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Delibera 28 settembre 2009, n. 2406
Criteri per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 15 luglio 2009, Nr. 5, a favore delle persone che perdono il lavoro o che sono sospese dal lavoro (modificata con delibera n. 2709 del 09.11.2009, delibera n. 2215 del 30.12.2010 e delibera n. 1611 del 29.10.2012) (vedi anche le delibere n. 2087 del 30.12.2011 e 1611 del 29.10.2012)

Allegato

CRITERI PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 2009, N. 5 A FAVORE DI COLORO CHE PERDONO IL LAVORO O SONO SOSPESI DAL LAVORO

Art. 1 (Disposizioni generali)

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità ed i termini per la richiesta ed erogazione delle prestazioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 5 (di seguito LR 5/2009) nel rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Regione 28 luglio 2009, n. 5/L (di seguito regolamento regionale)

2. Ai fini di cui all'articolo 1, secondo e terzo comma della LR 5/2009, così come specificato dall'articolo 1, comma 2 del regolamento regionale, per indennità statali si intendono la disoccupazione ordinaria e speciale, quella a requisiti ridotti, la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché l'indennità di mobilità statale.

Art. 2 (Ambito temporale e territoriale di applicazione)

1. Le prestazioni previste dal presente regolamento possono essere richieste per i casi di sospensione o disoccupazione intervenute nel periodo dal 1. settembre 2008 fino al 31 dicembre 2010.

2. Hanno diritto alle prestazioni coloro che hanno o hanno avuto l'ultimo luogo di lavoro nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento regionale devono presentare domanda alla Provincia autonoma nella quale si trova il committente con il quale hanno instaurato l'ultimo rapporto di lavoro. Inoltre le persone richiedenti devono essere residenti e domiciliati nel territorio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige nel periodo per cui richiedono l'intervento. Per i cittadini comunitari è richiesta l'iscrizione nel registro anagrafico definitivo di un comune della Regione.

Art. 3 (Tipologie e durata delle prestazioni)

1 Le prestazioni previste dal presente regolamento consistono nel pagamento a seconda dei casi di:

a) un'indennità pari a 876 € mensili;

b) un'indennità pari a 600 € mensili;

c) un'indennità oppure un'integrazione al reddito pari a 188 € mensili;

d) un'integrazione al reddito pari a 1 € per ogni ora non lavorata;

2. Sia le indennità che l'integrazione sono da considerarsi importi lordi e verranno soggetti a tassazione. L'ufficio previdenza ed assicurazioni sociali rilascerà ai beneficiari la relativa documentazione fiscale (CUD).

3. Qualora l'ultimo rapporto di lavoro terminato fosse stato ad orario ridotto di qualsiasi percentuale, l'indennità oppure integrazione viene ridotta al 60% degli importi di cui sopra.

4. Tutti gli interventi di cui al presente articolo vengono erogati per un minimo di un mese e fino ad una massimo di sei mesi. Nel caso di lavoratori in cassa integrazione questo limite viene calcolato in ore e viene corrisposto fino ad un massimo di 1.100 ore in cassa integrazione.

Art. 4 (Destinatari degli interventi)

1. Le prestazioni di cui al presente regolamento possono essere erogate alle seguenti categorie di lavoratori:

a) Tutti i lavoratori subordinati (inclusi anche apprendisti e persone con contratto di somministrazione) con un contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con anzianità lavorativa pari a quella prevista nell'articolo 3, primo comma, punto b) del regolamento regionale;

b) Lavoratori a progetto ed associati in partecipazione con una durata dell'ultimo contratto di collaborazione di almeno tre mesi così come previsto nell'articolo 1, terzo comma della LR 5/2009 nonché dall'articolo 3, secondo comma del regolamento regionale.

2. L'erogazione delle prestazioni di cui al presente regolamento nel caso di lavoratori disoccupati è subordinata:

a) al possesso dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Provincia 17 gennaio 2005, n. 1 durante il periodo di indennità/integrazione richiesto;

b) Al rilascio da parte dell'ultimo datore di lavoro/committente di una dichiarazione che la risoluzione del contratto o il suo mancato rinnovo è avvenuta a causa di una situazione di crisi di mercato oppure per superamento del periodo di comporto/sopravvenuta inidoneità al lavoro.

In caso di dimissioni per giusta causa per mancato pagamento della retribuzione in misura non inferiore a tre mensilità tale circostanza viene attestata con una dichiarazione della persona interessata.

Art. 5 (Beneficiari)

1. I beneficiari e l'ammontare degli interventi sono:

a) Lavoratori subordinati:

- Lavoratori in cassa integrazione guadagni per motivi di crisi per un periodo pari o superiore a 320 ore lavorative nel semestre antecedente la domanda e che rientrano nello primo scaglione di reddito per l'indennità di cassa integrazione: integrazione di 1 € all'ora per l'intero periodo di cassa integrazione;

- Lavoratori in cassa integrazione per motivi di crisi che non sono in possesso del requisito di cui al paragrafo precedente che però sono stati sospesi per un periodo pari o superiore a 480 ore lavorative nei due semestri antecedenti la domanda e che rientrano nello primo scaglione di reddito per l'indennità di cassa integrazione: integrazione di 1 € all'ora per l'intero periodo di cassa integrazione;

- Lavoratori privati o pubblici che hanno perso il lavoro per motivi di crisi (nel pubblico impiego solo in caso di mancata proroga del contratto a termine per riduzione dei relativi fondi così come specificato dal l'articolo 2, secondo comma, punto c) del regolamento regionale) e che hanno diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ordinari oppure all'indennità di mobilità statale in misura non superiore all'importo di cui al primo scaglione di reddito per la cassa integrazione: integrazione di 178 € mensili per ogni mese intero di disoccupazione;

- Lavoratori che hanno perso il lavoro per motivi di crisi e che hanno diritto all'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, agricola oppure all'indennità di disoccupazione speciale edile: integrazione di 178 € mensili per ogni mese intero di disoccupazione e comunque per una durata massima non superiore alla durata dell'ultimo rapporto di lavoro;

- Lavoratori del settore privato licenziati per superamento del periodo di comporto o per intervenuta inidoneità alle mansioni e che non hanno diritto ad alcuna altra indennità: indennità di 178 € per ogni mese intero di disoccupazione;

- Lavoratori che hanno perso il lavoro per motivi di crisi e che non hanno diritto a nessun tipo di indennità: indennità di 834 € mensili per ogni mese intero di disoccupazione;

Sono in ogni caso escluse le categorie elencate nell'articolo 2, terzo comma, del regolamento regionale (tra cui lavoratori stagionali, domestici, autonomi e persone pensionate).

b) Lavoratori parasubordinati:

- Collaboratori a progetto che rientrano nei requisiti di cui all'art. 3, secondo comma del regolamento regionale: indennità di 600 € mensili per ogni mese intero di disoccupazione e comunque per una durata massima non superiore alla durata dell'ultimo rapporto di collaborazione;

- Associati in partecipazione che rientrano nei requisiti di cui all'art. 3, secondo comma del regolamento regionale: indennità di 600 € mensili per ogni mese intero di disoccupazione e comunque per una durata massima non superiore alla durata dell'ultimo rapporto di collaborazione.

Art. 6 (Presentazione delle domande)

1. La domanda per ottenere l'integrazione o l'indennità regionale di cui alla LR 5/2009 è presentata dalla persona richiedente su apposito modello alla Ripartizione Famiglia e politiche sociali entro le seguenti scadenze corrispondenti ai sotto elencati periodi:

dal 1/9/2008 al 31/08/2009 – entro e non oltre il 31/01/2010

dal 1/9/2009 al 28/02/2010 – entro e non oltre il 30/04/2010

dal 1/3/2010 al 31/08/2010 – entro e non oltre il 30/10/2010

dal 1/9/2010 al 31/12/2010 – entro e non oltre il 28/02/2011

2. La domanda può essere anche inoltrata alla Ripartizione competente per il tramite dei patronati, purchè nel rispetto dei termini di cui sopra.

3. Qualora le domande siano presentate tramite un ente di patronato sulla base di apposita delega ai sensi delle disposizioni vigenti, le comunicazioni sono portate a conoscenza anche dell'ente di patronato. La delega non può essere conferita a più patronati. Qualora nel corso dell'istruzione della pratica venga conferita delega ad un altro patronato, le comunicazioni sono inviate all'ultimo patronato delegato, sempre che la persona assistita abbia revocato la delega precedente dandone comunicazione all'ufficio provinciale competente.

4. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione di responsabilità dell'ultimo datore di lavoro da cui risulti la cessazione o sospensione del rapporto di lavoro per i motivi indicati all'art. 2, secondo comma, del regolamento regionale, nonché l'ammontare della retribuzione in caso di sospensione del rapporto di lavoro;

b) ovvero lettera di licenziamento per inidoneità sopravvenuta o superamento del periodo di comporto;

c) ovvero lettera di dimissioni per giusta causa per mancata o ritardata corresponsione della retribuzione dovuta;

d) per i lavoratori sospesi con ricorso alla cassa integrazione guadagni, il datore di lavoro dichiara per i periodi sopraindicati il numero delle ore in cui il lavoratore è stato collocato effettivamente in cassa integrazione guadagni.

Art. 7 (Recupero di indebiti)

1. Le somme eventualmente incassate dai beneficiari in eccesso rispetto al dovuto sono recuperate, ove possibile, mediante corrispondente riduzione delle mensilità da erogarsi successivamente alI'accertamento dell'indebito, fino a concorrenza dell'intero ammontare della mensilità.

2. Se la compensazione di cui al comma 1 non è possibile, la restituzione avviene, senza maggiorazioni per interessi, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta emessa dalla Provincia competente.

3. Sono dovuti gli interessi, calcolati al saggio legale, sulle somme non restituite entro il termine di cui al comma 2, per i giorni successivi di ritardo.

4. Gli interessi legali decorrono dalla data di incasso delle prestazioni non spettanti a seguito di false dichiarazioni del richiedente.

Art. 8 (Entrata in vigore)

1. I presenti criteri entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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