In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 30 dicembre 2022, n. 1028
Criteri per incentivare il processo d'integrazione

Allegato

Criteri per la concessione di vantaggi economici per la promozione del processo di integrazione

Art. 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano l’incentivazione del processo di integrazione ai sensi dell’articolo 15 della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, in applicazione dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 2
Tipologia dei vantaggi economici

1. Possono essere erogati vantaggi economici per la realizzazione di iniziative che favoriscono l’integrazione e l’inclusione delle persone straniere in Alto Adige.

Art. 3
Beneficiari

1. Possono beneficiari dei vantaggi economici i Comuni e le Comunità comprensoriali altoatesini nonché le organizzazioni senza scopi di lucro, comprese le cooperative. Le organizzazioni e le cooperative devono possedere un’adeguata struttura organizzativa sul territorio della provincia di Bolzano.

Art. 4
Iniziative ammesse

1. Sono ammesse le seguenti iniziative:

a) progetti, attività e manifestazioni che promuovano l’integrazione e l’inclusione degli stranieri e delle straniere in Alto Adige e sostengano la convivenza pacifica della popolazione,

b) misure volte a promuovere la partecipazione delle persone immigrate alla vita sociale,

c) azioni e programmi atti a favorire la cooperazione e il lavoro in rete dei Comuni, delle Comunità comprensoriali e delle organizzazioni nell’ambito dell’integrazione,

d) misure volte alla sensibilizzazione, all’informazione e alla presa di coscienza dell’opinione pubblica,

e) formazione e aggiornamento di moltiplicatori e moltiplicatrici nell’ambito dell’integrazione.

Art. 5
Presentazione delle domande

1. Le richieste di finanziamento devono essere redatte su apposito modulo messo a disposizione dall’unità organizzativa competente ed essere sottoscritte dal/dalla legale rappresentante dell’ente richiedente.

2. Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno. In ogni caso la domanda deve essere presentata prima di effettuare le spese necessarie all’attuazione delle misure previste.

3. Le domande possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC), tramite e-mail, oppure spedite per posta o consegnate di persona.

4. L'unità organizzativa competente può rendere obbligatoria la presentazione della domanda online in conformità con il Codice dell'Amministrazione Digitale.

5. I soggetti richiedenti devono presentare un’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’accesso al vantaggio economico.

6. Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

a) descrizione dell’iniziativa prevista, corredata dal calendario di attuazione e dal preventivo di spesa con la specifica dei costi su base annua (cronoprogramma);

b) piano di finanziamento;

c) relazione sulle iniziative finanziate nei due anni precedenti con indicazione dei risultati ottenuti in riferimento agli obiettivi prefissati (a meno che non siano stati già consegnati presso l’unità organizzativa competente),

d) in caso di prima presentazione della domanda da parte di organizzazioni private è necessario allegare anche copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

Art. 6
Misura del contributo e finanziamento con mezzi propri

1. Il contributo concesso non può superare l’80% della spesa ammessa.

2. Indipendentemente dal contributo provinciale, l’iniziativa deve essere in parte co-finanziata anche con prestazioni proprie dell’ente richiedente, tra cui:

a) quote associative,

b) quote di iscrizione e partecipazione,

c) eventuali entrate da attività commerciali,

d) vantaggi economici da parte di altri enti pubblici,

e) contributi di sponsor privati,

f) donazioni,

g) fondi propri,

h) altre entrate.

