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Delibera 30 dicembre 2022, n. 1033
Criteri per la concessione di aiuti per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio pubblico di rimozione e distruzione dei capi morti (Revoca della deliberazione n. 1580 del 23 dicembre 2014)

...omissis...

1. di approvare gli allegati criteri per la concessione di aiuti per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio pubblico di rimozione e distruzione dei capi morti.

2. di revocare la propria delibera n. 1580 del 23 dicembre 2014 a partire dal 1° gennaio 2023,

3. di trasmettere alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 2022/2472, entro 20 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del presente regime d’aiuti, una sintesi delle informazioni relative al medesimo.

4. Per l’anno 2023 le domande di contributo devono essere presentate entro 20 giorni lavorativi dalla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, letto in combinato disposto con l’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Allegato

Criteri per la concessione di aiuti per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio pubblico di rimozione e distruzione dei capi morti

1. Ambito di applicazione

1.1 I presenti criteri disciplinano, in attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera c) della legge provinciale 14 dicembre 1999, n. 10, e successive modifiche, la concessione di aiuti per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio pubblico di rimozione e distruzione di capi morti. Gli aiuti vengono erogati sotto forma di servizi sovvenzionati.

1.2 Nel presente regime di aiuti non rientrano gli aiuti per i capi morti a favore di operatori attivi nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli e gli aiuti per i costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli.

1.3 Il presente regime di aiuti soddisfa le condizioni di cui all’articolo 27, paragrafi 2, lettere c), d) ed f), 3 e 4 del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 327 del 21.12.2022, e non è pertanto soggetto all’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. Beneficiari

2.1 Beneficiaria del presente regime di aiuti, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, e successive modifiche, è l’Associazione provinciale delle Organizzazioni Zootecniche Altoatesine, di seguito chiamata Associazione.

2.2 Beneficiari finali dei presenti aiuti sono microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione agricola primaria che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro.

2.3 Gli aiuti non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori.

2.4 È escluso il pagamento di un aiuto individuale a favore di un’organizzazione destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

3. Spese ammesse

3.1 Le spese ammesse a finanziamento per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio di rimozione e distruzione dei capi morti concernono:

• i costi per la rimozione dei capi morti,

• i costi per la distruzione dei capi morti.

3.2 Le spese ammissibili comprendono:

• le spese per l’amministrazione necessaria per l’organizzazione del servizio,

• le spese per le prestazioni rese da terzi per l’espletamento del servizio di rimozione e distruzione delle carcasse.

4. Tipologia e ammontare dell’aiuto

4.1 Il finanziamento delle spese per l’organizzazione e l’esecuzione del servizio di rimozione e distruzione dei capi morti avviene mediante concessione di un contributo.

4.2 Il contributo ammonta:

• fino al 100% dei costi per la rimozione dei capi morti,

• fino a 75% dei costi per la distruzione delle carcasse,

• fino al 100% dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti, quando esiste l’obbligo di effettuare i test TSE su detti capi.

4.3 Qualora nell’esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l’erogazione dei contributi all’Associazione nella misura di cui al comma 1, l’ammontare dei contributi a favore della stessa è ridotto proporzionalmente, salva la possibilità di integrazione in caso di nuova disponibilità di fondi.

5. Presentazione della domanda

5.1 Le domande di contributo, redatte sul modulo predisposto devono essere presentate al Servizio veterinario provinciale entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

5.2 Alla domanda deve essere allegato un preventivo di spesa per il periodo di riferimento.

5.3 Il Servizio veterinario provinciale procede alla verifica sull’ammissibilità a contributo delle spese preventivate nonché alla valutazione della loro congruità.

6. Obblighi

6.1 La concessione del contributo comporta per il beneficiario l’obbligo di attenersi nell’esecuzione del servizio pubblico di rimozione e distruzione dei capi morti oltre che ai principi contenuti nella succitata legge provinciale, alle prescrizioni ed ai divieti introdotti dalla normativa di settore sia nazionale che comunitaria nonché alle prescrizioni impartite allo scopo dal direttore del Servizio veterinario provinciale.

6.2 Il beneficiario del contributo si impegna inoltre a garantire la rimozione dei capi morti entro 24 ore dal ricevimento della segnalazione, dal lunedì al venerdì nonché nel periodo estivo durante tutta la settimana, compresi i giorni festivi.

7. Anticipo e liquidazione dell’aiuto

7.1 L’Associazione può chiedere l’erogazione di un anticipo pari al 50% dell’ammontare del contributo concesso sulla base del preventivo di spesa.

7.2 Prima di presentare la richiesta di liquidazione per il restante 50% dell’aiuto concesso, l’Associazione deve presentare adeguata documentazione inerente alla spesa ammessa a contributo a copertura dell’anticipo erogato.

7.3 La liquidazione del contributo concesso o del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo, avviene previa verifica della regolarità da parte del Servizio veterinario provinciale della documentazione inerente alla spesa ammessa.

8. Revoca del contributo

8.1 Se in occasione della verifica della documentazione di spesa presentata al fine della liquidazione del contributo ovvero del saldo, qualora sia stato erogato un anticipo, è accertata la mancanza dei presupposti per la concessione del contributo in riferimento a singole spese nel relativo periodo, la Associazione decade dall’agevolazione concessa per un importo corrispondente a tali spese e il contributo è ridotto in proporzione.

8.2 Se è stato erogato un anticipo e sulla base della presentazione della documentazione definitiva di spesa viene ammesso a finanziamento un ammontare minore di spesa rispetto a quello calcolato per l’erogazione dell’anticipo, il beneficiario è tenuto a restituire l’aiuto indebitamente percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data di erogazione del contributo.

8.3 Se invece, in occasione o dopo la liquidazione del contributo, è accertata la mancanza dei presupposti per la loro concessione, il beneficiario decade dal contributo e, qualora in parte già erogato, deve restituirlo maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data di erogazione del contributo.

8.4 In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

9. Controlli

9.1 Ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della legge provinciale del 22 ottobre 1993, n. 17 e successive modifiche, il Servizio veterinario provinciale presso la Ripartizione agricoltura effettua annualmente controlli in ordine ai contributi concessi.

9.2 I controlli amministrativi e i sopralluoghi presso la sede del beneficiario sono eseguiti da funzionari del Servizio veterinario provinciale che redigono il relativo verbale di accertamento.

9.3 In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

10. Divieto di cumulo

10.1 Gli aiuti previsti dal presente provvedimento non sono cumulabili con altri aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili.

11. Efficacia e applicabilità

11.1 Il presente regime d’aiuti entra in vigore con la sua pubblicazione.

11.2 Il presente regime d’aiuti si applica fino al 31 dicembre 2029.

 

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