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Delibera 30 dicembre 2022, n. 1032
Criteri per la concessione di aiuti per agevolare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione nonché per servizi di consulenza e di sostituzione nelle imprese agricole

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1. di approvare i criteri per la concessione di aiuti per agevolare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione nonché per servizi di consulenza e di sostituzione nelle imprese agricole, allegati alla presente deliberazione e che ne costituiscono parte integrante;

2. alle domande di aiuto presentate all’ufficio competente ai sensi del precedente regime di aiuti prima del 31 dicembre 2022, si applicano i presenti criteri.

Entro 20 giorni lavorativi dall’approvazione del presente regime di aiuti si trasmettono alla Commissione europea le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 2022/2472, insieme a un link che dia accesso al testo integrale del regime di aiuti, comprese eventuali modifiche.

Questa delibera sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.

Allegato

Criteri per la concessione di aiuti per agevolare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione nonché per servizi di consulenza e di sostituzione nelle imprese agricole

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano ‒ ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere j), o) e p) della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche ‒ le modalità di concessione di aiuti per incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione nonché per servizi di consulenza e di sostituzione nelle imprese agricole. Tali aiuti soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione, del 14.12.2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato in GU L 327 del 21.12.2022. I succitati aiuti soddisfano inoltre le condizioni specifiche per la categoria di aiuti di cui agli articoli 21, 22 e 23 dello stesso regolamento e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Art. 2
Beneficiari

1. Gli aiuti di cui ai presenti criteri sono concessi alle associazioni di produttori e ad altre organizzazioni, di seguito definite organizzazioni, che erogano in natura le misure e i servizi elencati all’articolo 3 a favore di microimprese nonché di piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria, e che hanno una sede operativa nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 3
Misure e servizi ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento le misure e i servizi di seguito elencati:

a) scambio di conoscenze;

b) azioni di informazione;

c) servizi di consulenza;

d) servizi di sostituzione.

Art. 4
Scambio di conoscenze e azioni di informazione

1. Per misure di scambio di conoscenze sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per l’organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione e seminari);

b) spese di viaggio, soggiorno e diaria delle persone partecipanti.

2. Per azioni di informazione sono ammissibili le seguenti spese:

a) spese per l’organizzazione di convegni, seminari, concorsi, esposizioni, mostre didattiche, viaggi di studio, visite aziendali e simili;

b) spese per pubblicazioni e siti web attraverso i quali si presentano le azioni;

c) spese per pubblicazioni di informazioni fattuali su media cartacei ed elettronici e su siti web;

d) spese per la divulgazione di conoscenze scientifiche e dati fattuali sui regimi di qualità di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2022/2472, nonché su prodotti agricoli generici, sui loro benefici nutrizionali e sugli utilizzi proposti per questi ultimi prodotti.

Art. 5
Servizi di consulenza

1. Per servizi di consulenza sono ammissibili le spese per prestazioni di consulenza di cui ai successivi commi 4 e 5 a favore di microimprese nonché di piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore agricolo, in particolare nella produzione agricola primaria.

2. Le spese per consulenza fiscale e legale ordinaria e le spese di pubblicità sono escluse dall’aiuto.

3. Gli aiuti vengono concessi per aiutare le aziende attive nel settore agricolo e i giovani agricoltori e agricoltrici a usufruire di servizi di consulenza.

4. La consulenza è in relazione con almeno un obiettivo specifico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2115 e verte su almeno uno dei seguenti elementi:

a) gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori e le norme BCAA di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115;

b) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2000/60/CE, della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del regolamento (UE) 2016/2031, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

c) le pratiche aziendali che prevengono lo sviluppo della resistenza antimicrobica, come indicato nella comunicazione "Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica";

d) la prevenzione e la gestione dei rischi;

e) la modernizzazione, il rafforzamento della competitività, l'integrazione settoriale, l'orientamento al mercato e la promozione dell'imprenditorialità e dell'innovazione, in particolare per la preparazione e l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi PEI;

f) le tecnologie digitali nell'agricoltura di cui all'articolo 114, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115;

g) la gestione sostenibile dei nutrienti, ivi compreso, a partire al più tardi dal 2024, il ricorso a uno strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115;

h) le condizioni di occupazione e gli obblighi dei datori di lavoro, nonché la salute e la sicurezza sul lavoro e l'assistenza sociale nelle comunità agricole;

i) produzione sostenibile di mangimi, valutazione dei mangimi in termini di contenuto di nutrienti e valori dei mangimi, documentazione, pianificazione e controllo dell'alimentazione degli animali d'allevamento in base alle esigenze.