Art. 7
Valutazione della domanda

1. L’Amministrazione provinciale esamina le domande secondo i seguenti criteri (in caso di necessità è possibile avvalersi anche di esperte ed esperti esterni):

a) criteri sostanziali di valutazione (massimo 50 punti):

1) promozione della partecipazione alla vita sociale da parte delle cittadine e dei cittadini stranieri (massimo 10 punti)

2) promozione della conoscenza reciproca (massimo 10 punti)

3) promozione della cooperazione e del lavoro di rete (massimo 10 punti)

4) sensibilizzazione di tutta la cittadinanza in merito all’importanza dell’integrazione e dell’inclusione (massimo 10 punti)

5) attivazione di misure di contrasto alla discriminazione (massimo 10 punti)

b) Criteri aggiuntivi di valutazione (massimo 15 punti):

1) co-finanziamento da parte di Comuni e/o Comunità comprensoriali (massimo 5 punti)

2) coinvolgimento di persone migranti nella pianificazione (massimo 5 punti)

3) progetto innovativo (massimo 5 punti)

c) Criteri/presupposti tecnici (massimo 18 punti):

1) descrizione dell’iniziativa (obiettivi, gruppo target, attuazione) (massimo 9 punti)

2) preventivo di spesa e piano di finanziamento (massimo 6 punti)

3) relazione sui progetti realizzati nel corso degli ultimi due anni (massimo 3 punti) - solo per gli enti richiedenti che hanno presentato progetti negli ultimi due anni.

2. Per essere ammesso a contributo, un progetto deve ottenere, in almeno uno dei criteri sostanziali di valutazione di cui al comma 1, lettera a) un punteggio minimo di 7 punti su 10 e in tutti i criteri/presupposti tecnici di cui al comma 1, lettera c) almeno un punto.

3. Le organizzazioni private e le cooperative senza scopo di lucro possono ricevere il contributo solo se l’iniziativa viene esplicitamente sostenuta da parte di almeno un Comune o Comunità comprensoriale.

Art. 8
Direttive generali per i vantaggi economici

1. Qualsiasi modifica progettuale relativa alla domanda di finanziamento presentata deve essere comunicata immediatamente all'unità organizzativa competente.

2. La concessione dei vantaggi economici dipende, oltre che dalla valutazione positiva delle domande, anche dalla disponibilità finanziaria nell’esercizio di riferimento.

3. Il vantaggio economico concesso non può in alcun caso superare il disavanzo dichiarato nella domanda.

4. Il vantaggio economico può essere utilizzato solo ed esclusivamente per la realizzazione dell’iniziativa per la quale esso è stato richiesto e concesso.

5. Il beneficiario che intenda utilizzare il vantaggio economico per finalità diverse o per coprire altre spese dovrà presentare prima una domanda motivata, con esatta indicazione del nuovo impiego.

6. La modifica della destinazione del vantaggio economico o delle spese sarà approvata in conto competenze entro l’anno di concessione del contributo.

7. Modifiche minori che non comportino variazioni del tetto di spesa possono essere ammesse anche senza un provvedimento dell’unità organizzativa competente.

8. Se le attività finanziate non sono state realizzate o sono state realizzate solo in parte, oppure se le spese ammesse non sono state sostenute per intero, il vantaggio economico concesso è revocato o ridotto in proporzione.

9. La parte del finanziamento concesso che non è stata utilizzata per coprire le spese ammesse a finanziamento o che non è stata adeguatamente rendicontata deve essere restituita alla Provincia, maggiorata degli interessi legali.

Art. 9
Obblighi nell’ambito delle pubbliche relazioni

1. Nell’ambito della loro attività di pubbliche relazioni, i beneficiari dei contributi devono segnalare espressamente che le iniziative sono state realizzate con il contributo della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige. A questo scopo utilizzano il logo provinciale.

Art. 10
Spese ammissibili e non ammissibili

1. Possono essere ammesse al finanziamento le seguenti spese:

a) spese per il personale:

1) stipendi, ivi inclusi imposte, oneri sociali e assicurazioni

2) compensi a lavoratrici e lavoratori autonomi, ivi inclusi imposte, oneri sociali e assicurazioni

3) rimborsi spese;

4) formazione e aggiornamento;

b) spese per materiali e costi di gestione:

1) cancelleria e materiale di consumo, spese postali, telefono, manutenzione delle apparecchiature, spese di trasporto, spese di gestione di automezzi e simili;

2) consulenze contabili e fiscali, assicurazioni;

3) imposta sull’attività produttiva; spese bancarie;

4) spese di pubblicità e pubbliche relazioni;

5) affitti e spese accessorie, energia elettrica, riscaldamento, acqua, servizi di pulizia;

6) materiale didattico, libri, giornali, riviste;

7) vitto e alloggio dei/delle partecipanti;

8) altre spese strettamente connesse all’attività.

