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Sentenze della Corte costituzionale
2011
Corte costituzionale - Ordinanza N. 148 del 18.04.2011
Corte costituzionale - Ordinanza N. 148 del 18.04.2011
Trento - dirigenti sanitari - personale amministrativo - estinzione del processo
Attendere, processo in corso!
Ordinanza (18 aprile) 20 aprile 2011, n148, Pres. Maddalena, Red. Quaranta
Ritenuto
che, con ricorso notificato il 27 settembre 2010 e depositato il successivo 4 ottobre (ric. n. 98 del 2010), il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso – in riferimento, nel complesso, agli articoli 97, 117, commi secondo, lettera
l
), e terzo, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale degli articoli 28, comma 3, 44, comma 10, e 48 della legge della Provincia autonoma di Trento 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento);
che, a detta del ricorrente, in base all'impugnato art. 28, comma 3, della legge provinciale in esame, le nomine del direttore amministrativo, del direttore per l'integrazione socio-sanitaria e dei responsabili delle articolazioni organizzative aziendali previste dall'art. 31 della medesima legge cessano, in ogni caso, novanta giorni dopo la data di assunzione in servizio del nuovo direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari;
che la norma impugnata, in tal modo, darebbe vita ad un'ipotesi di decadenza del rapporto di lavoro «automatica e conseguente ad una causa estranea alle vicende del rapporto», in quanto destinata ad avvenire non sulla base di valutazioni concernenti «i risultati aziendali o il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e di funzionamento di servizi o ancora per una delle altre cause che legittimerebbero la risoluzione per inadempimento del rapporto», con conseguente violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost.;
che, difatti, prosegue il ricorrente, i direttori generali – in coerenza con la natura tecnica dei compiti delle ASL (enti che presentano la veste giuridica di aziende pubbliche, dotate di autonomia imprenditoriale) – sono nominati tra persone in possesso di specifici requisiti culturali e professionali e sono soggetti a periodiche verifiche di obbiettivi e risultati aziendali, come definiti dal piano sanitario regionale, dagli indirizzi della Giunta e dal provvedimento di nomina;
che la natura esclusivamente tecnica (e non politica), propria degli incarichi del direttore sanitario, del direttore per l'integrazione socio-sanitaria e dei responsabili delle articolazioni organizzative aziendali, comporterebbe una contraddizione tra la cessazione automatica, decorsi novanta giorni dall'assunzione del nuovo direttore generale, ed il modello della distinzione tra politica ed amministrazione delineato dall'art. 97 Cost. e diretto a salvaguardare – come avrebbero chiarito le sentenze della Corte costituzionale numeri
103
e
104 del 2007
– «la continuità dell'azione amministrativa, alla quale è anche correlato il principio del buon andamento»;
che è stata dedotta, poi, l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 10, secondo cui il regolamento disciplinante le procedure concorsuali per l'accesso al rapporto di pubblico impiego del personale amministrativo dell'azienda sanitaria locale si deve conformare unicamente alla normativa provinciale in materia;
che sarebbe stato violato così l'art. 117, terzo comma, Cost., essendosi disattesi i principi fondamentali della materia tutela della salute, alla quale, a dire del ricorrente, sarebbe da ricondurre anche la disciplina del reclutamento del personale, «poiché la garanzia della adeguata qualificazione tecnica degli addetti al servizio sanitario costituisce un necessario presidio della salute di coloro che si rivolgono al servizio stesso»;
che, in particolare, sarebbero stati disattesi i principi ricavabili dall'art. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nonché dal decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) e dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 484 (Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale);
che il ricorrente, infine, ha impugnato l'art. 48, il quale conferisce alla Giunta provinciale il potere di determinare i criteri per l'ammissione agli elenchi dei medici e dei veterinari che praticano l'agopuntura, la fitoterapia, l'omeopatia e la medicina antroposofica, assumendone il contrasto, innanzitutto, con l'art. 117, secondo comma, lettera
l
), Cost., giacché l'inclusione del professionista entro tali elenchi appare condizionare la validità del contratto d'opera dallo stesso stipulato con il paziente, traducendosi, così, l'intervento operato dal legislatore provinciale in una forma di disciplina di tali contratti;