5. La consulenza può comprendere anche questioni diverse da quelle di cui al precedente comma 4, inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell'azienda agricola, compresi gli aspetti relativi alla competitività. Può includere la consulenza per lo sviluppo di filiere corte, l'agricoltura biologica, il risparmio di energia sostenibile, l'efficienza energetica e la produzione e l'uso di energie rinnovabili per l'agricoltura, l'aumento della biodiversità o delle prestazioni in termini di biodiversità e gli aspetti sanitari dell'allevamento.

Art. 6
Servizi di sostituzione

1. Questi aiuti possono essere concessi per finanziare i costi effettivi sostenuti per la sostituzione dell’agricoltore/agricoltrice, di una persona fisica che è un/una coadiuvante familiare o di un lavoratore agricolo/una lavoratrice agricola durante la loro assenza dovuta:

a) a malattia, compresa la malattia dei figli e la malattia grave di un convivente con necessità di cure costanti nonché

b) in caso di decesso.

2. La durata totale della sostituzione è limitata a tre mesi e a massimo 480 ore l’anno per beneficiario.

3. Gli importi massimi delle spese ammissibili per servizi di sostituzione al finanziamento sono determinati sulla base del listino prezzi approvato dalla commissione tecnica di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, per i lavori in ambito agricolo e forestale.

Art. 7
Ammontare degli aiuti

1. L’aiuto può ammontare fino alla misura massima del 100% delle spese ammissibili per le misure e i servizi elencati all’articolo 3.

2. Per i servizi di consulenza di cui all’articolo 5 l’importo dell’aiuto è limitato a 2.000 euro all’anno per la consulenza fornita dal prestatore del servizio a un unico beneficiario attivo nella produzione agricola primaria e non può superare la somma di 25.000 euro nel triennio.

3. Qualora nell'esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per erogare aiuti alle organizzazioni nella misura massima di cui sopra, l'ammontare degli aiuti a favore delle stesse è ridotto in proporzione, fatta salva la possibilità d’integrazione in caso di nuova disponibilità di fondi nell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 8
Requisiti generali

1. L’appartenenza alle organizzazioni di cui all’articolo 2 non costituisce requisito per poter fruire delle misure e dei servizi elencati all’articolo 3.

2. Gli aiuti sono erogati ai prestatori delle misure e dei servizi di cui all’articolo 3. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari.

3. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi delle organizzazioni di cui all’articolo 2 sono limitati ai costi dei servizi prestati per le misure e per i servizi di cui all’articolo 3, lettere a), b) e c).

4. Gli organismi prestatori dei servizi di scambio di conoscenze e di informazione di cui all’articolo 4 dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni.

5. Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza di cui all’articolo 5 sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.

6. Nell’esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza sono imparziali ed essente da conflitti di interesse.

7. Lo scambio di conoscenze e le azioni di informazione di cui all’articolo 4 nonché i servizi di consulenza di cui all’articolo 5 sono coerenti con la descrizione del sistema per la conoscenza e l’innovazione in agricoltura (AKIS) di cui al piano strategico della PAC.

Art. 9
Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione di un aiuto, corredate di un preventivo di spesa per le attività preventivate, devono essere presentate alla Ripartizione provinciale Agricoltura entro il 30 novembre dell’anno precedente all’anno di riferimento.

2. In casi eccezionali e motivati le domande possono essere presentate anche dopo questo termine ma comunque prima dell’avvio delle attività o dell’esecuzione dei servizi.

3. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni:

a) nome e dimensione dell‘organizzazione;

b) descrizione e le date di inizio e fine delle misure o dei servizi;

c) ubicazione delle misure o dei servizi;

d) elenco delle spese ammissibili;

e) importo del finanziamento pubblico neccessario per le misure o i servizi.

