(1) Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Amministrazione provinciale esegue controlli a campione su almeno il sei per cento delle domande ammesse al concorso per verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate.
(2) Le domande da controllare vengono individuate tramite sorteggio, con l’ausilio di un apposito programma informatico.
(3) Fatto salvo quanto previsto al comma 1, l’ufficio provinciale competente può disporre ulteriori verifiche ritenute necessarie.
(4) Qualora dai controlli emerga la non veridicità dei contenuti delle dichiarazioni rese o l’omissione di informazioni dovute, la persona beneficiaria perde il diritto all’assegnazione del vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione ai sensi dell’articolo 2/bis della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche, e deve restituire l’importo della borsa di studio, maggiorato degli interessi legali calcolati ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.
(5) Ferme restando le eventuali conseguenze penali, nel caso di indebita percezione di vantaggi economici si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 2/bis della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche.