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Delibera N. 1032 del 14.06.2010
Nuovo regolamento per l'assunzione dei trasporti infermi con ambulanza a carico del Servizio sanitario provinciale e per il rimborso delle spese di viaggio relative a prestazioni sanitarie presso centri di altissima specializzazione all'estero (ambito comunitario)

Allegato A

NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRESCRIVIBILITÁ DEI TRASPORTI INFERMI CON AMBULANZA A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE

 
Al fine di facilitare la prescrivibilità dei trasporti infermi con ambulanza a carico del Servizio sanitario provinciale (SSP), si elencano le linee guida, da applicare su tutto il territorio provinciale.
I trasporti si distinguono concretamente in:

1. Trasporto d'urgenza (comprensivo del trasporto neo-natale);

2. Trasporto in caso di urgenza di materiale sanitario (plasma, prove di laboratorio, latte materno, sangue del cordone ombelicale, organi e medicinali);

3. Trasporto non urgente;

4. Trasporto non urgente di materiale sanitario (plasma, prove di laboratorio, latte materno, sangue del cordone ombelicale, organi e medicinali).

 
1. TRASPORTO D'URGENZA
1.1. DEFINIZIONE
Per trasporto d'urgenza si intende il trasferimento mediante ambulanza di un paziente in seguito ad un evento traumatico o insorgenza di una patologia acuta dal luogo dell'evento alla più vicina struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata idoneamente attrezzata.
 
1.2. ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
Il trasporto d'urgenza viene disposto dalla “Centrale operativa di emergenza 118”.
 
1.3. AVENTI DIRITTO
Il trasporto d'urgenza è garantito a tutte le persone presenti sul territorio provinciale.
 
1.4. ASSUNZIONE DELLE SPESE DI TRASPORTO
Per gli interventi disposti dalla “Centrale operativa per l'emergenza 118” i costi sono assunti dall'Azienda Sanitaria dell' Alto Adige per tutte le persone residenti in provincia. Per i pazienti di fuori provincia si applica la normativa della mobilità sanitaria interregionale e per quelli comunitari ed extracomunitari la mobilità sanitaria internazionale o l'addebito diretto del costo secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Provinciale.
 
1.5. DESTINAZIONE DEI TRASPORTI D'URGENZA
Il trasporto è disposto dalla “Centrale operativa di emergenza 118”, la quale ne accerta la necessità clinica. Deve inoltre essere diretto da una località della Provincia di Bolzano (residenza, domicilio, dimora o presenza occasionale dell'assistito):
a) alla più vicina struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, idoneamente attrezzata della Provincia di Bolzano;
b) alla più vicina struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, situata fuori dalla provincia sul territorio nazionale ed idoneamente attrezzata, qualora il caso non possa essere trattato in strutture ospedaliere provinciali;
c) alle strutture sanitarie convenzionate in Austria (modello IBK o simili);
d) alle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate situate all'estero quando la prestazione è stata autorizzata con modello E-112.
Per i trasporti di cui ai punti b), c) e d) le spese saranno assunte dall'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige nella misura pari al 100%.
 
1.6. TRASFERIMENTI D'URGENZA
Per trasferimento d'urgenza si intende il trasferimento da una struttura sanitaria in Italia o all'estero ad altra struttura sanitaria in Italia o all'estero.
Per i trasferimenti dal domicilio ad una struttura sanitaria all'estero è necessaria la conferma dell'urgenza dalla “Centrale operativa di emergenza 118”.
 
1.7. TIPO DI TRASPORTO D'URGENZA CON MEZZI PARTICOLARI
Trasporti mediante l'ambulanza speciale “ITW” (INTENSIV TRANSPORT WAGEN).
Tali trasporti possono essere assunti dal Servizio sanitario provinciale su proposta motivata di un medico ospedaliero competente, autorizzata dal Primario del “Servizio di Emergenza 118” o dal suo sostituto.
 
2. TRASPORTO IN CASO DI URGENZA DI MATERIALE SANITARIO
Per questo tipo di trasporto valgono le disposizioni previste in precedenza ai punti 1.2., 1.3., 1.4., 1.5.
 
3. TRASPORTO NON URGENTE
3.1. DEFINIZIONE
Trasporti non urgenti sono interventi per pazienti con difficoltà di deambulazione, e che in caso di prestazioni sanitarie devono essere trasportati in una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata.
 
3.2. ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
I trasporti non urgenti di pazienti vengono disposti dalla centrale telefonica unica per trasporto infermi delle associazioni convenzionate, previa prescrizione da parte di medici all'uopo autorizzati.
 