che, inoltre, la norma impugnata eccederebbe dalla competenza concorrente attribuita alla Provincia in materia di professioni e di tutela della salute, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.;
che il suddetto art. 48 contravverrebbe, in primo luogo, alla normativa statale recante i principi fondamentali relativi all'esercizio delle attività mediche, che demanda agli ordini professionali – artt. da 8 a 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) – il compito di individuare i criteri per l'iscrizione agli albi professionali;
che la norma impugnata, in secondo luogo, avrebbe disatteso l'affermazione – più volte ribadita da questa Corte (sono citate le sentenze numeri
328
e
138 del 2009
,
n. 57 del 2007
, numeri
424
e
153 del 2006
) – in forza della quale la potestà legislativa regionale (e della Province autonome) nella materia delle professioni deve rispettare il principio generale secondo cui l'indicazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, donde l'ipotizzata violazione anche dell'art. 117, terzo comma, Cost.;
che si è costituita in giudizio la Provincia autonoma di Trento, chiedendo il rigetto della questione proposta;
che quanto, in particolare, alla censura che ha investito l'art. 28, comma 3, della legge provinciale impugnata, la resistente rileva come il riferimento al meccanismo dello
spoils system
appaia, nella specie, non del tutto pertinente;
che, difatti, nei rapporti fra organi dell'amministrazione sarebbe stata sempre ammessa una relazione fiduciaria tra l'organo di vertice e i suoi stretti collaboratori fiduciari, scelti tra soggetti di cui sono presupposte e presunte la competenza e la professionalità, atte a supportare l'incarico, con la conseguenza che tale relazione non avrebbe «nulla a che vedere con una nomina di carattere politico, quanto piuttosto con la valorizzazione di un elemento ineliminabile ai fini della coesione necessaria per il buon espletamento della funzione amministrativa, vale a dire la scelta
intuitus personae
», ponendosi, così, quale strumento per perseguire «l'ottimale realizzazione del buon andamento dell'azione amministrativa»;
che, del pari, dovrebbe escludersi – secondo la resistente – l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 10, giacché esso, nel distinguere la disciplina relativa, da un lato, al personale sanitario e, dall'altro, a quello amministrativo, professionale e tecnico, stabilisce – solo quanto alla prima, in relazione alle procedure concorsuali per l'accesso all'impiego – la necessità che la medesima si conformi ai «principi stabiliti dalle leggi statali vigenti in materia»;
che in presenza di una simile scelta, pertanto, sarebbe arduo ipotizzare che in una materia di competenza esclusiva provinciale – tale essendo quella dell'ordinamento e degli uffici e del personale – ed in mancanza di profili incidenti sull'organizzazione sanitaria (difficili da individuare con riferimento all'accesso alle dipendenze dell'Azienda del personale amministrativo, professionale e tecnico) possa assumere rilievo il mancato rispetto dei principi della legislazione statale;
che, infine, la resistente assume la non fondatezza della censura che ha investito l'art. 48, osservando che la relativa norma non avrebbe la funzione di abilitare all'esercizio di determinate attività professionali, bensì solo valenza “promozionale”, valorizzando, in termini di maggiore conoscibilità e trasparenza, una serie di prestazioni rese dai professionisti del settore sanitario;
che, secondo la resistente, detto articolo nulla direbbe circa i requisiti occorrenti per lo svolgimento di tali attività, né, d'altra parte, verrebbe ad inibire l'esercizio della medicina complementare a quanti non sono iscritti nell'elenco;
che con successiva memoria, depositata il 23 febbraio 2011, la Provincia autonoma di Trento ha chiesto che sia dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, sul presupposto dell'avvenuta modificazione delle norme provinciali impugnate, ad opera, rispettivamente, dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 46 della successiva legge provinciale del 27 ottobre 2010, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2011);
che, con atto depositato il 21 marzo 2011, l'Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato di rinunciare il ricorso, sulla base della corrispondente delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2011;
che all'udienza pubblica del 5 aprile 2011 il difensore della Provincia autonoma di Trento ha dichiarato di accettare l'intervenuta rinuncia al ricorso.
Considerato
che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte costituita, comporta l'estinzione del processo (si vedano, da ultimo, le ordinanze
n. 58
e
n. 22 del 2011
).
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
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