1. I soggetti gestori degli impianti di distribuzione carburanti dei comuni interessati dal servizio vengono dotati di apparecchiature di validazione (POS) in grado di identificare le “Carte sconto” attivate e valide.
2. Il soggetto gestore dell’impianto di distribuzione carburanti:
a) controlla la corrispondenza tra la “Carta sconto” e la targa del veicolo, mediante riscontro sullo scontrino emesso dal POS a fine transazione;
b) immette correttamente i dati relativi all’importo della transazione;
c) dà idonea evidenza al pubblico dei prezzi applicati, che devono essere debitamente registrati nei POS, e della fascia di appartenenza del Comune in cui è ubicato l’impianto;
d) trasmette online i dati relativi alle transazioni eseguite attraverso il sistema informatico dedicato.
3. Poiché i soggetti gestori degli impianti di distribuzione carburanti risulteranno a credito, in quanto anticiperanno ai beneficiari gli importi di riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione, l’Ufficio provinciale Commercio e servizi deve emettere settimanalmente mandati di pagamento nei confronti degli stessi per gli importi corrispondenti alla differenza.
4. I soggetti gestori degli impianti di distribuzione carburanti ubicati nei comuni interessati dalla riduzione del prezzo benzina e gasolio devono sottoscrivere il disciplinare per i gestori dei distributori di carburante di cui all’allegato C, contenente i termini, le condizioni e le modalità di fruizione del servizio.