3.3. AVENTI DIRITTO
Gli aventi diritto sono tutte le persone residenti ed iscritte al Servizio sanitario provinciale (normativa sui livelli essenziali assistenziali - “LEA”).
I trasporti non urgenti relativi al trasferimento in un altro ospedale per ricovero o per l'effettuazione di prestazioni specialistiche possono altresì essere prescritti anche a pazienti residenti fuori provincia con oneri a carico del comprensorio sanitario inviante, salvo addebito previsto nell'ambito della mobilità sanitaria.
 
3.4. ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
Il trasporto in ambulanza può essere disposto solo se il paziente non deambula o se ha notevoli problemi di deambulazione e non può assolutamente viaggiare con altri mezzi per motivi clinici (auto, treno, bus, taxi, ecc.), in quanto l'utilizzo dell'ambulanza deve costituire una necessità sanitaria clinicamente accertata.
Tale principio deve essere applicato anche ai trasporti per dialisi e radioterapia, considerando comunque lo stato di salute generale del paziente.
Per i pazienti in terapia radiante si può tuttavia prescindere dall'incapacità di deambulare, se sono presenti anche le seguenti condizioni:
-coesistenza di patologia cardiovascolare “NY HA III – IV”;
-insufficienza renale cronica in dialisi;
-patologia neurologica od osteoarticolare considerevole sul piano motorio;
-cronica analgesia con oppiodi;
-un' immunodepressione grave.
Nel caso in cui la richiesta di trasporto sia riferita alla prescrizione di un ciclo terapeutico è possibile in qualsiasi momento durante la terapia in corso una rivalutazione delle condizioni di salute del paziente da parte del medico prescrittore o del medico che eroga la prestazione, per cui può anche accadere che la necessità dell'ambulanza sussista per i primi trasporti e non per i successivi o viceversa.
 
3.5. ASSUNZIONE DELLE SPESE DI TRASPORTO
Le spese di trasporto a carico del Servizio sanitario sono ammesse quando:

a) sussistono le condizioni di cui ai precedenti punti 3.1., 3.2., 3.3. e 3.4.;

b) vi è la prescrizione da parte di uno dei medici autorizzati di cui al successivo punto 3.6.;

c)      il trasporto sia stato disposto per motivi strettamente clinici (vedi punto 3.7).

I trasporti non sono a carico del Servizio sanitario quando la scelta del presidio sanitario è avvenuta da parte del paziente o suo familiare o non sussistono motivazioni cliniche.
In caso di prestazioni del tipo “intramoenia” i trasporti sono sempre a carico del paziente.
In caso di trasporti non urgenti da fuori provincia al proprio domicilio in Alto Adige con le organizzazioni di soccorso convenzionate con il Servizio sanitario provinciale, deve essere presentata una prescrizione con relativa dichiarazione di assenso all'assunzione dei costi da parte del comprensorio sanitario competente.
Sono autorizzati a prendere contatto con l'amministrazione competente, i medici specialisti autorizzati, i medici di medicina generale, le organizzazioni di soccorso convenzionate o la famiglia interessata.
 
3.6. MEDICI PRESCRIVENTI
Al fine di semplificare le procedure d'accesso alle prestazioni, il medico che invia il paziente in una struttura sanitaria è tenuto anche ad autorizzare il trasporto in ambulanza in caso di accertata necessità clinica.
I trasporti non urgenti possono essere prescritti da:

1. tutti i medici dipendenti o convenzionati con il Servizio sanitario provinciale;

2. i medici specialisti non convenzionati autorizzati alla prescrizione, con modello IBK, di prestazioni (visite o ricoveri) presso le Clinica Universitaria di Innsbruck, limitatamente ai relativi trasporti;

3. i medici delle strutture sanitarie convenzionate, situate nell'ambito della provincia limitatamente ai trasporti per dimissioni o trasferimenti dalle stesse alla piú vicina struttura sanitaria pubblica.

Tale disposizione riguarda principalmente le seguenti strutture:

- La Casa di cura Bonvicini di Bolzano;

- La Casa di cura Villa Melitta di Bolzano;

- Il Salus Center di Prissiano;

- La casa di cura Fonte S. Martino di Merano;

- La Casa di cura Sant'Anna di Merano;

- Ex-Infermeria di Sarentino.

4. I medici delle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate, situate fuori provincia sul territorio nazionale, per i trasporti di dimissione o trasferimento, sempre che il ricovero sia avvenuto nella struttura più vicina idoneamente attrezzata;

5. i medici delle strutture convenzionate in Austria, limitatamente ai trasporti di dimissione o trasferimento (dovrà essere specificato come avviene il trasporto);

6. i medici di strutture estere nel caso di prestazioni (visite o ricoveri) autorizzate con modello E-112 limitatamente ai trasporti di dimissione o trasferimento.

