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Corte costituzionale - Sentenza N. 288 del 12.11.1985
Occupazione d'urgenza di area di pertinenza di strada statale, occorrente per la realizzazione di programma di edilizia agevolata - Cessazione della materia del contendere

Sentenza (12 novembre) 15 novembre 1985, n. 288; Pres. Paladin – Rel. Saja
 
Ritenuto in fatto:  1. Con decreto del 16 maggio 1978 n. 1868 il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano autorizzava l'occupazione d'urgenza, per la realizzazione di un programma di edilizia agevolata, tra l'altro di un'area di pertinenza di una strada statale. La Presidenza del Consiglio dei ministri ricorreva con atto del 17 luglio 1978 (reg. ric. n. 19 del 1978) contro questo provvedimento, sollevando conflitto d'attribuzione tra Stato e Provincia. Quanto all'ammissibilità, la ricorrente osservava che un ente di rilevanza costituzionale, quale la Provincia di Bolzano, aveva leso un'attribuzione statale, e che ciò dava luogo ad un conflitto rientrante nella previsione dell'art. 134 Cost. Nel merito, la Presidenza del Consiglio deduceva che, a norma dell'art. 823 c.c., i beni demaniali, essendo inalienabili, non erano suscettibili di espropriazione per pubblica utilità né di occupazione d'urgenza, salvo che fosse intervenuto un atto che ne mutasse la destinazione.
2. La Presidenza del Consiglio sollevava analoghi conflitti di attribuzione con ricorsi diretti: a) contro il decreto n. 1 in data 14 aprile 1978, con cui il Sindaco di Portovenere, delegato dalla Regione Liguria, aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza, per la realizzazione di un programma di edilizia agevolata, di un'area demaniale occupata da un deposito di munizioni del Ministero della difesa-aeronautica (reg. ric. n. 20 del 1978); b) contro il decreto n. 4476 in data 21 giugno 1978, emesso, per gli stessi motivi e in base alla medesima competenza delegata, dal Sindaco di Ventimiglia e relativo ad un'area del demanio ferroviario (reg. ric. n. 23 del 1978).
Quanto all'ammissibilità, la ricorrente osservava versarsi in ipotesi di conflitto di attribuzione perché i detti sindaci avevano agito non come organi comunali bensì quali delegati della Regione, alla quale continuavano ad appartenere le funzioni esercitate in base alla delega. Nel merito, le doglianze facevano riferimento agli stessi argomenti del suindicato ricorso n. 19 del 1978.
Si costituiva solo la Provincia di Bolzano, ma oltre il termine di cui agli artt. 41 e 25 l.n. 87 del 1953.
3. Successivamente, l'Avvocatura dello Stato depositava documenti da cui risultava l'annullamento degli impugnati provvedimenti da parte delle stesse autorità comunali che li avevano emessi.
Anche il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, con decreto n. 3387 del 5 maggio 1981, annullava il suindicato decreto di occupazione d'urgenza n. 1868 del 16 maggio 1978.
 
Considerato in diritto: 1. Come enunciato in narrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorsi per conflitto di attribuzione rispetto:
1) al D.P.G.P. 16 maggio 1978 n. 1868, della Provincia autonoma di Bolzano, che aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza, per la realizzazione di un programma di edilizia agevolata, di un'area che costituiva pertinenza della strada statale n. 49 di Val Pusteria;
2) al decreto 14 aprile 1978 n. 1 con il quale il sindaco di Portovenere, delegato dalla Regione Liguria, aveva disposto la occupazione d'urgenza, per un fine analogo, di un bene del demanio (militare) statale;
3) al decreto 21 giugno 1978 n. 4476 mediante il quale, al medesimo fine, il sindaco di Ventimiglia, anch'egli delegato dalla Regione Liguria, aveva autorizzato l'occupazione d'urgenza di un'area appartenente al demanio (ferroviario) statale.
Ad avviso del Presidente del Consiglio detti provvedimenti invadono la sfera di competenza, costituzionalmente garantita, spettante allo Stato rispetto ai suoi beni pubblici; competenza alla quale le Regioni, sia che provvedano direttamente sia che agiscano attraverso altri enti da esse delegati, devono conformarsi.
2. Data l'identità della materia i tre ricorsi vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. Ciò posto, osserva la Corte che i suindicati atti, impugnati dallo Stato, sono stati tutti annullati dalle autorità che li avevano emessi, avendo a ciò provveduto la Provincia di Bolzano nonché, nell'indicata qualità di delegati della Regione Liguria, i sindaci di Portovenere e Ventimiglia.
L'intervenuto annullamento con la conseguente eliminazione ex tunc degli effetti degli atti suddetti fa venire meno, come concordemente le parti hanno riconosciuto in udienza, le controversie tra le medesime insorte.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi (Reg. Confl. nn. 19, 20 e 23 del 1978), dichiara cessata la materia del contendere