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Delibera 28 febbraio 2023, n. 180
Criteri per la concessione di aiuti per le spese di gestione dei consorzi di bonifica e per la manutenzione ordinaria e l’esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale

Allegato

Criteri per la concessione di aiuti per le spese di gestione dei consorzi di bonifica e per la manutenzione ordinaria e l’esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, e dell’articolo 31, comma 5, della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, la concessione di contributi ai consorzi di bonifica per le spese di gestione nonché per la manutenzione ordinaria e l’esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale.

Art. 2
Beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono i consorzi di bonifica di primo grado ai sensi dell’articolo 862 del Codice civile che operano nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 3
Definizioni

1. Ai fini dei presenti criteri si intende per:

a) „fossi di bonifica“: fossi di drenaggio per acque superficiali di cui all’elenco delle opere di bonifica di competenza provinciale e la cui gestione è stata affidata ai consorzi di bonifica competenti per territorio con deliberazione della Giunta provinciale 27 gennaio 2015 n. 106. I fossi di bonifica sono suddivisi in tre categorie:

1) fossi, per i quali il deflusso dell'acqua nell’Adige non avviene necessariamente in modo naturale, ma viene assicurato in caso di necessità con l'ausilio di stazioni di pompaggio o di idrovore,

2) fossi con una larghezza media superiore a sei metri sprovvisti dell'eventuale supporto di stazioni di pompaggio o di idrovore,

3) fossi con una larghezza media fino a sei metri, sprovvisti dell’'eventuale supporto di stazioni di pompaggio o di idrovore.

b) „Impianti di irrigazione“: approvvigio-namento idrico collettivo, che garantisce un'adeguata fornitura di acqua ai terreni agricoli mediante impianti per i quali esiste una concessione idrica intestata al consorzio di bonifica competente per il territorio;

c) "Idrovore e stazioni di pompaggio": impianti per il sollevamento dell’acqua per la bonifica idraulica e la protezione civile, comprendenti le apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche e le opere edili.

Art. 4
Spese ammissibili

1. Sono ammesse ad aiuto le seguenti spese:

a) spese di gestione sotto forma di costi per il personale amministrativo dipendente dei consorzi di bonifica;

b) costi per la manutenzione ordinaria e l’esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale, limitatamente ai fossi di bonifica di competenza provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), dei presenti criteri e agli impianti di irrigazione collettivi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), dei presenti criteri.

Art. 5
Tipologia e ammontare dell’aiuto

1. L’aiuto è concesso sotto forma di contributo per spese correnti e ammonta al 45 per cento delle spese ammissibili per il personale amministrativo dipendente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), dei presenti criteri.

2. Il contributo per la manutenzione ordinaria e l’esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) dei presenti criteri, ammonta al 100 per cento dei costi;

3. Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità dei fondi necessari per l'erogazione dei contributi ai consorzi nella misura di cui sopra, i singoli contributi sono ridotti proporzionalmente.

Art. 6
Determinazione delle spese ammesse

1. Le spese per il personale amministrativo non possono oltrepassare, tenuto anche conto dell'impiego a tempo pieno o parziale, le spese per le categorie di personale dell'amministrazione provinciale indicate nella tabella 1. Fatta eccezione per il/la direttore/direttrice, le spese ammissibili per il personale amministrativo dipendente non possono oltrepassare le spese corrispondenti a un numero di dipendenti determinato in base alla superficie agricola utilizzata, espressa in ettari, del comprensorio consortile e risultante dal sistema informativo agricolo e forestale ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 9 marzo 2007, n. 22, con l’esclusione delle superfici forestali, dei pascoli e degli alpeggi. Il numero di dipendenti viene calcolato nel modo seguente:

a) 1 dipendente fino a 2.000 ettari,

b) 2,5 dipendenti da 2.000 a 4.000 ettari,

c) 5 dipendenti da 4.000 a 6.000 ettari,

d) 7 dipendenti da 6.000 a 8.000 ettari,

e) oltre i 8.000 ettari ulteriori 0,5 dipendenti ogni 1.000 ettari aggiuntivi.

Qualora il numero dei dipendenti effettivi del consorzio fosse superiore rispetto ai limiti massimi di riferimento sopra indicati, vengono considerate le figure professionali superiori.

2. I costi per la manutenzione ordinaria e l’esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale sono determinati annualmente per le singole categorie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e per le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), dei presenti criteri dalla Commissione Tecnica ai sensi della legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche.

Art. 7
Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto, redatte sul modulo appositamente predisposto, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento e contenere le seguenti indicazioni:

a) la denominazione del consorzio di bonifica;

b) l’elenco delle opere di bonifica ai sensi dell’articolo 3, comma1, dei presenti criteri per le quali si richiede il contributo;

c) l’elenco del personale amministrativo con relativa figura professionale, e l’indicazione se si tratta di impiego a tempo pieno o parziale; in quest’ultimo caso va indicata la relativa percentuale.

