In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 3 maggio 2010, n. 764
Definizione del sistema di finanziamento degli enti gestori dei servizi sociali delegati ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n.13 (modificata con delibera n. 509 del 09.05.2017, delibera n. 876 del 22.10.2019, delibera n. 345 del 20.04.2021 e delibera n. 142 del 14.02.2023)

Visualizza documento intero

Sistema di finanziamento per le spese correnti degli enti gestori dei servizi sociali delegati ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13

1. Per il finanziamento delle spese correnti degli enti gestori dei servizi sociali delegati si applica il seguente sistema di finanziamento:

a) a tutti gli enti gestori viene assegnato un importo fisso pari ad euro 375.000,00 per le spese istituzionali. Nel caso in cui un ente gestore presenti, per un periodo di tempo di almeno sei mesi, una concentrazione particolarmente elevata di problematiche sociali, dovuta alla presenza di almeno 250 persone in più sul territorio, con notevoli effetti sull’attività dei servizi sociali delegati, l’importo previsto viene aumentato del 250%.

b) gli enti gestori ricevono un finanziamento per la copertura delle spese vincolate per:

- i servizi e le strutture multizonali determinati con decreto della direttrice/del direttore di ripartizione competente, aumentato del 5% per coprire i costi amministrativi connessi, salvo diversamente previsto;

- le spese di locazione;

- piani e progetti di rilievo per l’intero territorio provinciale o la cui attuazione è ritenuta prioritaria dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali; la Ripartizione provinciale Politiche sociali è autorizzata ad assegnare d’ufficio agli enti gestori, in caso di particolare necessità e anche in assenza di una segnalazione di fabbisogno da parte loro, mezzi finanziari per i servizi e le strutture multizonali nonché per piani e progetti di rilievo per l’intero territorio provinciale o la cui attuazione è ritenuta prioritaria dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali.

Per gli anni dal 2021 al 2024 si applica una disciplina transitoria in base alla quale la ripartizione del finanziamento aggiuntivo deve avvenire, nell’anno del finanziamento, in proporzione alla distribuzione percentuale della quota pro capite ponderata degli anni dal 2021 al 2024 e gli enti gestori devono utilizzare i mezzi finanziari così ripartiti nel rispetto degli obiettivi e delle tempistiche specificatamente stabiliti negli accordi individuali. La rendicontazione avviene separatamente rispetto a quella della quota pro capite.

c) la parte residua del finanziamento viene coperta da una quota pro capite ponderata, la quale è riferita ai seguenti indicatori obiettivi, messi a disposizione dall'ASTAT, dal sistema SIPSA o da altri fonti ufficiali e riferiti al momento del calcolo:

numero di abitanti (ponderazione: 57,5 %);

dimensione in kmq tranne le acque e le zone prive di vegetazione (ponderazione: 5%);

densità della popolazione fino ad un massimo di 400 abitanti per kmq (ponderazione: 2%);

numero delle ore di prestazione dell'assistenza domiciliare e dei centri diurni dell'assistenza domiciliare nell'anno (ponderazione: 5%);

numero degli anziani ultra 75enni (ponderazione: 5,5%);

numero degli adulti di età compresa tra i 18 ed i 75 anni utenti dell'assistenza socio-pedagogica di base (ponderazione: 5%);

numero delle persone che percepiscono l'assegno di cura e non sono ospitate presso una casa di riposo o centro di degenza (ponderazione: 6,5%);

numero dei minorenni (ponderazione: 5,5%);

numero dei minorenni utenti dell'assistenza socio-pedagogica di base (ponderazione: 5%);

numero dei fruitori delle prestazioni Reddito minimo di inserimento, o Locazione e spese accessorie, oppure Assegno per le piccole spese personali (ponderazione: 3%).

La quota che viene calcolata per i singoli enti gestori, deriva dai parametri dei singoli enti gestori raffrontati con i parametri provinciali e la loro ponderazione.

2. Dovessero determinati parametri sopra riportati dimostrare rilevanti variazioni da un anno all'altro, è facoltà della Ripartizione provinciale Famiglia e politiche sociali sostituirli con la media rilevata nei precedenti 2 o 3 anni per tutti gli enti gestori;

3. I Comuni compartecipano con una quota fissa pari al 15% ai costi dei servizi dell'assistenza domiciliare e dei centri diurni dell'assistenza domiciliare.

4. I mezzi finanziari impegnati per le spese di locazione, i servizi multizonali e i piani e progetti la cui attuazione è ritenuta prioritaria dalla Ripartizione Politiche sociali che non sono stati utilizzati, in tutto o in parte, devono essere dichiarati come “avanzi amministrativi risultanti da spese di locazione, servizi multizonali e piani e progetti la cui attuazione è ritenuta prioritaria dalla Ripartizione Politiche sociali” e non possono essere compensati con l'avanzo o il disavanzo amministrativo generale.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction Delibera N. 64 del 18.01.2010
ActionAction Delibera N. 338 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 359 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 365 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 377 del 01.03.2010
ActionAction Delibera N. 487 del 15.03.2010
ActionAction Delibera N. 491 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 492 del 22.03.2010
ActionAction Delibera N. 542 del 29.03.2010
ActionAction Delibera N. 577 del 12.04.2010
ActionAction Delibera 19 aprile 2010, n. 671
ActionAction Delibera N. 751 del 03.05.2010
ActionAction Delibera N. 759 del 03.05.2010
ActionAction Delibera 3 maggio 2010, n. 764
ActionActionAllegato A
ActionAction Delibera 10 maggio 2010, n. 823
ActionAction Delibera 7 giugno 2010, n. 982
ActionAction Delibera N. 1032 del 14.06.2010
ActionAction Delibera N. 1042 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1068 del 21.06.2010
ActionAction Delibera N. 1186 del 12.07.2010
ActionAction Delibera N. 1242 del 19.07.2010
ActionAction Delibera N. 1256 del 26.07.2010
ActionAction Delibera N. 1330 del 17.08.2010
ActionAction Delibera N. 1370 del 17.08.2010
ActionAction Delibera 6 settembre 2010, n. 1389
ActionAction Delibera Nr. 1484 del 13.09.2010
ActionAction Delibera 20 settembre 2010, n. 1527
ActionAction Delibera Nr. 1827 del 08.11.2010
ActionAction Delibera Nr. 1848 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1849 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1858 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1860 del 22.11.2010
ActionAction Delibera N. 1945 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 1982 del 29.11.2010
ActionAction Delibera N. 2051 del 13.12.2010
ActionAction Delibera 20 dicembre 2010, n. 2094
ActionAction Delibera N. 2134 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2140 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2141 del 20.12.2010
ActionAction Delibera N. 2163 del 30.12.2010
ActionAction Delibera N. 2164 del 30.12.2010
ActionAction Delibera N. 2215 del 30.12.2010
ActionAction Delibera 8 novembre 2010, n. 1804
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico