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Delibera N. 2320 del 30.06.2008
Linee guida tecniche per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di pozzi verticali ed orizzontali e la posta in opera di perforazioni

Allegato A

CAPITOLO I

Realizzazione di AFFIORAMENTI DELLA FALDA ACQUIFERA

Art. 1. Generalità

1.L'intercettazione della falda acquifera si manifesta come conseguenza di attività di scavo, a seguito dell'esame della composizione del terreno mediante sondaggio, oppure in seguito alla realizzazione di derivazioni idriche da acque sotterranee, distinguendo gli utilizzi per l'approvvigionamento idrico potabile pubblico da altri utilizzi a scopo potabile.

2.La realizzazione di affioramenti della falda acquifera viene regolamentata a seconda delle quattro seguenti categorie, tenendo presente che l'affioramento della falda acquifera può comportare un aumento del rischio d'inquinamento, mentre il prelievo d'acqua di falda può portare ad una riduzione quantitativa delle utenze idriche circostanti.

Art. 2.  Definizioni

1.   L'intercettazione della falda acquifera: qualora nel corso di lavori di scavo nel sottosuolo vengano intercettati acquiferi (livelli di suolo con presenza d'acqua) a seguito di perforazioni di cunicoli o gallerie, oppure vengano intercettate falde idriche di versante, questi vengono classificati come scavi all'interno della falda acquifera.

2.   Sondaggi esplorativi: trattasi di perforazioni che non hanno come fine l'utilizzazione dell'acqua sotterranea, ma l'esclusiva esplorazione della composizione del sottosuolo, della qualità dell'acqua sotterranea o delle condizioni del suo deflusso sotterraneo.

3.   Realizzazione di pozzi per il prelievo di acqua di falda destinata all'approvvigionamento idropotabile pubblico: trattasi di affioramenti della falda acquifera eseguiti mediante perforazione, con il fine di immettere l'acqua prelevata nella rete idrica pubblica.

4.   Realizzazione di pozzi per il prelievo di acqua di falda non destinata all'approvvigionamento idropotabile pubblico: s'intendono tutti gli affioramenti della falda realizzati mediante perforazione, non destinati all'utilizzo potabile pubblico.

 

CAPITOLO II

SCAVI IN PROSSIMITA' DELLA FALDA ACQUIFERA

Art. 3.  Procedura d'approvazione degli scavi in prossimità della falda acquifera

1.   L'intercettazione della falda acquifera derivante dalla costruzione di edifici ed impianti oppure da lavori di movimento terra, nonché abbassamenti della falda acquifera con una quantità di estrazione d'acqua inferiore a 50 litri al secondo vengono autorizzati dal Sindaco del Comune competente ai sensi dell'art. 19 della Legge provinciale 8/2002.

2.   Per abbassamenti della falda acquifera con una quantità di estrazione d'acqua superiore a 50 litri al secondo è richiesta la concessione al prelievo d'acqua da parte dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche secondo l'art. 19 della Legge provinciale 8/2002 nonché, per l'allontanamento di queste acque nel corpo ricettore, l'autorizzazione dell'Ufficio provinciale Tutela acque ai sensi degli art. 38 e 39 delle Legge provinciale 8/2002.

Art. 4.   Esecuzione di scavi in prossimità della falda acquifera

1.   Gli scavi in prossimità della falda acquifera richiedono un parere idrogeologico ai sensi del D.M. 11 marzo 1988. Il geologo incaricato ed abilitato all'esercizio della libera professione valuta gli effetti dei lavori ed interventi previsti sulla qualità e sul deflusso della falda acquifera e prescrive conformemente i metodi di costruzione ed i provvedimenti per l'abbassamento della stessa, assicurandone la priorità alla sua tutela. In questo contesto devono essere rispettati i seguenti principi:

a)  Durante i lavori la falda acquifera deve essere mantenuta costantemente 30 cm al di sotto del livello più basso dello scavo.

b)  E' vietato il parcheggio ed il rifornimento delle macchine operatrici all'interno dell'area di scavo. Nell'area è inoltre vietata l'esecuzione di lavori di manutenzione alle macchine operatrici suddette.

c)  Sul posto devono essere sempre depositate sufficienti sostanze oleoassorbenti.

d)  Tutte le opere edili realizzate devono essere dotate di impermeabilizzazioni idonee nei confronti della falda acquifera che raggiungano almeno un livello di 1 m superiore a quello massimo storico raggiunto.

e)  A seguito delle opere edili realizzate non possono crearsi ristagni o deviazioni del flusso della falda acquifera, né temporanei, né a lungo termine. Ciò lo si dovrà contrastare ad es. mediante letti drenanti o tubazioni di drenaggio in prossimità delle opere edili realizzate.

 

CAPITOLO III

Sondaggi esplorativi

Art. 5.  Procedura d'approvazione per sondaggi esplorativi

1.   Qualora con le perforazioni esplorative non siano effettuate prove di pompaggio, oppure i sondaggi non siano effettuati in zone di tutela delle acque potabili, oppure non siano rese affioranti falde artesiane, le seguenti attività di norma non sono soggette ad autorizzazione da parte dell'Assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche:

a)   La realizzazione temporanea di affioramenti della falda acquifera ai sensi dell'art. 19 della Legge provinciale 8/2002 non destinati direttamente al prelievo o all'utilizzo dell'acqua, quali sondaggi esplorativi per indagini geognostiche.

b)   Trivellazioni profonde oltre 30 m per messa a terra, a condizione che il foro venga tamponato di continuo mediante iniezione a pressione (ad es. con bentonite) e che il materiale utilizzato sia, come dichiarato, non inquinante.

2.  Sondaggi esplorativi per indagini geognostiche che raggiungano profondità superiori ai 30 m dal piano campagna (ai sensi della Legge 04/08/1984) devono essere notificati e documentati.

a)  La notifica deve essere presentata per iscritto a cura del committente all'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori. Allo scopo devono essere utilizzati i moduli predisposti dall'Ufficio stesso. In caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia vengono applicate le sanzioni (ammende) previste all'art. 3 della Legge 464 del 04/08/1984.

b)  Un geologo abilitato trasmette all'Ufficio Geologia e prove materiali entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori di sondaggio le coordinate geografiche secondo il sistema UTM WGS 084 del punto di trivellazione secondo il relativo schema, la documentazione fotografica della stratificazione del terreno, la descrizione stratigrafica e, nel caso di installazione di un piezometro per il rilevamento del livello di falda, la descrizione delle sue caratteristiche e la misurazione del livello statico delle falda acquifera. Allo scopo devono essere utilizzati i moduli corrispondenti predisposti dall'Ufficio geologia e prove materiali. In caso di inosservanza dell'obbligo di denuncia vengono applicate le sanzioni previste (ammende) all'art. 3 della Legge 464 del 04/08/1984.

c)  I campioni di terreno prelevati a livello delle stratificazioni caratteristiche del sottosuolo devono essere conservati in contenitori contrassegnati in modo univoco sul posto o presso il Committente per almeno 60 giorni dall'invio della documentazione stratigrafica all'Ufficio provinciale Geologia e prove materiali.

3.   Perforazioni che raggiungano la falda acquifera in aree di tutela delle acque potabili o in aree di riserva, necessitano l'approvazione dell'Ufficio Gestione risorse idriche, qualora non diversamente regolato nel piano di tutela dell'acqua potabile della relativa area di tutela.