2. Viene presa in considerazione esclusi-vamente l'attività svolta entro l'anno di riferimento. In casi eccezionali e motivati possono essere successivamente presentate ulteriori domande per attività precedentemente non previste; in questo caso l'inizio delle attività deve essere successivo alla data di presentazione della domanda.

Art. 8
Istruttoria e approvazione

1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta.

2. Le domande incomplete o che non soddisfano tutti i requisiti devono essere perfezionate entro un termine massimo di 30 giorni dalla relativa richiesta scritta. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti sono archiviate d’ufficio.

3. Dopo la verifica dell’ammissibilità e congruità delle spese preventivate nelle domande presentate, le domande di aiuto sono approvate e ammesse a finanziamento.

Art. 9
Anticipo e liquidazione del contributo

1. I richiedenti possono chiedere l'erogazione di un anticipo pari all’80 per cento dell'ammontare del contributo concesso.

2. La liquidazione del contributo concesso o, qualora sia stato erogato un anticipo, il pagamento del saldo, avviene su presentazione da parte dei consorzi della relativa domanda corredata di una dichiarazione riguardante l’ammontare delle spese effettivamente sostenute, ed in riferimento alle spese per il personale di una documentazione delle spese effettivamente sostenute e dopo che l'ufficio competente ha valutato la loro ammissibilità al finanziamento.

Art. 10
Revoca

1. Se in sede di verifica della documentazione di spesa presentata per la liquidazione dell’aiuto o del saldo, nel caso in cui sia stato erogato un anticipo, viene accertata la mancanza dei requisiti per la concessione dell’aiuto con riferimento a singole spese nel relativo periodo, è disposta la revoca parziale dell’aiuto per un importo corrispondente e l’aiuto è ridotto in proporzione. Eventuali importi già liquidati devono essere restituiti, maggiorati degli interessi legali maturati dalla data dell’erogazione.

2. Se è stato erogato un anticipo e l’aiuto viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore rispetto all’ammontare del saldo, il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente alla parte dell’anticipo su cui incide la decurtazione dell’aiuto, maggiorata degli interessi legali maturati dalla sua erogazione.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, o in caso di omissione di informazioni dovute, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 11
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la Ripartizione provinciale Agricoltura effettua annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle iniziative agevolate.

2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio competente per la liquidazione del contributo e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

3. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

4. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 12
Clausola di salvaguardia

1. La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni e programmi del bilancio finanziario provinciale.

Art. 13
Norme transitorie

Limitatamente all’anno di riferimento 2023, le domande di aiuto possono essere presentate entro 30 giorni a partire dal giorno dopo la pubblicazione dei presenti criteri nel Bollettino della Regione, fermo restando che saranno ammesse a contributo soltanto le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto.

Tabelle 1 / Tabella 1

Berufsbilder in den

Bonifizierungskonsortien

Entsprechendes Berufsbild in der Landesverwaltung

Funktionsebene

Dienstalter (Jahre)

Funtkionszulage- koeffizient

Figure professionali nei consorzi di bonifica

Profilo professionale

corrispondente nell’Amministrazione provinciale

Qualifica funzionale

Anzianità (anni)

Coefficiente indennità di funzione

Direktor/in

Direttore/Direttrice

Amtsdirektor/in

Direttore/Direttrice d’ufficio

VIII

10

0,9

Techniker/in mit Berufsbefähigung

Tecnico/Tecnica con abilitazione professionale

Diplom-Agrartechniker/in

Perito agrario/Perita agraria

VII

10

 

Buchalter/in

Contabile

Buchalter/in

Contabile

VI

10

 

Sekretär/in

Segretario/Segretaria

Qualifizierter/e

Sekretaratsassistent/in

Assistente di segreteria  qualificato/a

V

10

 

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 6
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 25
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 26
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 27
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 28
ActionAction Delibera 10 gennaio 2023, n. 30
ActionAction Delibera 17 gennaio 2023, n. 31
ActionAction Delibera 17 gennaio 2023, n. 44
ActionAction Delibera 24 gennaio 2023, n. 58
ActionAction Delibera 24 gennaio 2023, n. 59
ActionAction Delibera 24 gennaio 2023, n. 71
ActionAction Delibera 24 gennaio 2023, n. 72
ActionAction Delibera 31 gennaio 2023, n. 74
ActionAction Delibera 31 gennaio 2023, n. 84
ActionAction Delibera 31 gennaio 2023, n. 99
ActionAction Delibera 7 febbraio 2023, n. 122
ActionAction Delibera 7 febbraio 2023, n. 124
ActionAction Delibera 7 febbraio 2023, n. 125
ActionAction Delibera 7 febbraio 2023, n. 126
ActionAction Delibera 14 febbraio 2023, n. 139
ActionAction Delibera 14 febbraio 2023, n. 143
ActionAction Delibera 14 febbraio 2023, n. 144
ActionAction Delibera 28 febbraio 2023, n. 161
ActionAction Delibera 28 febbraio 2023, n. 177
ActionAction Delibera 28 febbraio 2023, n. 179
ActionAction Delibera 28 febbraio 2023, n. 180
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 28 febbraio 2023, n. 181
ActionAction Delibera 7 marzo 2023, n. 183
ActionAction Delibera 7 marzo 2023, n. 186
ActionAction Delibera 7 marzo 2023, n. 192
ActionAction Delibera 7 marzo 2023, n. 193
ActionAction Delibera 14 marzo 2023, n. 215
ActionAction Delibera 14 marzo 2023, n. 216
ActionAction Delibera 14 marzo 2023, n. 219
ActionAction Delibera 14 marzo 2023, n. 220
ActionAction Delibera 14 marzo 2023, n. 222
ActionAction Delibera 14 marzo 2023, n. 225
ActionAction Delibera 20 marzo 2023, n. 240
ActionAction Delibera 20 marzo 2023, n. 242
ActionAction Delibera 20 marzo 2023, n. 245
ActionAction Delibera 28 marzo 2023, n. 265
ActionAction Delibera 28 marzo 2023, n. 271
ActionAction Delibera 28 marzo 2023, n. 274
ActionAction Delibera 4 aprile 2023, n. 292
ActionAction Delibera 4 aprile 2023, n. 294
ActionAction Delibera 4 aprile 2023, n. 310
ActionAction Delibera 4 aprile 2023, n. 313
ActionAction Delibera 4 aprile 2023, n. 314
ActionAction Delibera 18 aprile 2023, n. 330
ActionAction Delibera 18 aprile 2023, n. 342
ActionAction Delibera 18 aprile 2023, n. 343
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ActionAction Delibera 16 maggio 2023, n. 415
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ActionAction Delibera 23 maggio 2023, n. 428
ActionAction Delibera 23 maggio 2023, n. 440
ActionAction Delibera 23 maggio 2023, n. 443
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ActionAction Delibera 1 agosto 2023, n. 653
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ActionAction Delibera 8 agosto 2023, n. 672
ActionAction Delibera 8 agosto 2023, n. 677
ActionAction Delibera 8 agosto 2023, n. 681
ActionAction Delibera 22 agosto 2023, n. 703
ActionAction Delibera 22 agosto 2023, n. 707
ActionAction Delibera 29 agosto 2023, n. 717
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ActionAction Delibera 12 settembre 2023, n. 787
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ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 811
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 814
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 816
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 817
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 820
ActionAction Delibera 26 settembre 2023, n. 825
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 831
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 835
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 841
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 843
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 844
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 845
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 846
ActionAction Delibera 3 ottobre 2023, n. 849
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 862
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 869
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 870
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 871
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 887
ActionAction Delibera 10 ottobre 2023, n. 889
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ActionAction Delibera 17 ottobre 2023, n. 902
ActionAction Delibera 17 ottobre 2023, n. 904
ActionAction Delibera 17 ottobre 2023, n. 905
ActionAction Delibera 24 ottobre 2023, n. 934
ActionAction Delibera 24 ottobre 2023, n. 944
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 948
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 949
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 954
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 955
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 956
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 963
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 964
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 979
ActionAction Delibera 7 novembre 2023, n. 982
ActionAction Delibera 14 novembre 2023, n. 986
ActionAction Delibera 14 novembre 2023, n. 987
ActionAction Delibera 14 novembre 2023, n. 990
ActionAction Delibera 14 novembre 2023, n. 992
ActionAction Delibera 14 novembre 2023, n. 1007
ActionAction Delibera 21 novembre 2023, n. 1027
ActionAction Delibera 21 novembre 2023, n. 1028
ActionAction Delibera 28 novembre 2023, n. 1038
ActionAction Delibera 28 novembre 2023, n. 1047
ActionAction Delibera 5 dicembre 2023, n. 1072
ActionAction Delibera 5 dicembre 2023, n. 1073
ActionAction Delibera 5 dicembre 2023, n. 1080
ActionAction Delibera 5 dicembre 2023, n. 1081
ActionAction Delibera 5 dicembre 2023, n. 1090
ActionAction Delibera 12 dicembre 2023, n. 1100
ActionAction Delibera 12 dicembre 2023, n. 1103
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1113
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1129
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1132
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1138
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1139
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1140
ActionAction Delibera 19 dicembre 2023, n. 1143
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