità dei servizi specialistici funzionanti presso le strutture pubbliche specialistiche extra-degenza;
  2. il personale dipendente e quello convenzionato ai sensi del presente Accordo, l'organizzazione del lavoro, il funzionamento dei servizi nonché i programmi, i bilanci, gli investimenti e lo stanziamento relativo agli oneri per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attività.

Art. 20 (Consultazione tra le parti)

(1)  Su richiesta di una delle parti vengono tenuti degli incontri tra il Comprensorio e il sindacato, volti ad affrontare e risolvere le problematiche dell’area extra-degenza e in particolare dell’attività specialistica ambulatoriale. Questi incontri saranno svolti preferibilmente al di fuori dell’orario di lavoro e verranno retribuiti ad un massimo di due medici come prolungamento d’orario e con il rimborso delle spese di accesso, qualora dovute.

Art. 21 (Assenze non retribuite – Mandati elettorali)

(1)  Il Comprensorio autorizza, per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessità nonché per partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarietà sociale, assenze non retribuite, conservando l'incarico allo specialista per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio, sempreché le esigenze comprensoriali lo permettano.

(2)  Nessun compenso è dovuto allo specialista per l'intero periodo di assenza.

(3)  In caso di nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi mandati nonché in caso di mandato elettorale allo specialista compete, a richiesta, il trattamento previsto per le singole fattispecie dalle leggi vigenti in materia per il personale dipendente.

(4)  I periodi di assenza per i casi previsti dal comma 3 sono conteggiati come anzianità di incarico ai soli effetti dell'articolo 9.

(5)  Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno quindici giorni.

(6)  Per tutti gli incarichi svolti ai sensi del presente Accordo in più posti di lavoro, il periodo di assenza non retribuito deve essere fruito contemporaneamente, salvo casi particolari autorizzabili di volta in volta.

Art. 22 (Assenza per servizio militare)

(1)  Lo specialista che ha sospeso la propria attività per il servizio di leva o richiamo alle armi è reintegrato nel precedente incarico, sempreché ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.

(2)  Durante il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi, allo specialista non compete alcuna corresponsione economica.

(3)  Il periodo di assenza per servizio di leva o richiamo alle armi è conteggiato come anzianità di incarico ai soli effetti dell'articolo 9.

Art. 23 (Malattia – Gravidanza)

(1)  Allo specialista che si assenta per comprovata malattia o infortunio - anche non continuativamente nell'arco di 30 mesi – che gli impediscano qualsiasi attività lavorativa, il Comprensorio corrisponde l'intero trattamento economico, goduto in attività di servizio, per i primi 6 mesi e al 50 per cento per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi.

(2)  In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili (emodialisi, chemioterapia, trattamento per infezione da HIV – AIDS nelle fasi a basso indice di disabilità specifica – attualmente indice di Karnosky -) secondo le indicazioni del Servizio di medicina legale, le assenze per ricovero ospedaliero o Day Hospital e per le citate terapie, debitamente certificate dai competenti comprensori, non sono computate nel periodo di conservazione dell’incarico, senza retribuzione, di cui al comma 1 e al comma 5 del presente articolo.

(3)  Allo specialista ambulatoriale a tempo indeterminato spetta l’intero trattamento economico in caso di assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo

(4)  Alla specialista che si assenta dal servizio per gravidanza o puerperio, il Comprensorio mantiene l'incarico per 6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio, per un periodo massimo complessivo di 14 settimane. Per il periodo del primo anno di vita del bambino la specialista può chiedere la riduzione dell’orario di lavoro.

(5)  Agli specialisti ambulatoriali si applicano le norme di cui all’articolo 33, comma 3 della legge n.104/92, in rapporto all’orario settimanale di attività.

(6)  Il Comprensorio può disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.

Art. 24  (Permesso annuale retribuito – Congedo matrimoniale)

(1)  Per ogni anno di effettivo servizio prestato, al medico specialista spetta un periodo di permesso retribuito irrinunciabile pari a sei volte l'impegno orario settimanale.

(2)  Il permesso è usufruito in uno o più periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di 30 giorni.

(3)  Se il permesso è chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sarà concesso a condizione che il Comprensoro possa garantire il servizio.

(4)  Il periodo di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale si riferisce e comunque non oltre il 1° semestre dell'anno successivo.

(5)  Detto periodo è elevato a 45 giorni non festivi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale, per gli specialisti che usufruiscono dell'indennità di rischio da radiazione di cui all'articolo 5 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali - parte economica -, sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008.

(6)  Per periodi di servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.

(7)  Ai fini del computo del permesso retribuito non sono considerati attività di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui ai precedenti articoli 21 e 22.

(8)  Allo specialista titolare di incarico a tempo indeterminato spetta un congedo matrimoniale retribuito di 15 giorni consecutivi, purché l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.

(9)  Durante il permesso retribuito e il congedo matrimoniale saranno corrisposti i compensi previsti dall’articolo 3 e, qualora dovuto, dall’articolo 5 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali – parte economica - sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008.

Art. 25 (Sostituzioni)

(1)  Alle sostituzioni il Comprensorio provvede assegnando l'incarico di supplenza ad un medico specialista comunque disponibile.

(2)  L’incarico di sostituzione non può superare la durata di un anno ed è rinnovabile.

(3)  Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione.

(4)  Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano il trattamento tabellare iniziale, di cui all'articolo 3 e se spettanti, l’indennità di bilinguismo di cui all’articolo 4, l' indennità di rischio di cui all’articolo 5, nonché il rimborso delle spese di accesso di cui all’articolo 6 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali – parte economica -, sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008.

(5)  Al medico sostituto che sia già titolare di incarico competono i compensi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali – parte economica- , sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008, in base all’anzianità maturata nel servizio ambulatoriale, in quanto spettanti.

Art. 26 (Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi)

(1)  Il Comprensorio, sentito il sindacato firmatario, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilità verso terzi e contro gli infortuni subiti, a causa e in occasione dell’attività professionale ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell’accesso dalla e per la sede dell’ambulatorio, semprechè il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonchè in occasione dello svolgimento di attività esterne ai sensi dell’articolo 15. Per il rimborso dei danni subiti al proprio veicolo in occasione di trasferte di servizio sono da applicare le stesse disposizioni previste per i dipendenti provinciali in missione di servizio.

(2)  Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:

  • a)  per la responsabilità verso terzi:
    • -  euro 1.549.370,68 per sinistro;
    • -  euro 1.032.913,80 per persona;
    • -  euro 516.456,90 per danni a cose o ad animali;
  • b)  per gli infortuni:
    • -  euro 1.032.913,80 per morte o invalidità permanente;
    • -  euro 154,94 giornalieri per un massimo di 300 giorni per invalidità temporanea e con decorrenza dalla data di inizio dell'invalidità. L'indennità giornaliera è ridotta al 50 per cento per i primi tre mesi.

(3)  Le relative polizze sono portate a conoscenza del Sindacato firmatario entro sei mesi dalla pubblicazione del presente accordo.

(4)  I medici che ai sensi e nei modi di cui all'articolo 5 dell’accordo a livello provinciale per i medici specialisti ambulatoriali - parte economica - sottoscritto sulla base della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1161 del 7 aprile 2008, vengano individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura del Comprensorio.

Art. 27 (Riscossione delle quote sindacali)

(1)  Le quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto delle vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di delega dell'iscritto e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso, dai Comprensori presso le quali il medico presta la propria opera professionale e sono versate, mensilmente, sul conto corrente bancario intestato alla sezione provinciale del sindacato stesso, contestualmente all'invio dell'elenco dei medici a cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote.

(2)  Restano in vigore le deleghe già rilasciate a favore del Sindacato firmatario del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente.

(3)  Eventuali variazioni delle quote e delle modalità di riscossione vengono comunicate ai Comprensori da parte degli organi competenti del sindacato.

Art. 28 (Rapporti tra lo specialista e la dirigenza sanitaria del Comprensorio)

(1) Il dirigente sanitario medico preposto, secondo la legislazione provinciale in materia di organizzazione dei Comprensori al servizio specifico o ricomprendente l'organizzazione dell'assistenza specialistica procede al controllo della corretta applicazione della convenzione per quel che riguarda gli aspetti sanitari.

(2)  Gli specialisti ambulatoriali sono tenuti a collaborare con il suddetto dirigente in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente Accordo.

Art. 29 (Esercizio del diritto di sciopero)

Prestazioni indispensabili e loro modalità di erogazione

(1)  Nel settore dell'assistenza specialistica ambulatoriale extra-ospedaliera in diretta gestione sono prestazioni indispensabili ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge n. 146/1990 e successive modifiche, le prestazioni delle branche specialistiche che il Comprensorio non sia in grado di erogare attraverso divisioni o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza.

(2)  Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, in occasione di scioperi della categoria degli specialisti ambulatoriali interni, il sindacato firmatario dell'Accordo concorda con i Comprensori per ciascuna delle branche specialistiche di cui al medesimo comma 1, l'astensione dallo sciopero di almeno uno specialista per ogni giorno di durata dello sciopero.

(3)  Il diritto di sciopero dei medici specialisti ambulatoriali è esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. Il Sindacato che promuove lo sciopero, contestualmente al preavviso, indica anche la durata dell'astensione dal lavoro.

(4)  Gli specialisti ambulatoriali che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono soggetti all’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 12 del presente contratto.

(5)  Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:

  1. nel mese di agosto;
  2. nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
  3. nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
  4. nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;
  5. nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.

