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v) Decreto del Presidente della Provincia 6 dicembre 2022, n. 281)
Regolamento di esecuzione relativo alle modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e alle misure idonee ad assicurare modalità anonime nella rilevazione dei dati in via telematica

1)
Pubblicato nel B.U.  22 dicembre 2022, n. 51.

Art. 1 (Ambito di applicazione)

(1) Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione del censimento dei gruppi linguistici e le misure idonee ad assicurare modalità anonime di rilevazione dei dati in via telematica ai sensi del comma 2 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

Art. 2 (Definizioni)

(1) Ai fini di questo regolamento si intende per:

  1. “GDPR”: il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
  2. “Codice Privacy”: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche;
  3. “CAD”: il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche;
  4. “Comuni”: i Comuni della provincia di Bolzano;
  5. “Consorzio dei Comuni”: la società cooperativa che riunisce i Comuni della provincia di Bolzano e li rappresenta;
  6. “Ufficio provinciale di censimento di Bolzano”: l’Istituto provinciale di statistica ASTAT;
  7. “censimento linguistico”: rilevazione della consistenza dei gruppi linguistici attraverso la dichiarazione individuale di appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici - italiano, tedesco o ladino - che viene resa ogni dieci anni, in forma anonima, anche telematica, da ogni cittadina/cittadino di età superiore ai quattordici anni, non interdetta/interdetto per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono una dichiarazione anonima di aggregazione a uno di essi;
  8. “soggetti interessati”: i soggetti tenuti a rendere la dichiarazione;
  9. “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali";
  10. “modalità telematica”: la dichiarazione resa in via telematica, ai sensi del comma 2 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
  11. “modalità anonima di rilevazione”: la procedura che consente di rendere anonimo il dato relativo all’appartenenza/ aggregazione di una persona al gruppo linguistico, in modo tale da impedirne o non consentirne la re-identificazione;
  12. “sistemi informatici”: i sistemi telematici per l’effettuazione del censimento linguistico;
  13. “DPIA”: la valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali.

Art. 3 (Soggetti interessati)

(1) Ogni cittadina o cittadino di età superiore ai quattordici anni, non interdetta/interdetta per infermità di mente e residente nella provincia di Bolzano alla data del censimento, è tenuta/tenuto a rendere, ogni dieci anni, in forma anonima, una dichiarazione individuale di appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.

(2) Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono una dichiarazione anonima di aggregazione a uno di essi.

(3) Le cittadine e i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. La dichiarazione è resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, oppure da coloro che al posto dei genitori esercitano la responsabilità sulla/sul minore o che la/lo rappresentano.

Art. 4 (Ruoli, responsabilità e garanzie nel trattamento)

(1) A garanzia del pieno anonimato della rilevazione e della segretezza della dichiarazione, il trattamento dei dati personali per le finalità statistiche proprie del censimento linguistico viene suddiviso in due fasi, ognuna riconducibile a un distinto e autonomo titolare del trattamento.

(2) Titolari del trattamento sono:

  1. i Comuni, titolari del trattamento relativo ai dati personali necessari all’identificazione dei soggetti interessati. Il conferimento dei dati all’ASTAT avviene per il tramite del Consorzio dei Comuni, nominato responsabile del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR. Viene garantito l’uso congiunto della lingua italiana e tedesca negli indirizzi, ai sensi dell’articolo 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche;
  2. ASTAT, titolare del trattamento dei dati relativi all’espressione dell’appartenenza o aggregazione a uno dei tre gruppi linguistici da parte dei soggetti interessati.

(3) Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i titolari dei trattamenti mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire e a dimostrare che i trattamenti sono effettuati conformemente alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.

Art. 5 (Dichiarazione effettuata in via telematica)

(1) I trattamenti effettuati dai titolari autonomi del trattamento, Comuni e ASTAT, avvengono a mezzo di distinti sistemi informatici che consentono di separare il dato relativo all’appartenenza o all’aggregazione al gruppo linguistico da ogni riferimento relativo all’identità dei soggetti interessati.

(2) Nella DPIA effettuata a ogni tornata censuaria sono descritti i trattamenti, la valutazione della relativa necessità e proporzionalità, le modalità di gestione degli eventuali rischi per i diritti e le libertà dei soggetti interessati, a fronte dell’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative, anche in seguito all’impiego di tecnologie innovative, in attuazione del comma 3 dell’articolo 4 del presente regolamento.

(3) I titolari presentano la DPIA all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 5, del GDPR.

(4) I soggetti interessati accedono al servizio deputato alla dichiarazione di appartenenza/ aggregazione al gruppo linguistico con le modalità indicate nel CAD.

(5) I soggetti interessati possono esercitare i diritti di rettifica, integrazione o aggiornamento laddove compatibile con le modalità anonime di rilevazione, nel rispetto dell’articolo 11 delle regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del sistema statistico nazionale di cui all’allegato A4 al Codice Privacy.

Art. 6 (Rinvio)

(1) Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le seguenti disposizioni normative:

  1. decreto del Presidente della Repubblica del 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche;
  2. decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, e successive modifiche;
  3. regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e successive modifiche;
  4. decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche;
  5. decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.

Art. 7 (Entrata in vigore)

(1) Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

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