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l) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2022, n. 301)
Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per la frequenza di corsi di studio universitario del terzo ciclo, di tirocini formativi o professionali obbligatori, oppure di corsi universitari per il conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento

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1)
Pubblicato nel B.U. 22 dicembre 2022, n.  51.

Art. 3 (Cittadinanza e residenza)

(1) Possono accedere alle borse di studio di cui al presente regolamento le persone che frequentano in provincia di Bolzano un corso di studio universitario del terzo ciclo – quale un corso di specializzazione, un master universitario di II livello o un dottorato (PhD) – un tirocinio formativo o professionale obbligatorio, oppure un corso universitario per il conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento e che sono:

  1. cittadine o cittadini di Stati membri dell’Unione europea, oppure
  2. cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 13.12.2011, n. 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, di conseguenza, sono equiparate o equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani, oppure
  3. cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno ma non per soggiornanti di lungo periodo, e che al momento della presentazione della domanda hanno residenza anagrafica ininterrotta in provincia di Bolzano da almeno un anno e la mantengono almeno fino al termine intermedio o al termine ultimo fissato dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

(2) Le persone che frequentano al di fuori della provincia di Bolzano un corso di studio universitario del terzo ciclo di cui al comma 1, un tirocinio formativo o professionale obbligatorio, oppure un corso universitario per il conseguimento di un’abilitazione all’insegna¬mento possono partecipare al concorso indipendentemente dalla loro cittadinanza, se al momento della presentazione della domanda hanno residenza anagrafica ininterrotta in provincia di Bolzano da almeno due anni e la mantengono almeno fino al termine intermedio o al termine ultimo fissato dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

(3) Non hanno diritto alla borsa di studio le persone che frequentano al di fuori della provincia di Bolzano un corso di studio universitario del terzo ciclo di cui al comma 1, un tirocinio formativo o professionale obbligatorio, oppure un corso universitario per il conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento e sono iscritte all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). Tuttavia, se la persona ha spostato la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, trova applicazione la legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, (Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero), in base alla quale la persona richiedente risulta essere un’avente diritto.

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