11.1 Per le iniziative di cui al punto 4 possono essere erogati anticipi fino al 50 per cento del contributo concesso ovvero acconti proporzionati ai lavori già eseguiti e debitamente accertati dai competenti funzionari dell'amministrazione provinciale. Per il pagamento dell'anticipo i lavori devono essere stati effettivamente iniziati.
11.2 L'anticipo viene concessi ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale del 14 agosto 1996, n. 18.
11.3 Varianti senza aumento di spesa che modificano la destinazione dell'investimento e di importo superiori al 20% dell'importo dei lavori appaltati, sono soggetti ad approvazione preventiva da parte dell'ufficio provinciale competente.
11.4 Varianti con aumento di spesa superiore al 20% sono ammissibili nei seguenti casi:
a) nuove norme,
b) imprevisti,
c) situazioni impreviste in cantiere,
d)imprevisti riguardanti la geologia.
11.5 Nel caso di mancata realizzazione degli investimenti agevolati entro il termine fissato con l'atto di concessione, i beneficiari sono tenuti a restituire le somme erogate, maggiorate degli interessi pari al tasso legale ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18.