Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.
(1) I comitati consultivi di cui agli articoli 9 e 10 devono essere istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni e comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso.
I Comitati sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti.
(3) Le deliberazioni dei comitati sono adottate a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. I componenti che si assentano dall'aula al momento della votazione, per incompatibilità, e quanti dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
(4) I supplenti partecipano alle riunioni dei comitati con diritto di parola e di voto solo in caso di assenza dei titolari.