(6)  In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi dichiarati si intendono immediatamente sospesi.

Art. 30 (Norme transitorie)

(1)  Gli incrementi orari di anzianità di cui all’articolo 29, comma 2 dell’accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale del 23. 6. 1997, n. 2834, vengono mantenuti dai singoli interessati per l’ammontare calcolato alla data del 1.9.1997.

(2)  I Comprensori, valutata la programmazione dell’attività specialistica possono trasformare gli incarichi, già assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato. Possono fare richiesta i medici specialisti ambulatoriali che sono stati incaricati prima dell’01-01-1998, con un numero medio di almeno 10 ore settimanali negli ultimi 5 anni.

Art. 31 (Dispapplicazioni dei vecchi accordi)

(1) Con l’entrata in vigore del presente accordo sono disapplicati i seguenti accordi:

  1. Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali valido dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 2000, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5 dell’11 gennaio 1999;
  2. Accordo integrativo dell’accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5112 del 22 novembre 1999.

Norma finale n. 1

(1)  In deroga al disposto dell'articolo 2, comma 1, lettere g) ed h), sono fatte salve le situazioni legittimamente acquisite ai sensi dell'articolo 4, comma 3, punti 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 291/1987.

Norma finale n. 2

(1)  Salve le norme in materia di limitazione di orario, l'incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), non si applica agli specialisti che si trovano nelle condizioni già previste alla data di pubblicazione dell'Accordo di cui al DPR 291/87.

Norma finale n. 3

(1)  Le parti riconoscono l’utilità che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonchè problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, eccetera, i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall’Accordo, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dall’Assessorato alla Sanità, anche su richiesta di parte sindacale.

 

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ActionActionE Salute mentale
ActionActionF Accordi di lavoro
ActionActiona) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActionb) Accordo 14 aprile 2008
ActionActionc) Accordo 15 settembre 2008
ActionActiond) Accordo 5 maggio 2009
ActionAction(Area dell'attività specialistica extra-degenza)
ActionActionArt. 1 (Durata dell'accordo)
ActionActionArt. 2 (Incompatibilità)
ActionActionArt. 3 (Massimale orario e limitazioni)
ActionActionArt. 4 (Mobilità)
ActionActionArt. 5  (Riduzione o soppressione dell'orario – Revoca dell'incarico)
ActionActionArt. 6 (Cessazione dall'incarico)
ActionActionArt. 7 (Sospensione dall'incarico)
ActionActionArt. 8  (Conferimento di incarico per turni disponibili)
ActionActionArt. 9  (Modalità per l'attribuzione dei turni disponibili)
ActionActionArt. 10 (Comitato consultivo zonale)
ActionActionArt. 11 (Funzionamento del Comitato zonale)
ActionActionArt. 12  (Responsabilità convenzionali e violazioni - Collegio arbitrale)
ActionActionArt. 13 (Doveri e compiti dello specialista)
ActionActionArt. 14 (Organizzazione del lavoro)
ActionActionArt. 15 (Prestazioni di attività esterna)
ActionActionArt. 16 (Formazione continua)
ActionActionArt. 17 (Tutela sindacale)
ActionActionArt. 18  (Tutela della salute ed igiene negli ambienti di lavoro)
ActionActionArt. 19 (Diritto all'informazione)
ActionActionArt. 20 (Consultazione tra le parti)
ActionActionArt. 21 (Assenze non retribuite – Mandati elettorali)
ActionActionArt. 22 (Assenza per servizio militare)
ActionActionArt. 23 (Malattia – Gravidanza)
ActionActionArt. 24  (Permesso annuale retribuito – Congedo matrimoniale)
ActionActionArt. 25 (Sostituzioni)
ActionActionArt. 26 (Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi)
ActionActionArt. 27 (Riscossione delle quote sindacali)
ActionActionArt. 28 (Rapporti tra lo specialista e la dirigenza sanitaria del Comprensorio)
ActionActionArt. 29 (Esercizio del diritto di sciopero)
ActionActionArt. 30 (Norme transitorie)
ActionActionArt. 31 (Dispapplicazioni dei vecchi accordi)
ActionActionNorma finale n. 1
ActionActionNorma finale n. 2
ActionActionNorma finale n. 3
ActionActione) Accordo 11 dicembre 2007
ActionActionf) Accordo 14 luglio 2015,
ActionActiong) Accordo 19 luglio 2017, n. 0
ActionActionh) Accordo 23 agosto 2017, n. 00
ActionActioni) Accordo 9 febbraio 2018, n. 0
ActionActionj) Accordo 13 dicembre 2019, n. 0
ActionActionk) Contratto collettivo 13 novembre 2020
ActionActionG - Emergenza sanitaria – COVID-19
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
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ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
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