2. Gli stipendi del personale dipendente e i compensi alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi possono essere ammessi nella misura massima pari al trattamento economico del personale provinciale di analoga qualifica professionale.

3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio possono essere ammesse nei limiti massimi degli importi previsti dalla vigente disciplina sul trattamento di missione per il personale provinciale.

4. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) donazioni e contributi di solidarietà,

b) spese di rappresentanza,

c) IVA detraibile,

d) interessi su passività e deficit degli anni precedenti,

e) interessi di mora e sanzioni,

f) merci destinate alla rivendita,

g) le remunerazioni versate ai membri di organi.

f) imposte sul reddito e sul patrimonio

Art. 11
Anticipi

1. Le organizzazioni possono richiedere l’assegnazione e l’erogazione di un anticipo per un importo non superiore all’80% dell’ammontare del singolo vantaggio economico concesso. L’anticipo viene richiesto contestualmente alla domanda di concessione del vantaggio economico.

2. Chi ha ottenuto un anticipo per un progetto pluriennale deve rendicontare le spese sostenute, per un importo pari al totale dell’anticipo stesso, preferibilmente entro il 31 marzo e comunque non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo all’avvenuta erogazione.

3. In presenza di gravi e motivate ragioni, su istanza del beneficiario, da presentarsi entro il termine massimo di cui al comma 2, può essere concessa una proroga fino a un massimo di un ulteriore anno.

4. La parte dell’anticipo concesso che non è stata utilizzata per coprire le spese ammesse a finanziamento o che non è stata adeguatamente rendicontata deve essere restituita alla Provincia, maggiorata degli interessi legali.

Art. 12
Termini per la rendicontazione dei vantaggi economici

1. Le domande di liquidazione dei vantaggi economici devono essere presentate entro il 31 dicembre dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.

2. Per le attività pluriennali, il beneficiario deve presentare il rendiconto delle spese entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento delle singole attività previste nel cronoprogramma.

3. Trascorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che abbia avuto luogo la rendicontazione per causa riconducibile al beneficiario, il vantaggio economico viene revocato.

4. In presenza di gravi e motivate ragioni, su istanza del beneficiario può essere concessa una proroga dei termini di cui ai commi 1 e 2 fino a un massimo di un ulteriore anno. Trascorso inutilmente anche tale termine, il vantaggio economico si intende automaticamente revocato.

Art. 13
Rendicontazione

1. Ai fini della liquidazione del vantaggio economico o di copertura del relativo anticipo, il beneficiario è tenuto a compilare il modulo predisposto dall’unità organizzativa competente e farlo sottoscrivere dal/dalla legale rappresentante. Al modulo di domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) la seguente documentazione di spesa:

1) i singoli documenti di spesa, fino all’ammontare dell’importo totale della spesa ammessa, e un elenco dei documenti stessi redatto secondo il modello predisposto dall’unità organizzativa competente;

2) in alternativa al numero 1): un elenco dei documenti di spesa ai sensi dell’articolo 2, comma 2/ter, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, fino all’ammontare dell’importo totale della spesa ammessa. L’elenco deve essere redatto secondo il modello predisposto dall’unità organizzativa competente;

