(1) Gli incrementi orari di anzianità di cui all’articolo 29, comma 2 dell’accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale del 23. 6. 1997, n. 2834, vengono mantenuti dai singoli interessati per l’ammontare calcolato alla data del 1.9.1997.
(2) I Comprensori, valutata la programmazione dell’attività specialistica possono trasformare gli incarichi, già assegnati a tempo determinato, in incarichi a tempo indeterminato. Possono fare richiesta i medici specialisti ambulatoriali che sono stati incaricati prima dell’01-01-1998, con un numero medio di almeno 10 ore settimanali negli ultimi 5 anni.