Art. 6.  Scelta del punto di perforazione ed allestimento del cantiere

1.  Il punto di perforazione è scelto preferibilmente secondo la zona geologicamente interessata.

Le distanze di sicurezza da confini di proprietà, da infrastrutture e da aree di rispetto devono essere osservate ed dimensionate con abbondante margine. Condotte sotterranee, cantine, tunnel, miniere ecc. devono essere altresì considerati, così come le condotte e gli impianti fuori terra, le vie di comunicazione e i corsi d'acqua superficiali. Deve essere tenuta una distanza minima da edifici confinanti, da calcolarsi in base alle emissioni di rumore, gas di scarico e vibrazioni, nonché dal raggio d'azione dell'impianto di perforazione utilizzato.

Il cantiere per la perforazione deve essere disposto possibilmente su terreno pianeggiante e la sua estensione deve essere scelta in modo tale da agevolare l'attività da svolgere.

Il cantiere per la perforazione deve essere attrezzato in maniera tale che qualsiasi veicolo o macchinario possa accedervi ed allontanarsi in qualunque condizione meteorologica.

2.  Le sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, additivi chimici concentrati per il fluido di circolazione) devono essere stoccate ai sensi dell'art. 45 della Legge provinciale 8/2002 in idonee vasche di raccolta protette da precipitazioni meteoriche.

Le sostanze lubrificanti dell'impianto di perforazione non devono raggiungere il suolo, il sottosuolo, la falda acquifera oppure eventuali ristagni di acque piovane. L'impianto di perforazione  deve essere mantenuto pulito ed il terreno deve essere protetto sotto tutte le parti lubrificate dell'impianto mediante teli chimicamente e fisicamente resistenti nonché con vasche di raccolta o teli oleoassorbenti. A rimedio di un'accidentale perdita di carburante o di olio devono essere depositati sul posto sufficienti materiali oleoassorbenti. Il terreno inquinato deve essere messo immediatamente in sicurezza e quindi smaltito secondo le disposizioni della Legge provinciale del 26/05/2006 n. 4 riguardante la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

3.  La perforazione deve essere protetta dall'infiltrazione di liquidi. Ciò deve essere attuato con un'adeguata sistemazione del terreno nelle immediate vicinanze del foro.

4.  Fanghi e detriti di perforazione: E' vietata la dispersione dei fanghi e dei detriti di perforazione su terreni confinanti, nelle fognature, in acque superficiali o altre rogge. Nel caso in cui il detrito di perforazione fosse inquinato, deve essere coperto e depositato temporaneamente su una superficie impermeabile. Lo smaltimento di qualunque detrito di perforazione deve avvenire a norma di Legge; quello inquinato deve essere rimosso in conformità alle disposizioni della Legge provinciale del 26/05/2006 n. 4 riguardante la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

5.  Utilizzo di additivi nel fluido di circolazione: L'utilizzo di additivi nel fluido di perforazione deve essere possibilmente evitato; in caso di utilizzo essi devono essere comunque verificati dal punto di vista della loro compatibilità ambientale ed assicurato il loro ricircolo. E' vietato lo smaltimento di questi fluidi in corpi idrici. Su richiesta deve essere esibita la relativa scheda dati di sicurezza delle sostanze impiegate.

6.   Falda acquifera in pressione (artesiana): nel caso di falda acquifera in pressione, e cioè quando il livello piezometrico della falda supera il livello della superficie dell'acqua sotterranea, è necessaria una particolare attenzione al riempimento dello spazio anulare in prossimità del tetto dell'acquifero, e specificatamente alla parte scarsamente permeabile della copertura della falda acquifera. Ogni tipo di sperpero idrico e di deflusso massiccio della risorsa idrica realizzato mediante sfioro di tipo artesiano, nonché qualsiasi tipo di riduzione delle risorse idriche verso altri strati permeabili del sottosuolo deve essere assolutamente impedito.

7.   Installazione tubi di rivestimento filtranti, tubi di rivestimento ciechi e riempimento dello spazio anulare tra perforo e rivestimento: tubi di rivestimento filtranti, tubi ciechi e riempimento spazio anulare devono essere realizzati in modo da impedire la comunicazione di falde separate. I primi 3 metri superiori dello spazio anulare del perforo, qualora si trovino nel sottosuolo insaturo oppure non volti ad un particolare scopo, devono essere impermeabilizzati con cemento, bentonite o pellets d'argilla.

8.   Chiusura del foro di sondaggio: l'elemento di chiusura del foro di trivellazione deve essere sistemato in modo tale da proteggere l'acqua di falda da inquinamenti. Deve essere impedita qualsiasi infiltrazione d'acqua dalla superficie nel tubo di rivestimento filtrante. Il pozzetto di chiusura deve essere dotato di uno scarico dell'acqua in maniera tale da evitare ristagni all'interno dello stesso.

9.   Abbandono di un sondaggio: nel caso di abbandono di sondaggi che raggiungano la falda acquifera oppure di piezometri di misurazione,la dismissione dovrà avvenire in prossimità di strati impermeabili e nei primi 3 metri superiori, mediante completo riempimento del foro di perforazione oppure del rivestimento del pozzo con pellets d'argilla, bentonite oppure materiale cementizio idoneo (rapida presa, resistente a solfati).

Art. 7.  Smaltimento delle acque derivanti da sondaggi esplorativi

1.   E' vietato lo smaltimento dei fluidi da perforazione nelle acque superficiali.

2.   Qualora nelle perforazioni sia usata acqua senza aggiunta di additivi, essa può essere smaltita mediante idoneo bacino di infiltrazione nelle vicinanze della perforazione stessa.

3.   Nella realizzazione di perforazioni possono essere ammessi additivi solamente dopo verifica della loro compatibilità ambientale e con ricircolo continuo del fluido di perforazione. E' vietato lo scarico di questi fluidi nei corpi idrici. Essi devono essere invece smaltiti ai sensi delle norme contenute nella Legge provinciale 26/5/2006 n. 4, riguardanti la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

4.   Per lo spurgo di piezometri o pozzi di qualsiasi tipo valgono le prescrizioni dei punti 1, 2 e 3. L'immissione dei fluidi di risulta nei corpi idrici è consentita solamente previo rispetto dei limiti di emissione stabiliti negli allegati D (scarico di acque superficiali) e G (scarico sul suolo) alla Legge provinciale 8/2002.

Art. 8. Sicurezza

L'impianto di perforazione installato deve essere attrezzato e montato in maniera tale da proteggere la vita e la salute delle persone, evitare un inaccettabile disturbo alle persone, evitare il danneggiamento di beni altrui e causare il minor impatto possibile all'ambiente ed ai corpi idrici.

 

CAPITOLO IV

SCAVO DI POZZI PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE PUBBLICO

Art. 9.  Procedura d'approvazione di pozzi per l'approvvigionamento idropotabile pubblico

1.   Ai sensi dell'art. 19 della Legge provinciale del 18/06/2002 n. 8 ogni intercettazione della falda acquifera destinata al prelievo o all'utilizzo dell'acqua deve essere autorizzato o concessa dell'Assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche.

