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e) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 10 (Comitato consultivo provinciale)

(1) In sede provinciale è istituito un comitato composto da:

  • a)  Assessore provinciale alla sanità o suo delegato con funzioni di presidente;
  • b)  quattro membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dell' Azienda indicati dal direttore dell'Azienda sanitaria su designazione dei Direttori dei comprensori;
  • c)  cinque membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici di assistenza primaria convenzionati.

(2) I medici dei Comitati di cui all'articolo 9 del presente accordo individuano tra di loro – ognuno per il proprio Comprensorio - uno o più membri da designare quali rappresentanti medici nel Comitato di cui al comma 1, garantendo una adeguata rappresentatività medica ai vari comprensori. Tali rappresentanti rimangono a tutti gli effetti membri del Comitato di cui all'articolo 9.

(3) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorato alla Sanità.

(4) In caso di assenza od impegno del Presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano della parte pubblica.

(5) La sede del comitato è indicata dalla Provincia.

(6) Il comitato esprime pareri nei casi previsti dal presente accordo, ivi comprese le materie relative al servizio di continuità assistenziale e dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio.

(7) Il comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e per un corretto ricorso all'assistenza, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti.

(8) Il Comitato

  • -  rileva ed esamina le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall' applicazione del presente accordo;
  • -  effettua il monitoraggio dell' applicazione del presente contratto con cadenza annuale;
  • -  cura la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle commissioni professionali provinciali e dall' Azienda;
  • -  esamina altresì i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali, quale risulta dall' accordo e suggerisce alle parti firmatarie l'eventualità di procedere alle opportune modificazioni formali da apportare all'accordo medesimo.

(9) Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo.

(10) L'attività del Comitato è comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione dell'accordo.

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