Art. 10
Istruttoria e approvazione

1. L’ufficio competente conferma per iscritto che la domanda è regolarmente pervenuta e comunica anche il codice unico di progetto (CUP) generato per l’iniziativa presentata, che deve essere riportato su tutti i documenti di spesa che saranno presentate per la rendicontazione di cui all’articolo 12.

2. Le domande incomplete o che non soddisfano tutti i requisiti di cui all’articolo 8 devono essere perfezionate entro un termine massimo di 30 giorni dalla relativa richiesta scritta. Le domande non perfezionate entro i termini prescritti sono archiviate d’ufficio.

3. Dopo la verifica dell’ammissibilità e congruità delle spese preventivate nelle domande presentate, le domande di aiuto sono approvate e ammesse a finanziamento.

Art. 11
Anticipo

1. I richiedenti possono chiedere l'erogazione di un anticipo pari al 50% dell’ammontare dell’aiuto concesso sulla base del preventivo di spesa.

Art. 12
Liquidazione dell’aiuto

1. Per la liquidazione dell’aiuto concesso o dell’importo residuo, se è stato liquidato in anticipo, è necessario presentare apposita domanda, corredata della seguente documentazione:

- autodichiarazione del/della legale rappresentante dell’organizzazione richiedente attestante che le attività cui si riferisce la domanda di aiuto sono state eseguite interamente o solo parzialmente;

- idonea documentazione di spesa regolarmente quietanzata, corredata del relativo elenco analitico.

2. I documenti di spesa

a) devono essere emessi a nome dell’organizzazione richiedente;

b) devono riferirsi espressamente alle spese previste dal preventivo allegato alla domanda;

c) devono coprire l'intero importo delle spese ammesse.

3. Se le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori all'ammontare delle spese ammesse, l'importo dell’aiuto viene ricalcolato in base alle spese effettive, applicando la percentuale concessa.

Art. 13
Revoca

1. Se in sede di verifica della documentazione presentata per la liquidazione dell’aiuto o del saldo, nel caso in cui sia stato erogato un anticipo, viene accertata la mancanza dei requisiti per la concessione dell’aiuto con riferimento a singole spese nel relativo periodo, è disposta la revoca parziale dell’aiuto per un importo corrispondente e l’aiuto è ridotto in proporzione. Eventuali importi già liquidati devono essere restituiti, maggiorati degli interessi legali maturati dalla data dell’erogazione.

2. Se è stato erogato un anticipo e l’aiuto viene ridotto ai sensi del comma 1 in misura maggiore rispetto all’ammontare del saldo, il beneficiario è tenuto a restituire la somma corrispondente alla parte dell’anticipo su cui incide la decurtazione dell’aiuto, maggiorata degli interessi legali maturati dalla sua erogazione.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere l’aiuto, o in caso di omissione di informazioni dovute, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 14
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, vengono eseguiti annualmente controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande agevolate.

2. L’individuazione delle iniziative da sottoporre a controllo a campione avviene annualmente mediante sorteggio, effettuato da una commissione composta dal Direttore/dalla Direttrice della Ripartizione provinciale Agricoltura o da un suo delegato/una sua delegata, dal Direttore/dalla Direttrice dell’ufficio competente per la liquidazione dell’aiuto e da un funzionario incaricato/una funzionaria incaricata. Delle operazioni di sorteggio e del relativo esito viene redatto apposito verbale.

3. I controlli amministrativi e i sopralluoghi sono eseguiti da funzionari della Ripartizione provinciale Agricoltura, che redigono il relativo verbale di accertamento.

4. In caso di accertate irregolarità trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 15
Cumulo

1. Il cumulo degli aiuti di cui ai presenti criteri con altri aiuti o aiuti di Stato avviene ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) n. 2022/2472.

Art. 16
Clausola di salvaguardia

1. La concessione degli aiuti di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni e programmi del bilancio finanziario provinciale.

Art. 17
Relazione

1. Entro 20 giorni lavorativi dall’approvazione del presente regime di aiuti si trasmettono alla Commissione europea le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 2022/2472, insieme a un link che dia accesso al testo integrale del regime di aiuti, comprese eventuali modifiche.

Art. 18
Validità

1. Il regime di aiuti di cui ai presenti criteri è valido fino al 31 dicembre 2029.

 

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