(1) Il presente regolamento stabilisce, in esecuzione di quanto previsto dall’allegato E, punto E1, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, e successive modifiche, di seguito nominata “legge”, i criteri qualitativi per l’elaborazione dei piani di attuazione, sulla base dei quali può essere presentata una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli interventi di nuova costruzione.
(1) La base per il piano di attuazione è costituita, oltre che da quanto previsto all’articolo 57, comma 4, della legge, da un concetto di sviluppo urbano, architettonico e paesaggistico complessivo, i cui contenuti vincolanti sono trasferiti in uno o più piani normativi che comprendono la pianificazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e le relative norme di attuazione.
(1) Per i corpi di fabbrica/le costruzioni devono essere definiti:
(1) Dal punto di vista estetico, per i corpi di fabbrica/le costruzioni devono essere definiti:
(1) Per lo spazio aperto devono essere definiti:
(1) Ai fini del presente regolamento è utilizzata la legenda unificata di cui all’allegato A.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.