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l) Decreto del Presidente della Provincia 19 dicembre 2022, n. 301)
Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per la frequenza di corsi di studio universitario del terzo ciclo, di tirocini formativi o professionali obbligatori, oppure di corsi universitari per il conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento

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1)
Pubblicato nel B.U. 22 dicembre 2022, n.  51.

Art. 14 (Protezione dei dati personali)

(1) Il procedimento per l’assegnazione delle borse di studio di cui al presente regolamento comporta il trattamento dei seguenti dati personali, appartenenti alle categorie di seguito specificate:

  1. dati personali comuni:
    1. dati identificativi della persona richiedente, di soggetti minorenni a suo carico e di altri componenti del suo nucleo familiare di base;
    2) dati relativi alla situazione economica della persona richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare di base;
  2. categorie particolari di dati personali:
    1) dati idonei a rivelare lo stato di salute della persona richiedente e di soggetti terzi non autosufficienti;
    2) dati idonei a rivelare la situazione di disagio economico-sociale della persona richiedente o del suo nucleo familiare di base;
    3) informazioni relative al permesso di soggiorno o riferite allo status di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 13.12.2011, n. 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto idonee a rivelare dati relativi alla salute, all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose o dati relativi a condanne penali e reati della persona richiedente.

(2) L’Amministrazione provinciale è autorizzata al trattamento dei dati personali comuni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo per le finalità di pubblico interesse della promozione del diritto allo studio universitario ai sensi degli articoli 1 e 19 della legge provinciale n. 9/2004, e successive modifiche. Il trattamento delle categorie particolari di dati di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è consentito per le attività di assegnazione e liquidazione delle borse di studio nonché per il controllo dei requisiti per la concessione delle stesse e per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in combinato disposto con l’articolo 2-sexies, comma 2, lettere l), m), e bb), e con l’articolo 2-octies, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.

(3) La raccolta dei dati avviene direttamente presso l’interessato o l’interessata. Le certificazioni di riconoscimento dell’invalidità e le valutazioni di non autosufficienza sono presentate dalla persona richiedente prive di diagnosi.

(4) I dati oggetto del trattamento possono essere comunicati alle università o ad altre amministrazioni pubbliche o enti nell’ambito dello svolgimento delle attività di controllo di cui all’Art. 13 del presente regolamento.

(5) Il trattamento dei dati viene effettuato nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2016/679, in sede di acquisizione della documentazione attestante i requisiti, il cui accertamento è indispensabile per l’erogazione della borsa di studio ai sensi degli articoli da 2 a 9 del presente regolamento, e in sede di controllo ai sensi dell’articolo 13 di questo regolamento, anche avvalendosi di piattaforme o applicazioni informatiche che assicurano la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati.

(6) L’Amministrazione provinciale, in qualità di titolare del trattamento, adotta misure tecniche e organizzative idonee a garantire un adeguato livello di sicurezza, avendo riguardo al contesto, alle specifiche finalità del trattamento, alla tipologia dei dati personali trattati, alle categorie di interessati, come anche al rischio di varia probabilità e gravità per i diritti degli interessati.

(7) I dati personali sono trattati in modo corretto e trasparente e non possono essere utilizzati per finalità diverse o comunque incompatibili con le finalità per cui sono stati raccolti o richiesti, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima per soli fini statistici o di ricerca.

(8) I dati oggetto del trattamento sono conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per cui sono trattati, fatti salvi i termini fissati dalla legge per la conservazione documentale.

(9) Il trattamento non è basato su un processo decisionale automatizzato.

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