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Delibera 11 ottobre 2022, n. 728
Assistenza diurna alle persone anziane (modificata con delibera n. 889 del 29.11.2022)

Allegato A

Assistenza diurna alle persone anziane

Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni

1. Le presenti disposizioni stabiliscono, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera b), della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, gli indirizzi e i criteri per l’organizzazione e la gestione del servizio di assistenza diurna alle persone anziane di cui all’articolo 11/quater, comma 1, della medesima legge. La gestione di detto servizio è delegata ai Comuni dall’articolo 10, comma 1, lettera e), della medesima legge.

2. I livelli di non autosufficienza menzionati nelle presenti disposizioni corrispondono a quelli indicati all’articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche.

3. Le persone appartenenti alle tipologie di utenza alle quali è rivolto il servizio sono di seguito denominate utenti.

Art. 2
Finalità del servizio

1. Il servizio di assistenza diurna alle persone anziane di cui alle presenti disposizioni è gestito preferibilmente in forma di centri di assistenza diurna o di assistenza diurna nelle residenze per anziani, offrendo le prestazioni di cui all’articolo 8.

2. Scopo del servizio è l’accoglienza diurna delle e degli utenti che a causa di infermità fisiche o psichiche non sono più nelle condizioni di poter rimanere da soli nella propria abitazione o che necessitano di un’assistenza che né terze persone né il servizio di assistenza domiciliare del distretto sociale possono fornire nella misura richiesta. Questo servizio mira anche a sgravare le persone che assistono familiari non autosufficienti.

3. L’obiettivo è stimolare, mantenere e ripristinare le capacità fisiche, psichiche e sociali delle e degli utenti così da consentire loro di rimanere nell’ambiente domestico o con la loro famiglia il più a lungo possibile.

4. L’obiettivo deve essere raggiunto attraverso programmi di assistenza individuali e tramite l’erogazione di prestazioni e interventi rispondenti alle esigenze della persona sulla base di una valutazione generale.

5. A tal fine, il servizio deve essere organizzato con la massima flessibilità possibile, da un lato rispetto alle esigenze delle e degli utenti e dei loro familiari, dall’altro rispetto alle risorse disponibili.

6. La capacità ricettiva dei centri di assistenza diurna non può essere inferiore a otto né superiore a 25 utenti presenti contemporaneamente. La capacità ricettiva del servizio di assistenza diurna in residenze per anziani non può essere superiore a tre utenti presenti contemporaneamente.

7. Va mantenuta una stretta collaborazione con gli altri servizi sociosanitari dell’ambito territoriale di riferimento, in particolare con il rispettivo sportello unico per l’assistenza e la cura, ai sensi dell’articolo 15/bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.

Art. 3
Tipologie di utenza e ammissione

1. Il servizio è rivolto principalmente alle persone anziane ultrasessantacinquenni che a causa di infermità fisiche o psichiche non possono più rimanere da sole nella propria abitazione, che necessitano di assistenza o i cui familiari o le persone che le assistono necessitano di ridurre l’impegno gravante su di loro.

2. Non è possibile accogliere utenti che necessitano di assistenza infermieristica intensiva.

3. I criteri e le modalità di ammissione sono stabiliti dagli enti gestori, tenendo prevalentemente in considerazione quanto segue:

- la persona è assistita a domicilio dai familiari;

- la persona è assistita a domicilio da un o una badante;

- la persona vive da sola, in isolamento sociale e a rischio di abbandono;

- la persona si trova per altri motivi in una situazione sociale insostenibile;

- se il centro di assistenza diurna offre un tipo di assistenza specializzata fra quelle di cui all’articolo 6, comma 2: la persona rientra in una delle due tipologie di utenza.

Art. 4
Gestione del servizio

1. I centri di assistenza diurna possono essere gestiti direttamente da un ente gestore dei servizi sociali oppure la loro gestione può essere affidata da quest’ultimo, tramite convenzione, a un ente pubblico o privato, a un’associazione o a una cooperativa che non abbiano scopo di lucro. Un centro di assistenza diurna può essere gestito anche da una residenza per anziani accreditata. Presupposto per la gestione di un centro di assistenza diurna sono l’autorizzazione e l’accreditamento ai sensi dell’articolo 14.

2. Se un centro di assistenza diurna non è gestito dall’ente gestore dei servizi sociali in forma diretta, le condizioni per la gestione, nonché l’eventuale messa a disposizione di locali e personale, sono stabilite nella convenzione di cui al comma 1, nella quale devono sempre essere specificati

a) i criteri e le modalità di ammissione e dimissione delle e degli utenti;

b) le modalità di emissione delle fatture a utenti e famiglie che devono compartecipare alla tariffa e le modalità di pagamento dei costi da parte dell’ente gestore dei servizi sociali agli enti che erogano il servizio.

3. Il servizio di assistenza diurna in residenze per anziani può essere offerto solo da residenze per anziani accreditate.

Art. 5
Organizzazione del servizio

1. Deve essere garantita la continuità sia nell’accettazione delle richieste sia nell’erogazione dei servizi.

2. L’orario di apertura giornaliero del servizio di assistenza diurna deve essere conformato anche alle esigenze individuali delle e degli utenti e dei loro familiari. Il servizio deve osservare un orario di apertura su almeno cinque giorni alla settimana per almeno 6 ore al giorno. Il servizio può anche offrire orari di apertura prolungati e assistenza nel fine settimana.

3. Per la gestione delle emergenze si devono prevedere misure appropriate e adeguate alle esigenze delle e degli utenti nonché del personale.

4. Il servizio deve garantire il rilevamento sistematico dei dati. Ai fini del rilevamento si utilizzano i moduli e i sistemi di rilevamento dell’Amministrazione provinciale.

5. Il servizio documenta e verifica la qualità delle prestazioni fornite alle e agli utenti, così come i risultati ottenuti.

Art. 6
Tipologie di assistenza

1. I centri di assistenza diurna per persone anziane e l’assistenza diurna nelle residenze per anziani possono offrire il loro servizio come:

a) assistenza diurna;

b) assistenza diurna prolungata;

c) assistenza diurna su mezza giornata.

L’ente gestore può inoltre offrire un servizio di assistenza anche nel fine settimana.

2. L’assistenza diurna nei centri e nelle residenze per anziani prevede un’assistenza specializzata per le seguenti tipologie di utenza:

a) persone anziane con demenza;

b) persone anziane con particolari disabilità o affette da malattia psichica.

Art. 7
Personale

1. L'ente gestore mette a disposizione il personale necessario all’espletamento delle prestazioni e attività previste e risponde delle eventuali carenze e della cattiva amministrazione.

2. Il personale deve disporre di una formazione adeguata, delle competenze tecniche e sociali necessarie per svolgere le varie funzioni ed erogare le singole prestazioni, e deve frequentare regolarmente corsi di aggiornamento.

3. Per l’assistenza diretta alle e agli utenti dei centri di assistenza diurna è previsto, a titolo indicativo, un organico di un equivalente a tempo pieno (ETP) ogni 4 utenti.

4. Per tutto l’orario di apertura deve essere garantita nel centro di assistenza diurna la presenza di almeno una persona qualificata. Questa persona deve appartenere a uno dei seguenti profili professionali:

a) assistente geriatrico/geriatrica o assistente socioassistenziale;

b) assistente per soggetti portatori di handicap;

c) operatore/operatrice socioassistenziale;

d) infermiere/infermiera generico (qualifica a esaurimento);

e) tecnico/tecnica dei servizi sociali;

f) educatore/educatrice sociale;

g) educatore/educatrice professionale.

Almeno un terzo del personale di assistenza occorrente deve appartenere a uno dei suddetti profili professionali, mentre il restante personale di assistenza deve essere in possesso del diploma di operatore sociosanitario/operatrice sociosanitaria o di ausiliario/ausiliaria socioassistenziale.

5. L’assistenza infermieristica è garantita nella misura necessaria da personale qualificato del distretto sanitario. Se il servizio di assistenza diurna è gestito da una residenza per anziani, l’assistenza infermieristica può essere fornita anche da personale di quest’ultima.

6. Il servizio deve essere offerto nella lingua provinciale preferita dall’utente. Il personale deve essere in possesso delle competenze linguistiche adeguate.

