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Corte costituzionale - Sentenza N. 370 del 27.07.1992
Pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive

Sentenza (9 luglio) 27 luglio 1992, n. 370; Pres. Corasaniti – Red. Baldassarre
 
Ritenuto in fatto: 1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991, intitolato "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione", deducendo la violazione delle attribu2ioni ad essa costituzionalmente spettanti in base agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, 16, primo comma, 99, 100 e 101 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e alle relative norme di attuazione (d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686 e d.P.R. 22 marzo 1974, n.278), nonché la violazione del principio di legalità.
La Provincia di Bolzano, dopo aver ricordato le censure già mosse nei confronti dell'art. 1, quarto comma, della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico ed interventi di sostegno alle imprese turistiche), il quale demanda al Ministro del turismo e dello spettacolo la determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi delle strutture alberghiere e dei servizi turistici e delle altre strutture ricettive, rileva innanzitutto che il decreto impugnato, nel suo complesso, prevedendo un intervento del Ministro del turismo e dello spettacolo in settori nei quali è ad essa attribuita competenza esclusiva, sarebbe per ciò solo illegittimo. Tale illegittimità risulterebbe, poi, evidente, ove si consideri che esso ha natura di regolamento ministeriale e che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (v. sent. n. 204 del 1991), regolamenti ministeriali in materia di competenza regionale (o provinciale) non sono ammissibili.
Quanto alle singole disposizioni contenute nel decreto impugnato, la Provincia ricorrente rileva che l'art. 2, primo comma, sarebbe illegittimo, in quanto, nel fissare l'obbligo di comunicazione dei prezzi, precisa che questa debba avvenire secondo le modalità stabilite nei successivi articoli e nel rispetto della normativa nazionale e regionale, e non anche di quella provinciale.
Illegittima sarebbe, altresì, secondo la ricorrente, la disposizione dell'art. 4, terzo comma, perché, stabilendo che spetta alla Provincia autonoma di individuare gli enti ai quali essa intende delegare l'adempimento degli obblighi sanciti con il decreto, sembrerebbe presuppone l'obbligo per la provincia stessa di delegare competenze ad essa statutariamente attribuite.
La ricorrente muove poi una censura specifica nei confronti dell'art. 5, terzo comma, il quale pretenderebbe di imporre alla Provincia, o agli enti da essa delegati, di emanare disposizioni in ordine alla predisposizione delle tabelle e dei cartellini dei prezzi come previsto dal decreto impugnato. Queste disposizioni, peraltro, violerebbero anche le norme statutarie di cui agli artt. 99, 100 e 101 (relative all'uso della lingua in ambito provinciale), dal momento che la disciplina ministeriale stabilisce anche la lingua nella quale la tabella e il cartellino dei prezzi devono essere redatti.
Infine, la ricorrente deduce che anche l'art. 6 del decreto impugnato sarebbe illegittimo, in quanto nessuna norma di legge abilita il Ministro del turismo e dello spettacolo a disciplinare la vigilanza sul rispetto delle disposizioni concernenti i prezzi.
1.2. Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che il ricorso sia rigettato.
L'Avvocatura dello Stato, richiamando la difesa già svolta nel giudizio di legittimità costituzionale sulla legge n. 284 del 1991, osserva che la materia della pubblicità dei prezzi era disciplinata dal r.d. l. n. 2049 del 1935 e che quest'ultimo ha sempre avuto applicazione in tutto il territorio nazionale perché finalizzato sia a tutelare gli utenti, sia a consentire la pubblicazione dell'annuario degli alberghi d'Italia. Ciò, peraltro, non esclude, prosegue l'Avvocatura dello Stato, che la Provincia autonoma di Bolzano possa disciplinare in modo più dettagliato la pubblicazione dei prezzi, purché sia assicurato un regime di pubblicità tale da soddisfare l'interesse dell'utenza e da consentire la pubblicazione dell'annuario degli alberghi attraverso la trasmissione al Ministero del turismo e dello spettacolo di dati informativi secondo modalità coordinate.
