Per la valutazione del rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività agricola di cui all’articolo 3, comma 1, della legge provinciale si applicano i seguenti criteri:
1.1 Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2, comma 3, della legge provinciale, l’imprenditore agricolo/l’imprenditrice agricola deve coltivare almeno 0,5 ettari di superficie frutti-viticola o 1,0 ettaro di superficie a prato, foraggiera avvicendata o a colture specializzate. La disponibilità di superfici non di proprietà dell’imprenditore agricolo/dell’imprenditrice agricola, del suo/della sua coniuge o convivente more uxorio o di familiari che collaborano in modo continuativo nell’impresa agricola deve essere dimostrata mediante un contratto di affitto valido.
1.2 Per aziende che coltivano esclusivamente superfici foraggiere è richiesto il possesso effettivo di almeno 0,5 unità di bestiame adulto (UBA) per ettaro di superficie foraggiera. In ogni caso, l’impresa agricola deve avere complessivamente almeno 1,5 UBA ovvero, nello specifico, di bovini, ovini, caprini, suini o avicoli. Il bestiame deve essere tenuto presso la sede aziendale. Alle imprese agricole che nell’ambito dell’attività agrituristica o ai sensi di altre disposizioni offrono attività di ippoturismo o servizio di carrozze trainate da animali non è richiesto il possesso di almeno 1,5 UBA di bovini, ovini, caprini, suini o avicoli, se detengono almeno 5 cavalli o pony.
1.3 Fermi restando i presupposti minimi di cui ai punti 1.1 e 1.2, l’attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività ricettiva e di somministrazione di pasti e bevande interessano, rispettivamente, un numero di letti ovvero di posti a sedere non superiore a 10.
1.4 Per le imprese agricole che superano il limite di cui al punto 1.3 il calcolo della prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica avviene nel modo seguente:
a) per le imprese che gestiscono un’attività ricettiva con più di 10 posti letto oppure un’attività di somministrazione di pasti e bevande con più di 10 posti a sedere le giornate lavorative annue riferite all’attività puramente agricola sono da calcolare in base alla tabella B. Se il valore soglia di cui alla tabella A viene raggiunto o superato l’attività agricola è prevalente. Se l’attività non viene svolta per l’intero arco dell’anno il valore soglia è da ridurre in proporzione;
b) in caso di svolgimento di attività agrituristiche non elencate nella tabella A, o qualora i valori soglia indicati non siano applicabili o raggiunti, l’esercente deve fornire prova adeguata della prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica, con riferimento al tempo di lavoro dedicatovi.
1.5 I valori di cui alle tabelle A e B sono applicabili esclusivamente per la valutazione del rapporto tra attività agrituristica e attività agricola ai sensi dell’articolo 3 della legge provinciale.
1.6 Le imprese agricole che alla decorrenza dell’efficacia delle presenti disposizioni sono iscritte negli elenchi comunali delle/degli abilitati all’esercizio delle attività agrituristiche devono adeguarsi entro due anni alle disposizioni di cui ai punti 1.1 e 1.2.