2.   L'approvazione avviene previa procedura di concessione.

3.   L'autorizzazione alla perforazione avviene sulla base del relativo progetto comprendente il calcolo del fabbisogno idrico, seguendo la procedura per il rilascio della concessione d'acqua ed esaminando lo studio idrogeologico preliminare da redigere secondo le direttive dell'Ufficio Gestione risorse idriche. La validità della concessione è indicata nel relativo decreto.

4.   L'inizio esatto della perforazione deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio Gestione risorse idriche con almeno le due settimane di anticipo all'inizio lavori, facendo riferimento dell'atto d'approvazione.

5.   Perforazione di prova: L'Ufficio Gestione risorse idriche può prescrivere l'esecuzione di un carotaggio di piccolo diametro oppure un'indagine idrogeologica più dettagliata.

6.   L'autorizzazione al completamento del pozzo, il rilascio della concessione d'acqua e l'istituzione dell'area di tutela dell'acqua potabile sulla base dello studio idrogeologico definitivo avviene secondo le direttive dell'Ufficio Gestione risorse idriche.

7.   Collaudo: Il collaudo è effettuato a cura dell'Ufficio Gestione risorse idriche di concerto con il Comprensorio territoriale competente dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige.

Art. 10.  Progettazione

1.  Prima di decidere la realizzazione di un pozzo devono essere svolte dettagliate indagini e la scelta del punto di perforazione deve essere fatta tenendo presente i seguenti aspetti:

a)  dimostrata necessità della realizzazione dell'opera;

b)  minima garanzia di ritrovamento dell'acqua potabile – idrogeologia del bacino imbrifero;

c)   riflessioni sulla logistica con riguardo alla costruzione della condotta idrica e dei serbatoi, alla fornitura elettrica, alla situazione sulla proprietà dei terreni interessati, all'accessibilità per l'esercizio e la manutenzione, alle distanze minime da mantenere;

d)   essa deve essere valutata in rapporto all'istituzione di una zona di tutela dell'acqua potabile che comporta possibili limitazioni a particolari attività nel bacino imbrifero del pozzo, allo sviluppo urbanistico nonché dell'attività agricola (liquidazione di indennizzi);

e)   possibili fonti d'inquinamento nel bacino imbrifero;

f)   utenze idriche poste nelle vicinanze – possibili ripercussioni su queste dovute alla nuova utenza.

2.   Relazione tecnica: l'analisi e le relative conclusioni devono essere riportate nella relazione tecnica in base a quanto indicato in allegato al modulo di domanda dell'Ufficio Gestione risorse idriche. La relazione è il fondamento del progetto, il quale deve essere redatto da un tecnico abilitato alla libera professione.

3.   Indagine idrogeologica preliminare: la documentazione di progetto deve essere integrata da un'indagine idrogeologica preliminare secondo le indicazioni dell'Ufficio Gestione risorse idriche.

4.   Poiché sia la progettazione tecnica, sia quella geotecnica, nonché la direzione dei lavori deve essere svolta da tecnici qualificati, si consiglia di mantenere il team dei progettisti iniziale fino al collaudo finale.

Art. 11.  Scelta del punto di perforazione ed allestimento del cantiere

1.   Il punto di perforazione è scelto preferibilmente secondo la zona geologicamente interessata.

Le distanze di sicurezza da confini di proprietà, da infrastrutture e da aree di rispetto devono essere osservate e dimensionate con abbondante margine. Condotte sotterranee, cantine, tunnel, miniere ecc. devono essere altresì considerati, così come le condotte ed gli impianti fuori terra, le vie di comunicazione e i corsi d'acqua superficiali. Deve essere tenuta una distanza minima da edifici confinanti da calcolarsi in base alle emissioni di rumore, gas di scarico e vibrazioni, nonché dal raggio d'azione dell'impianto di perforazione adoperato.

Il cantiere per la perforazione deve essere disposto possibilmente su terreno pianeggiante e la sua estensione deve essere scelta in modo tale da agevolare l'attività da svolgere.

Il cantiere per la perforazione deve essere attrezzato in maniera tale che qualsiasi veicolo o macchinario possa accedervi ed allontanarsi in qualunque condizione meteorologica.

2.   Le sostanze inquinanti (carburanti, lubrificanti, additivi chimici concentrati per il fluido di circolazione) devono essere stoccate ai sensi dell'art. 45 della Legge provinciale 8/2002 in idonee vasche di raccolta protette da precipitazioni meteoriche.

Le sostanze lubrificanti dell'impianto di perforazione non devono raggiungere il suolo, il sottosuolo, la falda acquifera oppure eventuali ristagni di acque piovane. L'impianto di perforazione deve essere mantenuto pulito ed il terreno deve essere protetto sotto tutte le parti lubrificate dell'impianto mediante teli chimicamente e fisicamente resistenti, nonché con vasche di raccolta o teli oleoassorbenti. A rimedio di un'accidentale perdita di carburante o di olio devono essere depositate sul posto sufficienti materiali oleoassorbenti. Il terreno inquinato deve essere messo immediatamente in sicurezza e quindi smaltito secondo le disposizioni della Legge provinciale del 26/05/2006 n. 4 riguardante la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

Le perforazioni per lo sfruttamento dell'acqua potabile devono essere eseguite esclusivamente utilizzando grassi biodegradabili per tutte quelle parti filettate che entrino in contatto con il sottosuolo, i fluidi di perforazione e con l'acqua di falda.

3.   La perforazione deve essere protetta dall'infiltrazione di liquidi. Ciò deve essere attuato con un'adeguata sistemazione delle immediate vicinanze del foro.

4.   Fanghi e detriti di perforazione: E' vietata la dispersione dei fanghi e dei detriti di perforazione su terreni confinanti, nelle fognature, in acque superficiali o altre rogge. Nel caso in cui il detrito di perforazione fosse inquinato, deve essere coperto e depositato temporaneamente su una superficie impermeabile. Lo smaltimento di qualunque detrito di perforazione deve avvenire a norma di legge; quello inquinato deve essere rimosso in conformità alle disposizioni della Legge provinciale del 26/05/2006 n. 4 riguardante la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

5.   Utilizzo di additivi nel fluido di circolazione: L'utilizzo di additivi nel fluido di perforazione deve essere possibilmente evitato; in caso di utilizzo essi devono essere comunque verificati dal punto di vista della loro compatibilità ambientale ed assicurato il loro ricircolo. E' vietato lo smaltimento di questi fluidi in corpi idrici. Su richiesta deve essere esibita la relativa scheda dati di sicurezza delle sostanze impiegate.

6.   Falda acquifera in pressione (artesiana): nel caso di falda acquifera in pressione, e cioè quando il livello piezometrico della falda supera il livello della superficie dell'acqua sotterranea, è necessaria una particolare attenzione al riempimento dello spazio anulare in prossimità del tetto dell'acquifero, e specificatamente alla parte scarsamente permeabile della copertura della falda acquifera. Ogni tipo di sperpero idrico e di deflusso massiccio della risorsa idrica realizzato mediante sfioro di tipo artesiano, nonché qualsiasi tipo di riduzione delle risorse idriche verso altri strati permeabili del sottosuolo deve essere assolutamente impedito.

7.   Installazione tubi di rivestimento filtranti, tubi di rivestimento ciechi e riempimento dello spazio anulare tra perforo e rivestimento: tubi di rivestimento filtranti, tubi di rivestimento ciechi e riempimento dello spazio anulare devono essere realizzati in modo da impedire la comunicazione di falde separate. I primi 3 metri superiori dello spazio anulare del perforo, qualora si trovino nel sottosuolo insaturo oppure non volti ad un particolare scopo, devono essere impermeabilizzati con pellets d'argilla, bentonite oppure materiale cementizio idoneo (rapida presa, resistente a solfati).