2. Anche la Regione Toscana, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto ministeriale 16 ottobre 1991.
La ricorrente, muovendo dalla premessa (già fatta valere nel giudizio di legittimità costituzionale della legge n. 284 del 1991) che la materia turismo e industria alberghiera ha formato oggetto di un trasferimento assai ampio alle regioni, ribadisce che anche la disciplina dei prezzi delle strutture alberghiere e delle altre strutture turistiche ricettive rientra nelle competenze regionali, sottolineando, altresì, come l'ampia formulazione del d.P.R. n. 616 del 1977 non sia stata modificata né limitata dalla legislazione successivamente intervenuta in materia.
Il decreto impugnato, pertanto, già per il semplice fatto di essere strumentale alla realizzazione dell'illegittimo regime di liberalizzazione dei prezzi, sarebbe, ad avviso della ricorrente, lesivo delle attribuzioni regionali in materia di turismo e industria alberghiera. Lo stesso decreto, inoltre, esorbiterebbe, con la sua normativa di ' dettaglio, dall'ambito ad esso riservato dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991 e sarebbe conseguentemente illegittimo. Esso, infatti, contiene disposizioni prescrittive circa la necessaria configurazione dei prezzi liberalizzati in "minimi e massimi", mentre nessuna indicazione in tal senso si rinviene nell'art.1, quarto comma; così, ancora, contiene disposizioni circa le eccezioni alla praticabilità dei prezzi massimi indicati, il criterio di determinazione dei prezzi complessivi e la comunicazione dell'eventuale cessione dell'esercizio o della cessazione dell'attività, profili, questi, che non sono riconducibili all'oggetto di cui all'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, e che non sarebbero neanche riconducibili alla liberalizzazione dei prezzi. Ma se così è, prosegue la ricorrente, risulta evidente come la direttiva perseguita dalla legge n. 284 del 1991 non sia tanto quella della liberalizzazione dei ' prezzi, quanto piuttosto quella di ritrasferire allo Stato competenze già trasferite alle regioni.
2.1. Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo la reiezione del ricorso.
L'Avvocatura dello Stato, oltre a ribadire le difese di cui al punto 1.1 e a richiamare quelle svolte nel precedente giudizio, osserva, con riferimento alle censure direttamente svolte nei confronti del decreto ministeriale, che la facoltà concessa agli operatori di comunicare prezzi minimi e massimi risponde all'uso di distinguere i prezzi per l'alta e la bassa stagione e non impedisce agli stessi operatori di comunicare e praticare prezzi unici. Ed ancora, quanto alla previsione del divieto di praticare prezzi superiori al massimo o inferiori al minimo, l'Avvocatura dello Stato sottolinea che l'obbligo di dichiarare e di pubblicare i prezzi liberamente determinati comporta anche l'obbligo di rispettare quei prezzi (ed a tale obbligo è connesso quello di comunicare eventuali variazioni nella gestione dell'attività).
3. Anche la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto dì attribuzione nei confronti del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991.
La ricorrente, dopo aver ricordato l'impugnativa già proposta nei confronti della legge n. 284 del 1991 e le motivazioni addotte in quel giudizio per escludere l'applicabilità della legge stessa nel proprio territorio o, in subordine, per denunciarne la illegittimità costituzionale, sottolinea che il decreto impugnato presenta autonomi profili di lesività delle proprie attribuzioni esclusive in materia di turismo e industria alberghiera. Mentre, infatti, le disposizioni che attengono alla comunicazione dei prezzi, alle modalità e ai termini di tale comunicazione e alle modalità di pubblicazione dei prezzi, se ritenute applicabili, sarebbero illegittime, perché contenenti una normativa dì dettaglio in materia di competenza esclusiva, le disposizioni concernenti la comunicazione dei prezzi minimi e massimi (art. 3, primo comma), il divieto di praticare prezzi inferiori ai minimi, salve alcune ipotesi specifiche (art. 3, terzo comma), la disciplina della pubblicità dei prezzi negli esercizi ricettivi (art. 3: recte 5), nonché il rinvio al r.d. l. n. 2049 del 1935, in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge n. 284 del 1991 (art. 8), sarebbero al di fuori della previsione dell'art. 1, quarto comma, di quest'ultima, che demanda al Ministro del turismo e dello spettacolo di determinare solo ed esclusivamente le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi.
3.1. Anche in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la reiezione del ricorso svolgendo argomentazioni analoghe a quelle svolte negli altri giudizi.