7. L’ente gestore del servizio deve garantire che il personale possa partecipare alla formazione e alla supervisione. La formazione e la supervisione devono essere pianificate in funzione degli obiettivi del servizio e delle esigenze del personale. La formazione può essere individuale o di gruppo.

8. Il personale, le volontarie e i volontari devono essere coperti da un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi.

Art. 8
Prestazioni

1. Nell’ambito del servizio, le e gli utenti ricevono le seguenti prestazioni:

a) cure e assistenza adeguate al loro fabbisogno;

b) pasti;

c) attività ricreative.

2. Al bisogno, l’utente può acquistare le seguenti prestazioni aggiuntive, pagando la tariffa prevista:

a) pedicure;

b) bagno/doccia,

c) trasporto.

Art. 9
Assistenza diurna nelle residenze per anziani

1. Le e gli utenti dell’assistenza diurna in residenze per anziani sono assistiti assieme alle e agli ospiti della residenza, negli spazi e con il personale esistenti, senza alcun incremento di risorse.

2. Le persone anziane sono coinvolte nelle attività quotidiane della residenza per anziani in base alle loro esigenze e capacità. Devono essere previste idonee possibilità di riposo (poltrone, letti) e un bagno adatto alle persone disabili.

Art. 10
Costi e tariffe

1. Le tariffe, distinte per assistenza diurna, assistenza diurna su mezza giornata e assistenza diurna prolungata e nel fine settimana, sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale assieme alla quota base per il servizio; la Giunta provinciale stabilisce assieme alla quota base anche le tariffe per l’assistenza specializzata, l’importo per i pasti e l’importo massimo per il trasporto nonché le tariffe massime per le prestazioni aggiuntive.

2. L’ente gestore del servizio di assistenza diurna stabilisce, entro il 30 novembre di ciascun anno, nei limiti degli importi massimi stabiliti dalla Giunta provinciale, le rette giornaliere omnicomprensive da applicarsi nell’anno successivo.

3. La residenza per anziani deve informare preventivamente l’ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente e l’ufficio provinciale competente dell’attivazione di un centro di assistenza diurna accreditato o di un servizio di assistenza diurna all’interno della residenza per anziani, comunicando il numero di posti previsti, ogni eventuale modifica relativa a detti posti nonché, con cadenza annuale, la tariffa giornaliera onnicomprensiva per ciascuna tipologia di assistenza diurna.

4. L’ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente è tenuto a pagare all’ente gestore del servizio di assistenza diurna l’eventuale quota tariffaria a carico dell’ente pubblico ai sensi dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, nonché la differenza tra la tariffa stabilita dalla Giunta provinciale e la retta giornaliera massima, stabilita sempre dalla Giunta provinciale, o la retta giornaliera stabilita dall’ente gestore del servizio di assistenza diurna, nel caso in cui quest’ultima sia inferiore.

5. Se l’ente gestore del servizio di assistenza diurna fissa una retta giornaliera più alta di quella fissata dalla Giunta provinciale, il Comune nel cui ambito territoriale è offerto il servizio, dopo aver espresso il proprio assenso, pagherà la differenza.

6. Per la determinazione della tariffa giornaliera possono essere presi in considerazione solo i costi del personale impiegato nel servizio e i costi delle prestazioni del servizio. A tal fine è istituito presso l’ente gestore un apposito centro di costo.

7. Per quanto pertinente, trova applicazione il decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

8. L’attivazione di centri di assistenza diurna da parte di residenze per anziani o del servizio di assistenza diurna in residenze per anziani è considerata prioritaria ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 764 del 3 maggio 2010, e successive modifiche, in attuazione del piano sociale, ed è pertanto finanziata ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della predetta deliberazione. L’ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente è tenuto a creare i presupposti giuridici necessari per il finanziamento del servizio.

9. Le tariffe per le prestazioni aggiuntive corrispondono al doppio della tariffa minima valida per le corrispondenti prestazioni del centro diurno dell’assistenza domiciliare. Per le prestazioni aggiuntive non può essere richiesta un’agevolazione tariffaria ai sensi del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

Art. 11
Documentazione relativa all’assistenza

1. Per ogni utente deve essere redatta e costantemente aggiornata una cartella personale, nella quale sono documentati gli interventi pianificati ed effettuati, le persone responsabili della pianificazione e i risultati raggiunti.