 
3.7. DESTINAZIONE DEI TRASPORTI NON URGENTI (compreso il ritorno)
Il trasporto, la cui necessità va clinicamente accertata, deve essere diretto da una località della Provincia di Bolzano:
a) alla struttura sanitaria (ospedale, ambulatorio, distretto, centro di degenza)pubblica o privata convenzionata, idoneamente attrezzata della Provincia di Bolzano;
b) alle strutture sanitarie convenzionate in Austria, purché il paziente sia in possesso della prevista modulistica (modello IBK o simili);
c) alla più vicina struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata, situata fuori dalla provincia sul territorio italiano ed idoneamente attrezzata, qualora il caso non possa essere trattato in strutture sanitarie provinciali. La prescrizione in tali casi dovrà indicare il motivo dell'invio del paziente alla struttura extraprovinciale;
d) alle strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate situate all'estero, purché il paziente sia in possesso del modello E-112.
3.8. DIMISSIONI E TRASFERIMENTI
Se il ricovero o la prestazione è avvenuta in una delle strutture di cui sopra, l'onere relativo al trasporto di dimissione o di trasferimento può essere assunto dal Comprensorio sanitario di residenza, anche se il viaggio di andata è avvenuto con altri mezzi purchè vi sia l'indicazione clinica.
Per “casa” si intende il domicilio, la dimora o la residenza anagrafica, nell'ambito della provincia di Bolzano.
Parimenti sono assumibili i trasporti per trasferimenti dalle strutture di cui ai punti precedenti in un altro ospedale provinciale per prestazioni cliniche specialistiche.
 
3.9. COMPETENZA AD ASSUMERE LE SPESE DI TRASPORTO
L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige può farsi carico dei costi dei trasporti non urgenti solo per i propri iscritti in base al requisito della residenza (normativa LEA). Può assumere altresì le spese dei trasporti non urgenti (espressamente autorizzati dal Comprensorio sanitario di residenza) per i residenti fuori provincia nei casi di trasferimento fino all'ospedale piú vicino idoneamente attrezzato per ricoveri o prestazioni specialistiche.
Non sono a carico dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige i trasporti da casa alla casa di riposo o ad altra struttura sociale.
I trasporti disposti durante un periodo di degenza per l'effettuazione di prestazioni ambulatoriali, di un day hospital o di un day surgery, sono assunti dall'ospedale ove il paziente è ricoverato anche se non si tratta di un iscritto del comprensorio territorialmente competente.
 
3.10. MODULO DI PRESCRIZIONE
Per la prescrizione dei trasporti in ambulanza, i medici del Servizio sanitario provinciale e i medici autorizzati privati devono servirsi di un modulo specifico o del ricettario rosso.
 
4. TRASPORTO NON URGENTE DI MATERIALE SANITARIO
Per questo tipo di trasporto valgono le disposizioni previste ai punti 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.9 e 3.10.
 
CASI PARTICOLARI
- L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige assume i trasporti di persone residenti fuori provincia di Bolzano ricoverate presso la Divisione di Psichiatria degli ospedali provinciali, per il rientro alla propria abitazione. L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige recupera le relative spese tramite la mobilità sanitaria interregionale.
- L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige assume il trasporto effettuato da associazioni convenzionate oppure associazioni specializzate non convenzionate, purché nei limiti delle tariffe approvate a livello provinciale, a favore di assistiti che si trovano fuori provincia per motivi di studio o di lavoro e che, a seguito di ricovero ospedaliero, necessitano dell'ambulanza per il trasferimento in strutture sanitarie pubbliche o convenzionate della provincia di Bolzano oppure per il rientro al proprio domicilio in provincia.
Per “fuori provincia” si intende il territorio nazionale.
- L'azienda Sanitaria dell'Alto Adige riconosce nel caso di un paziente dializzato (deve essere iscritto al Servizio sanitario provinciale) il trasporto dal domicilio temporaneo al centro dialisi purché tale domicilio sia ubicato in Provincia di Bolzano.
- Sono a carico dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige i trasporti diretti agli ospedali di Cavalese, Mezzolombardo, Cles e Trento, qualora in tali ospedali risultino strutture sanitarie idoneamente attrezzate più vicine ed il trasporto sia iniziato in provincia di Bolzano. Sono altresì assumibili i trasporti di dimissione al domicilio del paziente in provincia di Bolzano purchè sussistano le condizioni cliniche per l'assunzione delle relative spese.
- L'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige si fa carico del trasporto di andata e ritorno per la visita presso la Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile, previa attestazione preventiva da parte del proprio medico di base. Non sono assumibili i trasporti effettuati per il collaudo di presidi e per le visite correlate all'assegno di cura, se è richiesto dall'assistito.
- Altri casi particolari possono essere assunti per motivi fondati dal rispettivo comprensorio in deroga a tale normativa, con determinazione ad hoc del direttore del comprensorioprevia comunicazione all'Ufficio Ospedali.
In questi casi rientrano trasporti a favore di persone residenti in case di riposo con destinazione medico odontoiatrico privato, che possono essere autorizzati con relativa indicazione clinica, nel caso di prestazioni, per le quali vengono superati i tempi massimi di attesa, stabiliti dalla Giunta Provinciale o in caso di problemi particolari connessi all'utilizzo delle protesi.
Si fa presente che l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige è tenuta ad effettuare controlli sulla correttezza ed appropriatezza delle prescrizioni. Una prescrizione non appropriata dell'ambulanza comporta, infatti, una assunzione ingiustificata della relativa spesa con possibile responsabilità del medico prescrittore.
 