In particolare, l'Avvocatura dello Stato sottolinea che un sistema di pubblicità dei prezzi per essere serio, per dare affidamento alla clientela e per assicurare una dignitosa condizione dei servizi implica che siano rispettati anche i prezzi minimi. La difesa dello Stato rileva, poi, che la pubblicità disciplinata dall'art. 3 del decreto impugnato non sarebbe, come suppone la ricorrente, diversa dalla disciplina della pubblicazione dei prezzi, che l'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, demanda al decreto ministeriale e che è stata adottata con il decreto impugnato.
Da ultimo, l'Avvocatura dello Stato rileva che il rinvio al rd. l.n.2049 del 1935 e alla disciplina regionale, oltre ad essere "pleonastico, non ha certo la pretesa di conferire effetto normativa a leggi che già non l'abbiano e che siano come tali autonomamente applicabili".
4. In prossimità dell'udienza, tutte le ricorrenti hanno depositato memorie difensive, con le quali, muovendo dalle affermazioni svolte da questa Corte nella sentenza n. 188 del 1992, che ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, insistono per Raccoglimento dei ricorsi. Tutte le ricorrenti, infatti, rilevano, sia pure con diversità di accenti, che il decreto impugnato non si limita, così come richiesto dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, nell'interpretazione ad esso data da questa Corte, a prevedere le modalità di trasmissione dei dati relativi ai prezzi degli alberghi e delle altre strutture turistiche all'E.N.I.T., per la pubblicazione nell'annuario degli alberghi d'Italia ai fini della commercializzazione e della promozione di cui all'art. 3, secondo comma, lett. g), della legge n. 292 del 1990, ma contiene una disciplina della pubblicità dei prezzi che coinvolge, nella sostanza, medesimi aspetti considerati dal r.d.l. n. 2049 dei 1935.
In particolare, la Provincia di Bolzano, dopo aver evidenziato che alle esigenze dell'E.N.I.T. il decreto ministeriale impugnato fa un riferimento isolato, rileva che l'art. 5 è sintomatico della interferenza della disciplina ministeriale con le competenze provinciali, dal momento che le forme di pubblicità dei prezzi ivi disciplinate (cartellini e tabelle) sono strettamente funzionale all'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza, le quali spettano alla Provincia autonoma in base alle norme statutarie.
La Regione Toscana ribadisce che le disposizioni concernenti i prezzi minimi e massimi, le eccezioni alla praticabilità dei prezzi minimi, i criteri di determinazione dei prezzi complessivi e l'obbligo della comunicazione dell'eventuale cessione dell'esercizio o della cessazione dell'attività, eccedono dall'ambito delineato dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991.
La Provincia autonoma di Trento, a sua volta, rileva che il decreto impugnato disciplina, non solo la regolamentazione della trasmissione dei dati fra i soggetti preposti a livello periferico alla ricezione delle comunicazioni da parte degli operatori e il Ministro del turismo o l'E.N.I.T. ai soli fini della pubblicazione dell'annuario degli alberghi, ma proprio la fase della comunicazione da parte degli operatori "stabilendo il chi, il che cosa, e il come di tale fase (artt. 2, 3, 4 del d.m.)".
 
Considerato in diritto:
 
l. Le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Toscana hanno proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo del 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione). Le Province ritengono che il predetto decreto, in toto e in numerose sue disposizioni, sia lesivo della competenza di tipo esclusivo ad esse garantite dall'art. 8, n. 20, dello Statuto speciale (d.P.R.31 agosto 1972, n. 670) in materia di turismo e industria alberghiera, della competenza di tipo concorrente ad esse riconosciuta dall'art. 9, n. 7, dello stesso Statuto in materia di esercizi pubblici, nonché delle corrispondenti funzioni amministrative ad esse spettanti in base all'art. 16 del medesimo Statuto. La Provincia autonoma di Bolzano deduce, inoltre, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 5, terzo comma, la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 99, 100 e 101 dello Statuto, concernenti l'uso della lingua. La Regione Toscana, invece, sospetta che il decreto impugnato, in toto e in numerose sue disposizioni, leda le competenze in materia di turismo e industria alberghiera attribuite alle regioni a statuto ordinario dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e sia, inoltre, contrario agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Poiché i conflitti di attribuzione sollevati hanno ad oggetto il medesimo decreto ministeriale e si riferiscono a disposizioni identiche o fra loro connesse, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.
2. Vanno, innanzitutto, dichiarate inammissibili ovvero vanno re spinte le censure che tutte le ricorrenti hanno proposto nei confronti del decreto ministeriale in quanto tale.