Art. 12. Scavo di pozzi e sicurezza

1.   L'escavazione dei pozzi può essere eseguita solamente da costruttori di pozzi di provata esperienza.

2.   L'impianto di perforazione installato deve essere attrezzato e montato in maniera tale da evitare ripercussioni sulla vita e sulla salute delle persone, evitare un inaccettabile disturbo alle persone, evitare il danneggiamento di beni altrui e causare il minor impatto possibile all'ambiente ed ai corpi idrici.

Art. 13.  Perforazione e documentazione relativa

1.  Il Geologo, insieme al Committente, deve valutare se sia opportuna l'esecuzione preventiva di un carotaggio di prova di piccolo diametro al fine della valutazione nei riguardi del rischio idrogeologico, geologico o idrochimico.

Qualora sia realizzata prima una trivellazione di prova di piccolo diametro, essa deve essere eseguita ad una distanza tale dal punto di perforazione finale previsto per il pozzo da assicurare sia la continuità stratigrafica, sia la possibilità di osservazione della falda acquifera durante le prove di pompaggio.

2.  La progettazione e la sorveglianza sulla perforazione, nonché la scelta del più idoneo metodo di trivellazione, spetta al geologo, il quale tra l'altro deve documentare fotograficamente e descrivere la successione stratigrafica del sottosuolo indagato e prelevare i campioni previsti per l'analisi del suolo e i “campioni di verifica”.

3.  I “campioni di verifica” devono rimanere depositati sul posto oppure presso il Committente per almeno 2 mesi dalla consegna dello studio idrogeologico principale all'Ufficio provinciale competente.

4.  Sulla scorta dei risultati della prospezione, il geologo dimensiona in seguito il pozzo d'acqua potabile da realizzare.

5.  A seguito dell'esecuzione del pozzo, della prova di portata nonché della prova di pompaggio per la definizione delle caratteristiche idrauliche dell'acquifero, da eseguirsi secondo le indicazioni dell'Ufficio Gestione risorse idriche, il geologo elabora lo studio idrogeologico principale, la cui struttura è fissata dall'Ufficio Gestione risorse idriche.

Art. 14.  Smaltimento delle acque derivanti da perforazioni

1.  E' vietato lo smaltimento dei fluidi da perforazioni nelle acque superficiali.

2.  Qualora nelle perforazioni sia usata acqua senza aggiunta di additivi, essa può essere smaltita mediante idoneo bacino di infiltrazione nelle vicinanze della perforazione.

3.  Nella realizzazione di perforazioni possono essere ammessi additivi solamente dopo verifica della loro compatibilità ambientale e con ricircolo continuo del fluido di perforazione. E' vietato lo scarico di questi fluidi nei corpi idrici. Essi devono essere invece smaltiti ai sensi delle norme contenute nella Legge provinciale 26/5/2006 n. 4, riguardanti la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

4.  Per lo spurgo di piezometri o pozzi di qualsiasi tipo valgono le prescrizioni dei punti 1, 2 e 3. L'immissione dei fluidi di risulta nei corpi idrici è consentita solamente previo rispetto dei limiti di emissione stabiliti negli allegati D (scarico in acque superficiali) e G (recapito sul suolo) alla Legge provinciale 8/2002.

 

Art. 15.  Completamento del pozzo

1.  Al termine della perforazione, il geologo, in collaborazione con l'impresa costruttrice, definisce il completamento del pozzo in base alla situazione stratigrafica riscontrata.

2.  Dimensionamento dei tubi di rivestimento filtranti: secondo la successione stratigrafica del sottosuolo e del probabile abbassamento del livello della falda acquifera, i tubi di rivestimento filtranti sono dimensionati e riportati nel progetto di completamento del pozzo. In esso devono essere indicati tra l'altro i dati relativi alla lunghezza dei filtri, alle dimensioni delle fessure ed alla sezione totale delle aperture del filtro. I tubi di rivestimento filtranti forniti dal produttore non possono essere modificati (riperforati, chiusi con materiale adesivo ecc.).

Tubi di rivestimento ciechi, tubi di rivestimento filtranti e tappo di fondo devono provenire dallo stesso produttore.

3.  Installazione del pozzo: Alla base del tratto filtrante inferiore è applicato un tubo cieco dotato di tappo di fondo (fondello). Superiormente segue il tubo di rivestimento filtrante oppure i tubi di rivestimento filtranti interrotti dai tratti di tubi di rivestimento ciechi, qualora questi non mettano in comunicazione falde naturalmente separate. Il rivestimento del pozzo raggiunge la testata del pozzo e sporge per almeno 30 cm al di sopra del terreno.

4.  Riempimento dello spazio anulare: in terreni sciolti deve essere previsto uno spazio anulare tra l'interno della colonna di perforazione e la parte esterna del rivestimento del pozzo di almeno 5 cm di intercapedine per la posa in opera di impermeabilizzazioni e filtri di ghiaia drenante nonché un piezometro per la misurazione del livello della falda; in corrispondenza dei primi 3 metri del pozzo e di eventuali strati di terreno impermeabile deve essere posato accuratamente uno strato impermeabile in cemento-bentonite, uno strato in bentonite o altro materiale idoneo, controllando regolarmente il livello di queste impermeabilizzazioni durante la loro posa in opera.

5.   Falda acquifera in pressione (artesiana): qualora venga interessata una falda acquifera in pressione, deve essere impedita la tracimazione dell'acqua in terreni insaturi od in un acquifero differente. Non devono verificarsi rimescolamenti d'acqua tra acquiferi diversi, né mediante lo spazio anulare né tramite la tubazione del pozzo stesso.

6.   Dimensionamento del filtro di ghiaia drenante: diametro e varietà granulometrica della ghiaia filtrante devono essere adeguati alle caratteristiche granulometriche degli strati contenenti la falda acquifera. Deve essere utilizzato ghiaietto lavato ed arrotondato.

7.   Piezometro: all'interno dello spazio anulare tra la colonna di perforazione ed il rivestimento del pozzo deve essere posato, parallelamente al tubo del pozzo, un piezometro per la misurazione del livello della falda, di diametro minimo di 2 pollici e provvisto di setti fessurati allo stesso livello di quelli del pozzo. Il piezometro deve essere richiudibile a tenuta stagna mediante chiusura a vite.

8.   Estrazione della colonna di perforazione (casing): essa deve essere estratta gradualmente in concomitanza col procedere del livello di riempimento dello spazio anulare.

9.   Spurgo e sviluppo del pozzo: lo scopo è di ristabilire le caratteristiche meccaniche iniziali del terreno sciolto perforato, di aumentare la porosità e permeabilità in prossimità del pozzo e di stabilizzare la struttura granulare affinché non venga più pompata della sabbia nel corso dell'attività del pozzo. Per lo spurgo valgono le prescrizioni dell'art. 14.

10. Prova di pompaggio: al termine dei lavori di perforazione deve essere eseguita una prova di portata a più gradini ed una prova di pompaggio per la determinazione delle caratteristiche idrodinamiche. L'esito della prova di pompaggio sará riportato sul modulo predisposto dall'Ufficio Gestione risorse idriche, compilato in ogni sua parte e allegato alla relazione idrogeologica.

