1. I rifiuti speciali non pericolosi presenti nell’allegato 1, i quali sono raccolti su suolo privato, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, purché sia stipulata tra il Comune e l’impresa, la convenzione di cui all’allegato A.
Tale stipulazione può essere delegata dal Comune alla Comunità Comprensoriale o ad altro soggetto.
2. I rifiuti speciali non pericolosi presenti nell’allegato 2, conferiti direttamente ai centri di riciclaggio o centri di recupero materiali, possono essere assimilati ai rifiuti urbani, purché sia stipulata rispettivamente tra il Comune o Comunità Comprensoriale e l’impresa, la convenzione di cui all’allegato B.
Tale stipulazione può essere delegata anche ad altro soggetto.
In sostituzione della convenzione e previo assenso del comune, il consorzio dei comuni può stipulare un accordo sul modello dell'allegato C con le associazioni.
La quantità massima trasportabile è di 5 m³. L’anno può essere conferita al centro di riciclaggio la quantità massima di 500 m³ per codice rifiuto.
Esclusivamente per i codici rifiuti della categoria 17 le quantità massime trasportabili sono ridotta a 1 m³/giorno.
3. I rifiuti speciali non pericolosi presenti nell’allegato 3 sono assimilati ai rifiuti urbani purché siano raccolti attraverso sistemi di raccolta pubblica e avviati al recupero.“
4. I rifiuti speciali non pericolosi presenti nell’allegato 4 sono assimilati ai rifiuti urbani e avviati allo smaltimento purché prodotti esclusivamente dalla propria attività, secondo la seguente modalità:
II Comune stabilisce il criterio quantitativo, per singola tipologia di rifiuto e può anche inserire specifici quantitativi in funzione delle categorie produttive, prendendo come base la quantità dell‘impresa che ne ha prodotto di più in un anno.
Tale quantità può essere aumentata al massimo del 10%, potendo così tener conto delle oscillazioni dovute alle produzione delle imprese.
5. I rifiuti speciali non pericolosi CER 190801, CER 190802 e CER 191212 sono assimilabili ai rifiuti urbani solo se prodotti da impianti pubblici e raccolti dal servizio pubblico asporto rifiuti o se ai sensi delle convenzioni CONAI derivano dalla selezione e/o dal riciclo di imballaggi.
6. L’ufficio gestione rifiuti può autorizzare criteri di assimilazione in deroga al presente regolamento. L’autorizzazione della deroga dovrà far parte integrante del regolamento comunale”
7. Le convenzioni di cui agli allegati A e B non hanno scadenza ed sono modificabili solamente nel caso di necessità di cambiamento nell’elenco dei codici rifiuto.
Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4