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A) Sono approvate le direttive ai sensi dell'articolo 107, comma 8 della legge urbanistica provinciale come segue:
1. Disposizioni generali
1.1 Alla domanda per l'autorizzazione di apiari é da allegare un parere rilasciato dall' Associazione Apicoltori Sudtirolesi.
1.2 Qualora il richiedente non sia proprietario del relativo lotto ne deve dimostrare la disponibilità per almeno 10 anni.
1.3 Apiari ovvero apiari didattici non possono essere utilizzati per altri scopi. Terminata l'apicoltura, le costruzioni devono essere demolite.
2. Apiari
2.1 Apiari possono essere realizzati nel verde agricolo, nel verde alpino o nel bosco, incluse le superfici sottoposte a particolare tutela paesaggistica.
2.2 Al momento della domanda edilizia il richiedente deve possedere e assistere almeno 10 alveari, denunciati regolarmente presso il Servizio veterinario interaziendale; inoltre deve disporre della seguente qualificazione professionale:
a) attestato di frequenza di un corso base sull'apicoltura, o
b) attestazione di un'attività apistica di almeno tre anni
2.3 L'apiario deve essere costruito in legno, eccetto la base di appoggio, e non può superare le seguenti misure massime:
superficie lorda: 20 m²
altezza massima: 2,5 m, misurata dal terreno circostante al punto più alto del tetto
3. Apiari didattici
3.1 Apiari didattici devono essere costruiti prevalentemente nel verde agricolo.
3.2 Apiari didattici servono per scopi dimostrativi-scolastici e per l'apicoltura e possono essere realizzati dalle associazioni di apicoltori (associazioni o distretti di apicoltori), costituite da almeno 20 apicoltori.
3.3 Apiari didattici devono presentare le seguenti caratteristiche:
superficie lorda non superiore a 50 m²
altezza dell'edificio non superiore a 3,5 m
servizi igienici di almeno 3 m²
area separata all'interno dell'edificio per almeno 10 alveari
4. Apiari nomadi
4.1 L'apiario nomade può consistere di arnie montate su una piattaforma o di un apiario costruito su un rimorchio dichiarato idoneo alla circolazione; egualmente è ammessa una protezione contro la pioggia. Non è prescritta la concessione edilizia.
B) L'articolo 29 del decreto del Presidente della Giunta provinciale del 23 febbraio 1998, n. 5, nonché le delibere della Giunta provinciale dell'08.09.2008, n. 3236, e dell'11.05.2009, n. 1307, sono abrogati.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.