11. Installazione della pompa e della colonna montante: la colonna montante è strettamente correlata con la pompa e viene installata assieme al cavo elettrico con il sistema accoppiamento/fissaggio. L'ambito dell'aspirazione della pompa deve essere situato in corrispondenza di un tubo cieco. Deve essere previsto inoltre un tubo per misure piezometriche dotato di coperchio a vite a tenuta stagna anche all'interno del pozzo. Il tubo piezometrico deve permettere le misurazioni del livello della falda anche in condizioni di prelievo d'acqua a pieno regime.

12. Copertura del tubo del pozzo: il tubo del pozzo deve essere coperto in maniera tale da impedire l'immissione di getti d'acqua oppure oggetti in genere. Qualora il pozzo veicoli l'afflusso idrico da un acquifero artesiano in pressione, dovrà esserne impedito il deflusso continuo.

Art. 16.  Manufatto di chiusura (avampozzo)

1.  Una perforazione deve restare il meno possibile senza il relativo avampozzo.

2.  Il suo compito consiste:

1)   nell'accogliere le parti dell'impianto destinate all'esercizio ed alla manutenzione di esso;

2)   nel proteggere il pozzo, la testata del pozzo e le attrezzature relative;

3)   nel proteggere le attrezzature, gli apparecchi di misurazione e le tubazioni;

4)   nell'impedire inquinamenti diretti della falda acquifera.

3.   La sua struttura deve conformarsi ai seguenti criteri:

1)   l'avampozzo deve sporgere dal suolo per 30 cm;

2)   garanzia di naturale deflusso delle acque superficiali;

3)   sistemi di drenaggio per evitare l'infiltrazione rapida delle acque superficiali;

4)   possibilità di collocazione stabile per attrezzatura di sollevamento;

5)   comodità d'accesso;

6)   utilizzo di parti a norma;

7)   limitato dispendio nella manutenzione;

8)   utilizzo di materiale a norma;

9)   accessibilità semplice anche per ciò che riguarda la sicurezza sul lavoro;

10)  aperture di installazione a luce libera;

11)  separazione delle aperture di installazione da quelle per l'accesso;

12)  divieto d'accesso per i non autorizzati.

4.   Tenuta all'acqua: l'impianto deve risultare a perfetta tenuta in caso di alluvionamento. Il manufatto deve essere a tenuta. Secondo le norme deve essere utilizzato materiale cementizio impermeabile. Il sistema di aerazione deve essere idoneo allo scopo. Eventuali fenomeni dovuti a terreni aggressivi devono essere adeguatamente contrastati.

5.   Ingresso: l'ingresso deve essere strutturato in maniera tale da consentire libero accesso alle persone autorizzate. Le aperture d'accesso di forma circolare devono avere un diametro minimo di 60 cm, le porte una larghezza netta di 80 cm ed un'altezza netta di 2 m. Deve essere garantita la sicurezza degli operatori, di conseguenza anche scale e gradini sono attrezzature da fissare in maniera stabile. L'apertura d'accesso deve essere separata da quella di montaggio. Le botole di accesso devono sporgere di ca. 30 cm dal terreno.

6.   Sistema d'aerazione: i dispositivi di aerazione sono importanti per i seguenti motivi:

1)   detensionamento durante la variazione del livello piezometrico;

2)   riduzione della condensa;

3)   possibilità del ricambio d'aria;

4)   le sostanze aeriformi più pesanti dell'aria possono essere solamente aspirate;

5)   i tubi d'aerazione devono terminare almeno 1,50 m al di sopra del pavimento ed essere provvisti di camino di chiusura. Le aperture di aerazione devono essere rifinite con una reticella metallica a maglia fine. Deve essere utilizzato acciaio inossidabile. La sezione di aerazione deve essere dimensionata in misura sufficiente. Nel caso di aerazione insufficiente devono essere installate aerazioni a circolazione forzata.

7.   Drenaggio: deve essere installato lo scarico di fondo. La dispersione diretta nell'area di captazione dell'acqua è vietata. Non è ammessa la conduzione dell'acqua nella fognatura. Lo scarico nei corpi idrici deve avvenire in maniera sicura anche in caso di alluvionamento e mediante relativo sifone. Al fine della dispersione dell'acqua deve venir realizzato un apposito pozzetto di dispersione al di fuori del manufatto e senza influenzare negativamente il pozzo.

8.   Sicurezza in accesso: tutte le possibilità di accesso devono essere chiuse a chiave regolarmente. Possono essere installati ulteriori sistemi d'allarme che emettono segnali acustici ed ottici in caso di accesso non autorizzato. Il segnale deve essere inviato ad un centro di allarme.

9.   Sicurezza igienica: il manufatto di chiusura del pozzo deve essere progettato e realizzato in maniera tale da evitare un'influenza negativa dell'acqua di falda dal punto di vista microbiologico e tossicologico. Ciò vale sia per le vicinanze immediate del manufatto di chiusura del pozzo sia per il suo interno con le attrezzature tecniche. Gli specchi d'acqua aperti devono essere coperti.

10. Impianto elettrico: valgono le prescrizioni relative agli impianti elettrici in ambienti umidi. Gli impianti vanno protetti dalla possibilità di contatto, da corpi estranei nonché contro l'umidità, schizzi d'acqua ed acqua. Deve essere prevista una protezione antifulmine contro le sovratensioni. Inoltre deve essere prevista la predisposizione per un gruppo elettrogeno mobile d'emergenza. Possibilmente l'impianto elettrico non va posato nella parte interrata del manufatto di chiusura.

11. Prescrizioni antinfortunistiche: gli ingressi e l'impianto elettrico devono essere costruiti o adeguati alla normativa corrispondente. In caso di utilizzo di qualsiasi sostanza chimica devono essere rispettate puntualmente le norme sulle sostanze pericolose. Devono essere definite le istruzioni per l'uso. Solo personale esperto può accedere ai locali che ospitano il pozzo. Le persone incaricate devono essere istruite in maniera adeguata ed aggiornate con regolarità. Le scale alte più di 5 m devono essere assicurate in maniera particolare. Deve essere possibile una via di fuga libera.

12. Esecuzione: le sostanze cementizie utilizzate per il manufatto devono essere impermeabili e realizzate in modo tale da non dover servire un successivo trattamento. Lavori di scalpellatura non possono essere eseguiti. Le pareti in cemento possono essere, al limite, trivellate. Isolazioni e passaggi di tubi devono essere realizzati resistenti alla pressione ed elastici. L'installazione di deumidificatori impedisce lo sviluppo di condensa.

13. Testata del pozzo: la testata del pozzo deve essere prevista in acciaio inossidabile. Deve essere adeguatamente considerata la tendenza alla corrosione delle parti metalliche ad essa collegate. Il contatto con l'armatura del pavimento deve essere evitato. La testata del pozzo alloggia il manicotto per la colonna montante, l'apertura per i cavi della corrente elettrica per le pompe d'estrazione, per gli indicatori del livello della falda, il piezometro ed il sistema d'aerazione. Costruttivamente la testata del pozzo deve essere separata dal rivestimento del pozzo. La testata del pozzo deve essere rialzata di almeno 30 cm dal pavimento del manufatto di chiusura del pozzo.