Inammissibile é il profilo di pretesa lesività delle proprie competenze in materia di turismo e di industria alberghiera sollevato dalla Regione Toscana in relazione all'intero decreto in ragione della complessiva strumentalità del decreto stesso al fine, ritenuto incostituzionale, concernente l'istituzione di un regime di liberalizzazione dei prezzi alberghieri. Con la predetta censura, infatti, la Regione ricorrente fa valere, non già una pretesa illegittimità del decreto impugnato, ma l'asserita lesività delle proprie competenze conseguente alla norma legislativa che ha introdotto il regime di liberalizzazione delle tariffe alberghiere, lesività sulla cui infondatezza, peraltro, questa Corte si é già pronunziata con la sentenza n. 188 del 1992.
Infondate sono, invece, le censure che le Province autonome hanno rivolto all'intero decreto ministeriale sul presupposto che quest'ultimo sia espressione di un potere statale esercitato in materia di competenza esclusiva delle ricorrenti stesse.
Come afferma l'art. 1 del decreto impugnato, quest'ultimo costituisce la diretta attuazione della disposizione contenuta nell'art. 1, comma quarto, della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche). Tale disposizione prevede che "il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 2”, vale a dire relative ai prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere e ai prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive comunicati dagli operatori del settore alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano "ai soli fini della pubblicità di cui al regio decreto- legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni”.
Con la già ricordata sentenza n. 188 del 1992, con la quale é stata dichiarata la "non fondatezza nei sensi di cui in motivazione” delle censure sollevate nei confronti dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, questa Corte ha affermato che tale disposizione legislativa non é lesiva delle competenze regionali o provinciali in materia di turismo e di industria alberghiera soltanto nei limiti in cui i "fini della pubblicità” ivi menzionati siano interpretati come riferentisi alle finalità di pubblicazione delle tariffe nell'annuario ufficiale degli alberghi, pubblicazione la cui disciplina e la cui cura sono rimaste nell'ambito delle competenze riservate allo Stato anche dopo l'adozione dell'art. 56 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Pertanto, come ha precisato la stessa sentenza, in base al ricordato art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, "il Ministro del turismo e dello spettacolo é chiamato a stabilire, con un proprio decreto, le modalità con le quali i dati relativi ai prezzi degli alberghi e delle altre strutture turistiche ricettive dovranno essere trasmessi all'Enit, per essere pubblicati, a cura di questo ente, nell'annuario ufficiale degli alberghi, ai fini della commercializzazione e della promozione di cui all'art. 3, secondo comma, lettera g), della legge n. 292 del 1990”.
In quanto tale, l'adozione del decreto impugnato non può considerarsi lesiva delle competenze assicurate alle ricorrenti in materia di turismo e di industria alberghiera, salvo a verificare la compatibilità con i parametri costituzionali invocati di singole disposizioni contenute nel decreto stesso.
3. Palesemente non lesiva delle competenze assicurate dallo Statuto speciale alla Provincia autonoma di Bolzano é la disposizione contenuta nella parte finale dell'art. 2, primo comma, laddove, nello specificare le strutture alberghiere sulle quali grava l'obbligo di comunicazione dei prezzi, é precisato che quest'ultima deve avvenire "nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente che disciplina l'attività”. L'omissione dell'esplicito riferimento alla normativa provinciale non significa, infatti, come vorrebbe la ricorrente, che la disposizione impugnata intenda esentare dal rispetto delle norme sulla comunicazione dei prezzi stabilite dalla Provincia autonoma di Bolzano, per il fatto che, ove manchino esplicite o inequivoche affermazioni di esclusione del riferimento alla disciplina provinciale, quest'ultima, come nel caso in questione, deve ritenersi ricompresa nella generale menzione della "normativa regionale” contenuta nella disposizione impugnata.
4. Vanno altresì rigettate le censure che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno sollevato nei confronti dell'art. 3, primo comma, il quale dispone che gli alberghi e le strutture turistiche ricettive, specificati nell'articolo precedente, devono comunicare, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 4, i prezzi minimi e massimi dei servizi da essi prestati, sulla base di uno schema allegato allo stesso decreto.
