(1) Con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, il compenso individuale accessorio stabilito dall’articolo 27, comma 2, del Testo Unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003 in euro 49,60 mensili lordi confluisce nella retribuzione professionale provinciale, di cui al comma 2.
(2) A tutto il personale docente ed educativo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è corrisposta una retribuzione professionale provinciale per dodici mensilità. Nei casi di assenza per malattia la retribuzione professionale provinciale è assoggettata alla disciplina prevista dall’articolo 12, comma 4, dell’allegato 4 del Testo Unico dei contratti collettivi provinciali per il personale docente e educativo delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, la retribuzione professionale provinciale è ridotta nella stessa misura. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra o del personale a part-time, la predetta retribuzione professionale provinciale è liquidata in rapporto all’orario risultante dal contratto individuale.
(3) A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l’importo della retribuzione professionale provinciale, compreso l’importo del compenso individuale accessorio previsto dal comma 1, ammonta a 2.277,60 euro lordi.
(4) A decorrere dal 1° gennaio 2023 l’importo della retribuzione professionale provinciale, compreso l’importo del compenso individuale accessorio previsto dal comma 2, ammonta a 1.944,00 euro lordi annui.
(5) La retribuzione professionale provinciale è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori. Non è utile né ai fini della 13.ma mensilità né ai fini del trattamento di fine rapporto; è invece utile ai fini del trattamento di quiescenza.