(1) L’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:
“1) La “quota base” viene utilizzata quale base di calcolo nei casi previsti dal presente regolamento e da ulteriori norme di settore.
2) La “quota base” mensile è fissata in euro 410,00.”
(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.