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e) Accordo 11 dicembre 2007 1)
Accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. Valido dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010

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1)

Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 9 gennaio 2008, n. 2.

Art. 9 (Comitato consultivo del Comprensorio)

(1) In ciascun Comprensorio, è costituito un comitato composto da:

  • a)  il Direttore del Comprensorio o suo delegato, che lo presiede;
  • b)  tre membri effettivi e tre supplenti designati dal Direttore del Comprensorio;
  • c)  quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza dei medici di assistenza primaria.

(2) I rappresentanti dei medici sono nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale

(3) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Comprensorio.

(4) Il comitato esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

  • a)  richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all' articolo 20;
  • b)  autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell' articolo 21;
  • c)  motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui al comma 3 dell' articolo 22;
  • d)  cessazione del rapporto ai sensi dell' articolo 4, lettera e);
  • e)  determinazione delle zone carenti di assistenza primaria da bandire ai sensi dell' articolo 15;
  • f)  esprime pareri in tutte le altre ipotesi previste dal presente accordo;

(5) Inoltre, per la migliore organizzazione dell'assistenza primaria, partecipa alle conferenze di organizzazione predisposte dal Comprensorio e collabora:

  • a)  all' impostazione di programmi statistico-epidemiologici attivati a livello locale sulla base delle indicazioni provinciali e/o nazionali e concernenti l'attività dei medici convenzionati per la medicina generale;
  • b)  all' organizzazione delle iniziative in materia di aggiornamento professionale nell'area della medicina generale, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei temi aventi rilevanza locale.

(6) Su tutte le questioni inerenti i rapporti tra la medicina generale e gli altri servizi del Comprensorio deve essere acquisito il parere del Comitato di cui al presente articolo.

(7) Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria e di continuità assistenziale.

(8) Il comitato svolge ogni altro compito assegnato dal presente accordo.

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