14. Contatori, organi di chiusura: per la misurazione del prelievo idrico devono essere montati dei contatori facendo attenzione alle condizioni d'installazione, mentre la grandezza del manufatto di chiusura del pozzo deve essere dimensionata di conseguenza. Inoltre si dovranno prevedere le necessarie valvole di ritegno. Nel caso di più colonne montanti si dovrà provvedere a che ogni singola colonna sia dotata di valvola di non-ritorno e di saracinesca di chiusura. Sono da prevedere anche misuratori della pressione e rubinetti di prelievo per campioni d'acqua.

15. Divieto di deposito: all'interno del manufatto di chiusura del pozzo non possono essere depositati oppure conservati detersivi, disinfettanti, documenti o altri materiali.

16. Varie: al manufatto di chiusura del pozzo deve essere applicata ben visibile una targhetta di riconoscimento messa a disposizione dall'Ufficio Gestione risorse idriche. Deve essere apposto inoltre un caposaldo geodetico come riferimento rispetto al livello della falda.

Art. 17. Esercizio e manutenzione di pozzi ad uso potabile

1.  Controlli di prelievo: i pozzi destinati alla copertura delle punte di massimo consumo oppure della portata minima e che non sono costantemente in esercizio devono essere giornalmente messi in funzione in automatico per almeno 30 minuti, ciò per rendere possibile il ricambio dell'acqua nel pozzo e nella condotta fino al serbatoio oppure alla rete di distribuzione. I pozzi utilizzati solamente in caso di emergenza devono essere anch'essi avviati automaticamente per almeno 30 minuti al giorno. Qualora per motivi economici si decidesse di non comprendere giornalmente nel procedimento di ricambio d'acqua la condotta di collegamento al serbatoio oppure la rete di distribuzione, si dovrà preventivamente pulire e disinfettare dette condotte di collegamento prima dell'utilizzo del pozzo secondo il piano d'emergenza stabilito allo scopo.

2.   Manutenzione dei pozzi: i manufatti che ospitano i pozzi devono essere tenuti puliti ed in perfetto stato. E' richiesta una pulizia radicale di essi mediante apparecchi meccanici a cadenza semestrale e, qualora necessario, anche mediante prodotti chimici.

3.   Controllo dei pozzi: devono essere registrate le letture dei contatori, il livello statico della falda, il livello dinamico, la temperatura dell'acqua e dell'aria, la conducibilità elettrica ed eventualmente il valore del pH. I manufatti devono essere controllati sullo stato e sull'eventuale presenza di fessurazioni. Gli accessi e le aerazioni devono essere verificati nella loro efficienza. Devono essere controllati la recinzione, la vegetazione circostante ed il regime delle acque superficiali. Devono essere annotate le ore di funzionamento delle pompe. Inoltre deve essere controllato lo stato degli impianti idraulici riguardo alla corrosione, la verniciatura e la loro regolazione. Dopo ogni forte temporale e nei casi di prolungato maltempo e di calamità naturale, i manufatti devono essere controllati in maniera approfondita; nei casi gravi deve essere analizzata più volte di seguito anche la qualità dell'acqua prelevata.

Art. 18. Apparecchiature di misura e raccolta dei dati

1.   Misurazione del livello della falda acquifera: il livello della falda acquifera, nel corso del controllo mensile, deve essere misurato per mezzo di un freatimetro, inserito sia nel tubo piezometrico posto nel ghiaino filtrante, sia in quello situato all'interno del pozzo. Le misure vanno eseguite possibilmente sia in quiete sia in fase di esercizio, annotando la portata di pompaggio. I dati devono essere riportati nel rapporto mensile e in seguito in quello annuale. Per impianti nuovi di una certa grandezza si consiglia la misurazione continua del livello della falda.

2.   Misurazione della portata d'acqua estratta: la portata d'acqua in estrazione deve essere misurata mediante contatore. I dati devono essere annotati nel rapporto mensile e in seguito in quello annuale. La quantità media annua dell'acqua estratta non può superare quella stabilita nella concessione d'acqua.

Art. 19. Dismissione di pozzi

1.   Quando un pozzo non è più utilizzato, deve essere chiuso a norma, al fine di escludere futuri inquinamenti della falda acquifera ed evitare ogni pericolo. Il pozzo deve esser riempito accuratamente con materiale inerte (sabbia e ghiaia); in corrispondenza di strati impermeabili e in ogni caso negli ultimi 3 metri superiori deve essere riempito invece con materiale impermeabilizzante (cemento e bentonite, argilla o altro materiale idoneo) al fine di evitare infiltrazioni di acque superficiali.

2.   L'avvenuta chiusura deve essere comunicata all'Ufficio Gestione risorse idriche.

Art. 20. Sostituzione di un pozzo

1.   I pozzi esistenti già autorizzati possono essere sostituiti, qualora quelli da sostituire siano chiusi a norma secondo le prescrizioni dell'art. 19.

2.   Ai sensi dell'art. 21 della Legge provinciale 8/2002, per la sostituzione è sufficiente una denuncia all'Ufficio Gestione risorse idriche, a condizione che il nuovo pozzo venga realizzato sulla stessa particella catastale ad una distanza non superiore ai 50 m, ad una distanza minima di 30 m dal pozzo più vicino, ad una profondità non superiore a quella del pozzo da sostituire, con la stessa destinazione d'uso e con la medesima quantità d'acqua da estrarre. In tutti gli altri casi di ricostruzione di pozzi deve essere richiesta l'autorizzazione, da ottenere tramite la procedura ordinaria per il rilascio della concessione d'acqua. In tutti i casi devono essere rispettate le qui elencate prescrizioni riguardanti l'esecuzione e l'esercizio dei pozzi. L'inizio ed il termine dei lavori devono essere comunicati in conformità a questa prescrizione. E' necessaria inoltre la documentazione indicata nell'art. 13.

3.   In seguito ai lavori deve essere ridefinita l'estensione della zona di tutela dell'acqua potabile.

Art. 21. Adeguamento di pozzi esistenti

I pozzi esistenti devono soddisfare entro un anno le esigenze dettate dall'art. 16 (manufatti di chiusura dei pozzi).

Art. 22. Segnalazione della zona di captazione

Ai sensi dell'allegato A del decreto del Presidente della Provincia del 24 luglio 2006, n. 35 (Regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile) la zona I di tutela dell'acqua potabile deve essere segnalata mediante un cartello d'indicazione, il quale vieti l'accesso ai non autorizzati.

 

CAPITOLO V

SCAVO DI POZZI PER IL PRELIEVO D'ACQUA SOTTERRANEA NON DESTINATI ALL'APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE PUBBLICO

Art. 23. Procedura d'approvazione di pozzi non destinati all'approvvigionamento idropotabile pubblico

1.   Ai sensi dell'art. 19 della Legge provinciale del 18/06/2002 n. 8 ogni realizzazione di affioramenti della falda acquifera destinati al prelievo o all'utilizzo dell'acqua deve essere autorizzato o concesso dall'Assessore provinciale competente per la gestione delle risorse idriche. Di conseguenza deve essere indirizzata all'Ufficio competente presso la Ripartizione Acque pubbliche ed energia la domanda per la realizzazione del pozzo in conseguenza dell'art. 19 della Legge provinciale 8/2002.

