(1) Il punto 11 della lettera C) dell’allegato D del decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35, è così sostituito:
“11. nel rispetto delle limitazioni stabilite dalla Giunta provinciale possono essere utilizzati prodotti fitosanitari. È vietata la pulizia esterna delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari;”.
(2) Il punto 2 della lettera C) dell’allegato E del decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35, è così sostituito:
“2. nel rispetto delle limitazioni stabilite dalla Giunta provinciale possono essere utilizzati prodotti fitosanitari;”.
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.