Premesso che tale disposizione, come si é già precisato, concerne soltanto la pubblicazione dei dati sopra indicati nell'annuario ufficiale degli alberghi, la richiesta di comunicare i prezzi minimi e massimi non può avere influenza sul distinto obbligo di praticare prezzi minimi e massimi, obbligo la cui imposizione e il cui contenuto é oggetto delle competenze regionali o provinciali. Come si desume anche dal comma successivo dello stesso articolo - il quale dispone che "nel caso in cui venissero comunicati solo prezzi minimi o prezzi massimi, quelli comunicati saranno considerati come prezzi unici”-, la disposizione impugnata, letta congiuntamente con quella successiva, intende affermare che alla comunicazione dei prezzi minimi e massimi gli operatori saranno tenuti soltanto se avranno deciso, nel rispetto delle discipline regionali o provinciali, di praticare prezzi differenziati in relazione alle stagioni dell'anno o ad altri elementi significativi.
5. Vanno, invece, accolte le censure che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno proposto nei confronti dell'art. 3, terzo comma, il quale dispone che "i soggetti cui é fatto obbligo della comunicazione non possono praticare prezzi superiori ai massimi (...), né inferiori ai minimi”, salvo le eccezioni espressamente previste dalla stessa disposizione per i gruppi organizzati composti da almeno dieci persone, gli ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a quindici giorni, i bambini al di sotto di sei anni, le guide, gli accompagnatori e gli interpreti al seguito dei gruppi organizzati precedentemente definiti.
La disposizione impugnata, la quale riproduce parte dell'art . 9 del regio decreto- legge 24 ottobre 1935, n. 2049, si colloca al di fuori dei limiti di competenza che l'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991 determina in relazione al potere ministeriale di regolamentazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture alberghiere. Essa, infatti, impone un divieto agli operatori del settore che, contenuto originariamente nel ricordato art. 9 del regio decreto- legge n. 2049 del 1935, é attualmente inerente a una materia che, come questa Corte ha precisato nella sentenza n.188 del 1992, é stata demandata alle regioni e alle province autonome. Con le competenze costituzionalmente spettanti a queste ultime la disposizione impugnata interferisce illegittimamente, sicché, in relazione ad essa, deve dichiararsi la non spettanza allo Stato della competenza a stabilire, con decreto ministeriale, il predetto divieto.
6. Analogamente lesivo delle competenze costituzionalmente affida te alla Provincia autonoma di Trento e alla Regione Toscana é l'art. 3, terzo comma, il quale dispone che "qualora venga praticato un prezzo complessivo, questo non potrà essere superiore alla somma dei prezzi comunicati per i singoli servizi offerti”. Similmente a quanto affermato nel punto precedente della motivazione, si deve riconoscere che la disposizione impugnata prevede un obbligo per gli operatori del settore che non rientra nelle materie riservate allo Stato e, più precisamente, negli oggetti assegnati al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo, dal momento che, come é stato precisato nella sentenza n. 188 del 1992, inerisce a materie affidate alle regioni e alle province autonome.
7. Vanno, invece, rigettate le censure che tutte le ricorrenti hanno sollevato nei confronti dei primi due commi dell'art. 4 e quelle che la Provincia autonoma di Trento e la Regione Toscana hanno proposto anche nei confronti del comma quinto dello stesso art. 4.
Le disposizioni appena indicate concernono alcune modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi, che, collegandosi a una disposizione di legge relativa alla comunicazione dei prezzi medesimi ai fini della loro pubblicazione nell'annuario ufficiale degli alberghi, attengono a una materia riservata allo Stato e, in particolare, al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo (v. sent. n.188 del 1992). É sotto questa luce che deve intendersi, pertanto, la fissazione dei termini ivi indicati o la predeterminazione delle modalità di comunicazione, le quali non sono dirette a interferire con le distinte "denunce” che gli operatori del settore sono tenuti a fare alle regioni e alle province autonome in riferimento alla disciplina dei prezzi da queste ultime predisposto. Ed anche la comunicazione dei prezzi per il tramite delle regioni o delle province autonome - o per il tramite degli enti dalle stesse delegati, sempreché queste ultime abbiano deciso, nella loro autonomia, di effettuare tale delega-va considerata come una forma di cooperazione, pienamente rientrante nei limiti costituzionalmente prefissati in relazione ad essa (v. sent. n.188 del 1992).