2.   L'autorizzazione alla trivellazione ed il rilascio della concessione d'utilizzo dell'acqua avvengono al termine della procedura svolta dall'Ufficio Gestione risorse idriche, esaminato il relativo progetto ed il calcolo del fabbisogno idrico. La durata della concessione è indicata nel relativo decreto. In casi particolari l'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche può richiedere indagini idrogeologiche oppure approvare provvisoriamente la sola trivellazione di prova.

3.   L'inizio esatto della trivellazione deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio Gestione risorse idriche, come da disposizione dell'atto d'approvazione, con almeno due settimane di anticipo. Il termine dei lavori deve essere comunicato all'Ufficio Gestione risorse idriche entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, allegando la documentazione prevista al successivo punto 4. I lavori per il completamento dell'opera devono durare il più breve tempo possibile, comunicando all'Ufficio Gestione risorse idriche entro 120 giorni dall'inizio dei lavori la sopra citata conclusione degli stessi. Qualora fino a quel momento i lavori non siano conclusi, dovrà essere presentata una domanda motivata per la proroga.

4.   Documentazione dei lavori al termine della costruzione: deve essere presentata la seguente documentazione: sezione stratigrafica del sottosuolo perforato con riproduzione fotografica delle stratificazioni rappresentative del terreno (strati permeabili, strati con presenza d'acqua nonché strati impermeabili limosi, argillosi e torbosi) secondo la direttiva dell'Ufficio Gestione risorse idriche, completamento del pozzo con riguardo al livello statico della falda ed al punto di riferimento (ad es. bordo superiore del tubo del pozzo), elaborazione grafica della prova di pompaggio secondo il seguente art. 26. Per tutta la documentazione l'Ufficio Gestione risorse idriche mette a disposizione il corrispondente modulo oppure questo può essere scaricato in formato digitale tramite la rete internet.

5.   L'utilizzo di falde acquifere in pressione di tipo artesiano è riservato di principio all'approvvigionamento idrico potabile ai sensi dell'art. 23 della Legge provinciale 8/2002.  L'utilizzo di questi corpi idrici per altri scopi può essere concesso qualora non siano disponibili fonti d'acqua superficiali alternative idonee allo scopo oppure non sia possibile un prelievo dalla falda freatica, o qualora sia dimostrato che l'acqua della falda in pressione non è idonea per l'uso potabile.

Art. 24. Progettazione

1.   Prima di decidere la realizzazione di un pozzo devono essere esaminati i seguenti aspetti:

a)   dimostrata necessità della realizzazione del pozzo.

b)   aspettativa di una buona riuscita della trivellazione.

c)   riflessioni sulla logistica con riguardo alla costruzione delle condotte e dei serbatoi, all'eventuale alimentazione elettrica, alla situazione sulla proprietà dei terreni interessati, all'accessibilità per l'esercizio e la manutenzione ed alle distanze minime da mantenere.

d)   utenze idriche poste nelle vicinanze – possibili ripercussioni su queste dovute alla nuova utenza.

2.   L'analisi e le relative conclusioni devono essere riportate nella relazione tecnica in base a quanto indicato in allegato al modulo di domanda dell'Ufficio Gestione risorse idriche. La relazione è il fondamento del progetto, il quale deve essere redatto da un tecnico abilitato alla libera professione.

3.   In casi particolari possono essere prescritte da parte dell'Ufficio Gestione risorse idriche indagini idrogeologiche.

Art. 25. Perforazione

1.   La perforazione può essere effettuata con metodi diversi. Soprattutto con il metodo a percussione devono essere chiariti gli effetti delle vibrazioni sulle infrastrutture e sugli edifici circostanti. Non devono verificarsi inquinamenti mediante i materiali utilizzati per la perforazione (sostanze liquide d'iniezione, lubrificanti).

2.   La perforazione deve essere documentata secondo quanto specificato nell'art. 23.

Art. 26. Smaltimento delle acque derivanti da perforazioni

1.   E' vietato lo smaltimento dei fluidi da perforazione nelle acque superficiali.

2.   Qualora nelle perforazioni venga usata acqua senza aggiunta di additivi, essa può essere smaltita mediante idoneo bacino di infiltrazione nelle vicinanze della perforazione stessa.

3.   Nella realizzazione di perforazioni possono essere ammessi additivi solamente dopo verifica della loro compatibilità ambientale e con ricircolo continuo del fluido di perforazione. E' vietato lo scarico di questi fluidi nei corpi idrici. Essi devono essere invece smaltiti ai sensi delle norme contenute nella Legge provinciale 26/5/2006 n. 4, riguardanti la gestione dei rifiuti e la tutela del suolo.

4.   Per lo spurgo di piezometri o pozzi di qualsiasi tipo valgono le prescrizioni dei punti 1, 2 e 3. L'immissione dei fluidi di risulta nei corpi idrici è consentita solamente previo rispetto dei limiti di emissione stabiliti negli allegati D (scarico in acque superficiali) e G (recapito sul suolo) alla Legge provinciale 8/2002.

Art. 27. Completamento del pozzo

1.   L'impresa esecutrice dei lavori, se non diversamente specificato nell'atto di autorizzazione della perforazione, dispone il completamento del pozzo in base alla situazione stratigrafica riscontrata.

2.   Dimensionamento dei tubi di rivestimento filtranti: i tubi di rivestimento filtranti, le dimensioni delle fessure e la ghiaia filtrante vengono dimensionati a seconda della successione stratigrafica del sottosuolo e del probabile abbassamento della falda acquifera.

3.   Installazione del pozzo: Alla base del tratto filtrante inferiore viene applicato un tubo di rivestimento cieco dotato di tappo di fondo (fondello). Superiormente segue il tubo di rivestimento filtrante oppure i tubi di rivestimento filtranti interrotti dai tratti di tubazione chiusa, qualora questi non mettano in comunicazione falde naturalmente separate. Il rivestimento del pozzo raggiunge la testata del pozzo e sporge per almeno 20 cm al di sopra del terreno.

4.   Riempimento dello spazio anulare: in terreni sciolti deve essere previsto uno spazio anulare tra l'interno della colonna di perforazione e la parte esterna del tubo di rivestimento del pozzo di almeno 5 cm d'intercapedine per impermeabilizzazioni, filtro a ghiaia ed il piezometro per la misurazione del livello della falda che viene consigliato. L'intercapedine tra il foro di trivellazione ed il tubo del pozzo nei 3 metri superiori e in prossimità degli strati di granulometria fina nonché  nella zona di passaggio tra il materiale sciolto e la roccia affiorante deve essere resa impermeabile in maniera accurata con pellets d'argilla o bentonite, cemento e bentonite, argilla e o altro materiale idoneo, controllando regolarmente il livello di queste impermeabilizzazioni durante la loro posa in opera.

5.   Falda acquifera in pressione (artesiana): qualora sia interessata una falda acquifera in pressione, deve essere impedita la tracimazione dell'acqua in terreni insaturi od in un acquifero differente. Non devono verificarsi rimescolamenti d'acqua tra acquiferi diversi, né mediante lo spazio anulare, né mediante la tubazione del pozzo stesso. Ogni tipo di sperpero idrico e di deflusso massiccio della risorsa idrica, realizzato mediante sfioro di tipo artesiano e qualsiasi tipo di riduzione delle risorse idriche verso altri strati permeabili del sottosuolo, deve essere assolutamente impedito.

