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q) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2023, n. 61)
Criteri qualitativi per i piani di attuazione ai sensi dell’allegato E, punto E1), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9

1)
Pubblicato nel B.U. 2 marzo 2023, n. 9.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento stabilisce, in esecuzione di quanto previsto dall’allegato E, punto E1, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, recante “Territorio e paesaggio”, e successive modifiche, di seguito nominata “legge”, i criteri qualitativi per l’elaborazione dei piani di attuazione, sulla base dei quali può essere presentata una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli interventi di nuova costruzione.

Art. 2 (Contenuti del piano d’attuazione)

(1) La base per il piano di attuazione è costituita, oltre che da quanto previsto all’articolo 57, comma 4, della legge, da un concetto di sviluppo urbano, architettonico e paesaggistico complessivo, i cui contenuti vincolanti sono trasferiti in uno o più piani normativi che comprendono la pianificazione degli spazi pubblici, delle aree verdi e le relative norme di attuazione.

Art. 3 (Contenuti di natura tecnica)

(1) Per i corpi di fabbrica/le costruzioni devono essere definiti:

  1. la tipologia degli edifici, la distribuzione planivolumetrica, gli ingressi e il numero dei piani;
  2. le quote dei piani interrati e fuori terra, le quote di gronda e di colmo in relazione alla quota zero da definire nello spazio pubblico;
  3. gli allineamenti verso lo spazio pubblico e il limite di massima edificazione con indicazione di possibili lievi scostamenti;
  4. le destinazioni d’uso dei corpi di fabbrica e dei piani dell'edificio.

Art. 4 (Contenuti di natura estetica)

(1) Dal punto di vista estetico, per i corpi di fabbrica/le costruzioni devono essere definiti:

  1. la forma del tetto, la direzione delle falde e la tipologia di facciata, come per esempio facciata con aperture, facciata continua;
  2. la forma e la tipologia degli elementi aggiuntivi come bovindi, balconi, sporgenze della facciata, logge, abbaini;
  3. i materiali da costruzione e lo spettro di colori degli elementi di facciata trasparenti e non trasparenti, eventualmente distinti per zoccolo, zona centrale e tetto.

Art. 5 (Spazi aperti)

(1) Per lo spazio aperto devono essere definiti:

  1. la conformazione del terreno nonché eventuali lavori di movimento terra e opere di sostegno, se necessari;
  2. gli accessi e tutte le opere strutturali situate tra spazio pubblico e privato, come porticati, coperture, edifici annessi, impianti di ventilazione;
  3. la tipologia e la sistemazione degli spazi aperti privati e pubblici, come pavimentazioni, aree verdi con costruzioni interrate, aree verdi profonde, giardini privati e comuni, aree gioco, parcheggi, aree ecologiche, aree per i contenitori dei rifiuti;
  4. le delimitazioni, come muri perimetrali, recinzioni, cancelli, siepi;
  5. la connessione con le strutture di verde pubblico e privato adiacenti.

Art. 6 (Legenda unificata)

(1) Ai fini del presente regolamento è utilizzata la legenda unificata di cui all’allegato A.

Art. 7 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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