4.1 I beneficiari dei presenti aiuti sono i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario. Si finanziano infrastrutture sovraaziendali o comuni, riguardanti almeno tre imprese agricole. Si tratta quindi di strutture comuni, dove le parti sostanziali delle opere sono costruite come strutture comuni e usate come tali. Si agevolano le seguenti opere:
4.1.1 Opere per la captazione, l'adduzione, l'accumulo e per l'utilizzo delle acque ai fini agricoli: Prese d'acqua, dissabbiatori, bacini, condotte d'adduzione, condotte principali o primarie, stazioni di pompaggio, condotte d'ordine inferiore, gruppi di consegna, automatizzazione degli impianti irrigui, filtri e costruzione di pozzi con pompe e accessori.
4.1.2 Strade consortili - con l'esclusione di quelle di collegamento maso o malga - nonché le strade interpoderali, opere per lo scolo delle acque, opere di sistemazione agraria, edifici per i macchinari, per le strutture amministrative, sale riunioni, e vani sanitari e sociali per il personale.
4.1.3 Macchine per l'ordinaria manutenzione dei canali ed opere idrauliche. Piccoli attrezzi e articoli di consumo sono esclusi dal finanziamento.
4.2Per la realizzazione delle opere di cui ai punti 4.1.1 e, 4.1.2, possono essere riconosciute le spese per l'acquisto del terreno.