3) i beneficiari possono limitare l’importo dei documenti di spesa all’ammontare del vantaggio economico concesso. In questo caso dovranno integrare la documentazione con una dichiarazione con la quale attestano che la spesa ammessa per la realizzazione delle attività è stata sostenuta per intero e di essere in possesso dei relativi documenti di spesa;

b) un elenco delle persone che hanno prestato attività di volontariato, comprensivo del numero di ore prestate, della tipologia dell‘attività svolta e del luogo in cui l’attività è stata espletata,

c) una dichiarazione dell’ente, che apporta un contributo in natura, sul valore dei beni o mezzi che mette a disposizione. Il valore dei beni o mezzi deve essere stimato secondo criteri giustificabili e trasparenti e non può in nessun caso eccedere il valore di mercato.

d) in caso di finanziamento del personale il calcolo dei costi salariali, strutturati per singola persona e mese;

e) relazione dettagliata del progetto, redatta secondo il modello predisposto dall’unità organizzativa competente;

f) una dichiarazione attestante:

1) che i beneficiari sono ancora in possesso dei presupposti legali che danno accesso al contributo;

2) se e presso quali altri enti sono state presentate altre istanze di finanziamento per le stesse attività, con indicazione dell’ammontare dei vantaggi economici effettivamente concessi;

3) lo svolgimento dell’intero o parziale programma di attività ammesso a finanziamento;

4) che le spese per il personale dipendente, i lavoratori autonomi/le lavoratrici autonome, i docenti/le docenti/i e i relatori/le relatrici, nonché le spese di viaggio, vitto e alloggio sono state rendicontate nel rispetto dei tetti massimi previsti;

5) in caso di attività di volontariato: la quota di spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a tale titolo.

2. Ai soli fini del raggiungimento della spesa ammessa e per un ammontare massimo pari al 25% della spesa stessa, alle organizzazioni è riconosciuto, per le prestazioni rese a titolo di volontariato dai propri soci e aderenti, l’importo orario convenzionale stabilito dalla Giunta provinciale. Il vantaggio economico concesso dovrà essere in ogni caso documentabile per l’intero ammontare con documenti di spesa. La partecipazione alle riunioni degli organi istituzionali delle organizzazioni non è riconosciuta ai fini del computo delle ore prestate a titolo di volontariato. L’attività resa a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso per il prestatore.

Art. 14
Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono:

a) essere conformi alle disposizioni di legge;

b) essere intestati al richiedente;

c) essere quietanzati;

d) riferirsi alle finalità per cui è stato concesso il vantaggio economico e alla spesa ammessa a finanziamento;

e) riferirsi all’anno solare per il quale è stato concesso il vantaggio economico.

Art. 15
Controlli

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’unità organizzativa competente effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento dei vantaggi economici liquidati.

2. Una commissione costituita dal direttore/dalla direttrice della Ripartizione competente e da due collaboratori/collaboratrici individua il campione da sottoporre a controllo mediante sorteggio.

3. Sono inoltre sottoposti a controllo tutti i casi ritenuti dubbi dall’unità organizzativa competente.

4 Il controllo a campione verte su:

a) la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dal soggetto richiedente,

b) l’effettiva realizzazione delle attività per le quali è stato concesso il vantaggio economico e l’intera effettuazione delle relative spese sostenute in relazione all’attività finanziata,

c) la documentazione relativa all’attività di volontariato,

d) la tenuta dei registri previsti dallo statuto o dal regolamento interno.

5. Se necessario i controlli a campione possono essere eseguiti da esperti esterni all’Amministrazione provinciale.

Art. 16
Indebita percezione di vantaggi economici

1. In caso di indebita percezione dei vantaggi economici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis e all’articolo 5, comma 6, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 17
Clausola di salvaguardia finanziaria

La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale. Qualora i mezzi finanziari messi a disposizione non fossero sufficienti, la misura dell’agevolazione è ridotta oppure le domande di agevolazione sono archiviate d’ufficio.