6.   Dimensionamento del filtro di ghiaia drenante: diametro e varietà granulometrica della ghiaia filtrante devono essere adeguati alle caratteristiche granulometriche degli strati contenenti la falda acquifera. Deve essere utilizzato ghiaietto lavato ed arrotondato.

7.   Per individuare possibili intasamenti del filtro del pozzo si consiglia di installare un piezometro all'interno del ghiaietto filtrante con tratti fessurati allo stesso livello di quelli del pozzo. In questo modo può essere osservato il livello dell'acqua all'interno ed all'esterno del pozzo durante il funzionamento della pompa. Il piezometro deve essere richiudibile mediante chiusura a vite a tenuta stagna.

8.   Estrazione della colonna di perforazione: essa deve essere estratta gradualmente in concomitanza col procedere del livello di riempimento dello spazio anulare. In questo modo possono essere inseriti livelli impermeabili nell'intercapedine in coincidenza con le stratificazioni impermeabili del terreno.

9.   Spurgo e sviluppo del pozzo: lo scopo è di ristabilire le caratteristiche meccaniche iniziali del terreno sciolto perforato, di aumentare la porosità e permeabilità in prossimità del pozzo e stabilizzare la struttura granulare affinché non venga più pompata della sabbia nel corso dell'attività del pozzo. Per lo spurgo valgono le prescrizioni dell'art. 26.

10. Prova di pompaggio: al termine dei lavori di perforazione deve essere effettuata una prova di portata a più gradini, da realizzarsi strettamente secondo le direttive dell'Ufficio Gestione risorse idriche.

11. Installazione della pompa e della colonna montante: la colonna montante è strettamente collegata alla pompa e viene installata, assieme al cavo elettrico, con il sistema accoppiamento/fissaggio. In corrispondenza dell'aspirazione della pompa deve essere installato un tubo cieco. Inoltre si consiglia di prevedere un tubo per le misure piezometriche dotato di coperchio a vite a tenuta stagna anche all'interno del pozzo.

12. Copertura del tubo del pozzo: il rivestimento del pozzo deve essere coperto in maniera tale da impedire l'immissione di getti d'acqua oppure oggetti in genere. Esso non deve essere chiuso ermeticamente. Qualora il pozzo veicolasse l'afflusso idrico da un acquifero artesiano in pressione, allora dovrà essere impedito il deflusso continuo dell'acqua.

Art. 28. Testata del pozzo e manufatto di chiusura (avampozzo)

1.  Una perforazione deve rimanere il meno tempo possibile senza il relativo avampozzo.

2.  Le pompe e le tubazioni non possono poggiare sul tubo del pozzo, bensì sulla testata del pozzo, da realizzare all'esterno del rivestimento del pozzo e senza collegamento induzione di forza su di esso. A causa del carico gravante è di norma necessaria la realizzazione della fondazione per la testata del pozzo, preferibilmente in cemento armato.

3.  L'avampozzo racchiude e protegge il tubo del pozzo e la sua testata ed impedisce la penetrazione di acque superficiali. Esso consiste almeno in un pozzetto fisso in calcestruzzo, plastica o metallo che racchiuda a perfetta tenuta il tubo del pozzo e la cui apertura sia richiudibile a chiave. Con esso possono essere ampiamente impediti inquinamenti involontari o intenzionali della falda acquifera da parte di terzi. Tra l'avampozzo ed il tubo d'estrazione deve essere inserita una guarnizione e non devono esserci induzioni di forza sul tubo. Vantaggiosi appaiono gli avampozzi accessibili che possono accogliere completamente i motori, le pompe e gli organi di controllo.

4.   In caso di utilizzo di testate con rinvio ad angolo può non essere realizzato l'avampozzo, qualora la testata del pozzo venga realizzata in maniera tale che racchiuda il tubo del pozzo a perfetta tenuta ed eviti la penetrazione di acque superficiali.

5.   Nel caso di pozzi perforati a getto d'acqua, in cui il tubo del pozzo funga anche da tubo montante, è possibile prescindere dalla realizzazione dell'avampozzo. In questo caso il giunto finale del tubo montante deve essere chiuso a perfetta tenuta, se non utilizzato.

6.  Motori ed organi di pompaggio devono essere posti su di un terreno compatto ed impermeabile. Il deposito di carburanti può avvenire solamente in contenitori a perfetta tenuta secondo l'art. 45 della Legge provinciale 18 giugno 2002 n. 8 ed il capitolo III del relativo regolamento d'esecuzione. La normativa antincendio deve essere rispettata.

7.  Esternamente al manufatto di chiusura deve essere applicata ben visibile una targhetta d'identificazione messa a disposizione dall'Ufficio Gestione risorse idriche.

Art. 29. Esercizio del pozzo

1.   Gli impianti relativi ai pozzi devono essere verificati con regolarità. Con la misurazione regolare del livello statico e dinamico della falda è possibile individuare in anticipo un deterioramento e di conseguenza un calo dell'efficienza dell'impianto. Qualora si riscontri una diminuzione dell'efficienza, si potrà riconoscerne la causa mediante ispezione del pozzo.

2.   Per la rigenerazione ed il risanamento dei pozzi esistono diverse possibilità. L'impiego di sostanze chimiche che si rendessero necessarie deve essere autorizzato dall'Ufficio Gestione risorse idriche, tenendo presente che lo stesso può prescrivere che il trattamento mediante sostanze chimiche sia affidato ad un libero professionista specializzato.

Art. 30. Dismissione di pozzi

1.   Quando un pozzo non è più utilizzato deve essere chiuso a regola d'arte al fine di escludere futuri inquinamenti della falda acquifera ed evitare ogni pericolo. Il pozzo deve esser riempito accuratamente con materiale inerte (sabbia e ghiaia); in corrispondenza di strati impermeabili e comunque negli ultimi 3 metri superiori deve essere riempito invece con materiale impermeabilizzante (cemento e bentonite, argilla o altro materiale idoneo).

2.  L'avvenuta chiusura deve essere comunicata all'Ufficio Gestione risorse idriche. I pozzi d'attingimento di significato storico rappresentano delle eccezioni.

Art. 31 Sostituzione di un pozzo

1.   I pozzi esistenti già autorizzati possono essere sostituiti, qualora quelli da sostituire vengano chiusi a norma secondo le prescrizioni dell'art. 19.

2.   Secondo l'art. 21 della Legge provinciale 8/2002 per la sostituzione è sufficiente una denuncia all'Ufficio Gestione risorse idriche, a condizione che il nuovo pozzo venga realizzato sulla stessa particella catastale ad una distanza non superiore ai 50 m, ad una distanza minima di 30 m dal pozzo più vicino, ad una profondità non superiore a quella del pozzo da sostituire, con la stessa destinazione d'uso e con la medesima quantità d'acqua estraibile. In tutti gli altri casi di ricostruzione di pozzi deve essere richiesta l'autorizzazione da ottenere tramite la procedura ordinaria per il rilascio della concessione d'acqua. In tutti i casi devono essere rispettate le qui elencate prescrizioni riguardanti l'esecuzione e l'esercizio dei pozzi. L'inizio ed il termine dei lavori devono essere comunicati in conformità a questa prescrizione. Inoltre è necessaria la documentazione indicata nell'art. 23.

Art. 32. Adeguamento di pozzi esistenti

1.  I pozzi esistenti devono soddisfare entro un anno le esigenze dettate dall'art. 27 (testata del pozzo e manufatto di chiusura).

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