8. Meritano, invece, l'accoglimento le censure che tutte le ricorrenti hanno proposto nei confronti dell'art. 4, quarto comma, e nei confronti del terzo comma dello stesso articolo, nella parte in cui prevede che una copia vidimata della comunicazione rimane ai competenti uffici pubblici (regionali o provinciali) e una viene restituita al soggetto interessato.
La prima delle disposizioni riferite contiene, infatti, un obbligo di comunicazione dei prezzi a carico degli operatori del settore che non può essere finalizzato alla pubblicazione dei prezzi nell'annuario ufficiale degli alberghi, curata dall'Enit, poiché, mentre la trasmissione dei dati ai fini di tale pubblicazione deve avvenire, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge n. 284 del 1991, entro il 1o marzo e il 1o ottobre di ogni anno, quella prevista dalla disposizione impugnata é invece fissata a trenta giorni dall'apertura del nuovo esercizio o dalla cessione o dalla cessazione dell'attività. É, dunque, evidente che la disposizione esaminata interferisce illegittimamente con la disciplina delle , di spettanza regionale o provinciale (v. sent. n. 188 del 1992).
Per questo stesso motivo deve essere considerata eccedente dai limiti di competenza prefissati dall'art. 1, quarto comma, della legge n. 284 del 1991, in relazione al potere di regolamentazione del Ministro del turismo e dello spettacolo esercitato con il decreto impugnato, anche la previsione contenuta nell'art. 4, terzo comma, per la quale una copia vidimata della comunicazione rimane agli uffici regionali o provinciali competenti e un'altra viene restituita all'interessato.
Ancora per le medesime ragioni ora espresse vanno accolte le censure che le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione Toscana hanno sollevato nei confronti dell'art. 5, primo e secondo comma, che impongono agli operatori del settore di esporre la tabella dei prezzi nell'ufficio di ricevimento degli ospiti e il cartellino dei prezzi nel luogo di prestazione dei servizi.
Anche in tal caso, infatti, le previsioni considerate eccedono palesemente dalla finalità della pubblicazione nell'annuario ufficiale degli alberghi.
9. Lesive delle competenze assicurate dallo Statuto speciale alla Provincia autonoma di Bolzano sono anche la disposizione contenuta nell'art.5, terzo comma, e quelle contenute nell'art.6. La prima stabilisce che "la tabella ed il cartellino dei prezzi recanti le indicazioni relative in italiano, inglese, francese e tedesco sono predisposti secondo le indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti delegati”. Le altre, invece, conferiscono alle province autonome la vigilanza sull'osservanza dei prezzi e il relativo regime sanzionatorio. In ambedue i casi, infatti, si opera un conferimento di competenze o, comunque, una disciplina delle stesse-peraltro già spettanti alle regioni e alle province autonome in base alla legge - attraverso un atto, il decreto ministeriale, affatto inidoneo allo scopo (v.sentt. nn. 349 e 465 del 1991).
10. Vanno, infine, respinte le censure mosse dalla Provincia autonoma di Trento all'art. 8, il quale dispone che "per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto e in quanto compatibile con la normativa di cui alla legge 25 agosto 1991, n.284, si rinvia al regio decreto- legge 24 ottobre 1935, n. 2049, e successive modificazioni, ed alla legislazione regionale di riferimento”. Non si può dubitare, infatti, che il richiamo alle disposizioni contenute nel regio decreto- legge n. 2049 del 1935 deve essere inteso come riferentesi soltanto alle disposizioni regolanti gli oggetti conservati alla competenza dello Stato, con esclusione, pertanto, dei profili connessi alla disciplina dei prezzi e delle "denunce” di competenza delle regioni e delle province autonome.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 (Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione), nel suo complesso;
dichiara che spetta allo Stato stabilire, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, le modalità di cui agli artt. 2, primo comma, 3, primo comma, 4, primo, secondo e terzo comma, limitatamente agli adempimenti ivi previsti e finalizzati all'inoltro all'E.N.I.T. della documentazione necessaria per la pubblicazione nell'annuario, e 8 del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e, conseguentemente, rigetta i ricorsi per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe;
dichiara che non spetta allo Stato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, stabilire le modalità di cui agli artt. 3, terzo e quarto comma, 4, terzo comma, limitatamente alle copie vidimate non destinate all'E.N.I.T., e quarto comma, Le 5L , del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 16 ottobre 1991 e conseguentemente annulla in parte qua il suddetto decreto.
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