Art. 18
Disposizione finale

1. I presenti criteri trovano applicazione per le domande a partire dall’anno 2023.

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction Delibera 11 gennaio 2022, n. 4
ActionAction Delibera 18 gennaio 2022, n. 18
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 30
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 36
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 37
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 44
ActionAction Delibera 1 febbraio 2022, n. 63
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 82
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 83
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 88
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 90
ActionAction Delibera 15 febbraio 2022, n. 102
ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 120
ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 124
ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 125
ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 130
ActionAction Delibera 8 marzo 2022, n. 146
ActionAction Delibera 8 marzo 2022, n. 167
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 198
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 206
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 213
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 214
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 215
ActionAction Delibera 12 aprile 2022, n. 255
ActionAction Delibera 12 aprile 2022, n. 264
ActionAction Delibera 26 aprile 2022, n. 270
ActionAction Delibera 26 aprile 2022, n. 276
ActionAction Delibera 26 aprile 2022, n. 284
ActionAction Delibera 3 maggio 2022, n. 290
ActionAction Delibera 3 maggio 2022, n. 292
ActionAction Delibera 3 maggio 2022, n. 296
ActionAction Delibera 3 maggio 2022, n. 305
ActionAction Delibera 10 maggio 2022, n. 315
ActionAction Delibera 10 maggio 2022, n. 316
ActionAction Delibera 17 maggio 2022, n. 337
ActionAction Delibera 17 maggio 2022, n. 339
ActionAction Delibera 17 maggio 2022, n. 344
ActionAction Delibera 24 maggio 2022, n. 359
ActionAction Delibera 24 maggio 2022, n. 362
ActionAction Delibera 31 maggio 2022, n. 382
ActionAction Delibera 31 maggio 2022, n. 396
ActionAction Delibera 14 giugno 2022, n. 413
ActionAction Delibera 14 giugno 2022, n. 417
ActionAction Delibera 14 giugno 2022, n. 422
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 438
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 440
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 443
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 444
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 452
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 453
ActionAction Delibera 28 giugno 2022, n. 462
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 476
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 477
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 478
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 479
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 481
ActionAction Delibera 2 agosto 2022, n. 532
ActionAction Delibera 2 agosto 2022, n. 535
ActionAction Delibera 30 agosto 2022, n. 602
ActionAction Delibera 30 agosto 2022, n. 604
ActionAction Delibera 30 agosto 2022, n. 607
ActionAction Delibera 6 settembre 2022, n. 627
ActionAction Delibera 13 settembre 2022, n. 643
ActionAction Delibera 20 settembre 2022, n. 668
ActionAction Delibera 20 settembre 2022, n. 670
ActionAction Delibera 27 settembre 2022, n. 692
ActionAction Delibera 27 settembre 2022, n. 694
ActionAction Delibera 11 ottobre 2022, n. 728
ActionAction Delibera 11 ottobre 2022, n. 729
ActionAction Delibera 11 ottobre 2022, n. 732
ActionAction Delibera 18 ottobre 2022, n. 745
ActionAction Delibera 18 ottobre 2022, n. 747
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 759
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 768
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 770
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 773
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 776
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 792
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 797
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 798
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 801
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 823
ActionAction Delibera 15 novembre 2022, n. 840
ActionAction Delibera 15 novembre 2022, n. 842
ActionAction Delibera 15 novembre 2022, n. 843
ActionAction Delibera 22 novembre 2022, n. 853
ActionAction Delibera 22 novembre 2022, n. 857
ActionAction Delibera 22 novembre 2022, n. 863
ActionAction Delibera 22 novembre 2022, n. 865
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 881
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 888
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 889
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 890
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 891
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 894
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 901
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 905
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 906
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 921
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 922
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 923
ActionAction Delibera 13 dicembre 2022, n. 929
ActionAction Delibera 13 dicembre 2022, n. 932
ActionAction Delibera 13 dicembre 2022, n. 938
ActionAction Delibera 13 dicembre 2022, n. 957
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 971
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 973
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 975
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 978
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 985
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 995
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1028
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1029
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1030
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1031
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1032
ActionAction Delibera 30 dicembre 2022, n. 1033
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico