(1) Il Comprensorio, sentito il Comitato zonale, può disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attività di uno specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno. Il Comprensorio non adotta il provvedimento qualora la persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento dello specialista. In tal caso il Comprensorio adotta le misure di mobilità di cui all’articolo 4.
(2) L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al comma 1, da adottarsi da parte del Comprensorio su parere del Comitato zonale e sentito l'interessato, ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione.
(3) Contro i provvedimenti di riduzione o di soppressione dell'orario di attività o di revoca dell'incarico è ammessa da parte dell'interessato opposizione al legale rappresentante del Comprensorio entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta.
(4) L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
(5) Il legale rappresentante del Comprensorio decide sull'opposizione, sentito l'interessato, e previo parere del Comitato zonale da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.
(6) Il Comitato zonale, nel caso ritenga trattarsi di motivi di ordine disciplinare, può proporre che il caso sia deferito al Collegio arbitrale per i conseguenti provvedimenti.