Trasporti relativi a persone con handicap motori a scopi di terapia
Ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 5004 del 15/11/99 tali trasporti possono essere assunti dalla Ripartizione Sociale della Provincia in forma indiretta. A tal fine è necessario che un medico specialista accerti la menomazione funzionale della mobilità e non ritenendo indispensabile l'utilizzo dell'ambulanza, attesti che la persona non è fisicamente e/o psichicamente in grado di recarsi autonomamente alla struttura per fruire la prestazione sanitaria. L'assistito può avvalersi di qualsiasi altro mezzo di trasporto (pulmino attrezzato, taxi, autobus, ecc.).
Il diritto al rimborso della spesa è limitato ai casi riguardanti:

-terapia intensa quale riabilitativa o fisica;

-cure prescritte da medici specialisti;

-visite specialistiche.

 
Allegato B
REGOLAMENTO SUL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO PER PRESTAZIONI SANITARIE PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE ALL'ESTERO (AMBITO COMUNITARIO)
 
Mentre nell'allegato A della presente deliberazione è disciplinata la prescrivibilità dei trasporti infermi con ambulanza a carico del Servizio sanitario provinciale, l'allegato B dispone della procedura di rimborso delle spese di viaggio verso strutture sanitarie di altissima specializzazione all'estero (ambito comunitario) ai sensi della normativa comunitaria.
 
I viaggi verso strutture sanitarie all'estero (ambito comunitario), che non sono regolati ai sensi dell'allegato A e che sono effettuati con mezzi privati o pubblici (per esempio con la propria auto, con il treno o con l'autobus) non vengono più assunti in forma indiretta dal Servizio sanitario provinciale.
Trasporti sanitari in strutture sanitarie all'estero con aereo (ambito comunitario) sono assunti direttamente nella misura del 100% dal comprensorio sanitario competente, qualora sussista un'indicazione clinica sulla necessità del trasporto con il mezzo aereo, attestata da un medico specialista nella relativa branca a favore del paziente e dell'eventuale accompagnatore, se ritenuto necessario.
 
Il presente regolamento entra in vigore in data 1 agosto 2010 (per ricoveri o prestazioni ambulatoriali fruiti a partire da tale data).
A partire dall' 1.8.2010 di conseguenza non potranno più essere presentate al centro provinciale di Riferimento, Ripartizione Sanità, Ufficio Ospedali, domande di rimborso delle spese di viaggio con auto, con treno, oppure con autobus qualora l'assistito si rechi all'estero (ambito comunitario) per ricoveri o prestazioni sanitarie ambulatoriali, in quanto non è piú possibile un rimborso in forma indiretta.
Sono escluse da questo regolamento le persone, a cui è stata riconosciuta un'invalidità civile ai sensi della legge n. 104/1992, articolo 3, comma 3. Tali assistiti, infatti, hanno diritto, secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.12.2000, al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno all'estero (ambito comunitario) in base alla situazione patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza (in base alla dichiarazione ISEE).
Il rimborso delle spese di viaggio avviene in  tali casi in base alla tariffa chilometrica, prevista per i dipendenti provinciali (vedasi la homepage dell'amministrazione provinciale http://www.provincia.bz.it/personale/temi/rimborso-chilometrico.asp).
L'importo da riconoscere si ottiene moltiplicando i chilometri percorsi (andata e ritorno per la tariffa chilometrica), indipendentemente dal tipo di mezzo utilizzato e dal numero di persone trasportate.
 
Sono altresì esclusi dalla normativa di cui sopra (allegato B) i casi previsti dal Decreto Ministeriale 3.11.89, per i quali il rimborso rimane disciplinato dall'articolo 6 di tale decreto.
Trattasi di strutture private non convenzionate di altissima specializzazione all'estero per le quali è previsto oltre il rimborso delle spese sanitarie anche il rimborso delle spese di viaggio (con il mezzo preventivamente autorizzato). L'autorizzazione all'assunzione di tali spese spetta al Centro Provinciale di Riferimento, situato presso la Ripartizione Sanità, Ufficio Ospedali.
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