Art. 12
Carta dei servizi e organigramma

1. I centri di assistenza diurna dispongono di una propria carta dei servizi che ha lo scopo di informare in modo trasparente e vincolante la cittadinanza, in particolare l’utenza, in merito al servizio.

2. La carta dei servizi deve descrivere in modo sintetico e con un linguaggio facilmente comprensibile l’obiettivo, la missione, le caratteristiche del servizio e le modalità con cui è offerto (orari di apertura, condizioni di accesso, prestazioni minime garantite, tariffe e modalità di pagamento). La carta dei servizi deve anche fornire informazioni su come le e gli utenti possono presentare, alle persone responsabili del servizio, reclami e suggerimenti per il miglioramento, nonché su come tali reclami e suggerimenti saranno presi in considerazione. La carta dei servizi deve essere aggiornata regolarmente. Il servizio deve essere prestato nel rispetto degli impegni presi con la carta dei servizi.

3. I centri di assistenza diurna dispongono di un organigramma da cui risultano in modo chiaro e sintetico le responsabilità, le competenze e i ruoli del personale e di eventuali volontarie e volontari. L’organigramma deve essere reso noto a tutti quanti abbiano, a vario titolo, a che fare con il servizio e deve essere aggiornato ogni qualvolta necessario.

Art. 13
Spazi e ubicazione

1. I centri assistenza diurna dispongono dei seguenti locali:

a) sala ricreativa;

b) servizi igienici (con doccia/vasca);

c) cucina;

d) sala da pranzo;

e) stanze allestite per il riposo di quattro o cinque persone, in numero sufficiente a ospitare il cinquanta per cento delle persone assistite.

2. La sala ricreativa, la cucina e la sala da pranzo possono anche essere ospitate in un unico locale.

3. Se il centro assistenza diurna è situato all’interno di una residenza per anziani, la sala da pranzo e gli altri spazi a disposizione delle e degli ospiti della residenza possono essere utilizzati anche per l’assistenza diurna.

4. Gli spazi sono attrezzati e arredati in base alle esigenze delle e degli utenti. Gli arredi e le attrezzature devono essere tali da garantire la loro sicurezza, salute e il loro benessere.

5. I locali in cui è offerto il servizio di assistenza diurna devono essere conformi alle disposizioni di legge in materia di igiene e sanità pubblica, di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche, di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro e di sicurezza antincendio.

6. I centri di assistenza diurna devono essere situati in una posizione il più possibile centrale e facilmente raggiungibile. Deve essere garantita un’adeguata segnaletica sia all’interno sia all’esterno dei locali.

Art. 14
Criteri di accreditamento

1. Le disposizioni di cui ai seguenti articoli si applicano come criteri per l’accreditamento dei centri di assistenza diurna:

a) articolo 2;

b) articolo 3;

c) articolo 4;

d) articolo 5;

e) articolo 7;

f) articolo 8;

g) articolo 11;

h) articolo 12.

Art. 15
Disposizione transitoria

1. L’ente gestore dei servizi sociali territorialmente competente si considera informato, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, in merito ai centri di assistenza diurna e ai servizi di assistenza diurna già attivi in residenze per anziani alla data di applicazione delle presenti disposizioni.

Art. 16
Applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Allegato B

 

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction Delibera 11 gennaio 2022, n. 4
ActionAction Delibera 18 gennaio 2022, n. 18
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 30
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 36
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 37
ActionAction Delibera 25 gennaio 2022, n. 44
ActionAction Delibera 1 febbraio 2022, n. 63
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 82
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 83
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 88
ActionAction Delibera 8 febbraio 2022, n. 90
ActionAction Delibera 15 febbraio 2022, n. 102
ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 120
ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 124
ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 125
ActionAction Delibera 22 febbraio 2022, n. 130
ActionAction Delibera 8 marzo 2022, n. 146
ActionAction Delibera 8 marzo 2022, n. 167
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 198
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 206
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 213
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 214
ActionAction Delibera 29 marzo 2022, n. 215
ActionAction Delibera 12 aprile 2022, n. 255
ActionAction Delibera 12 aprile 2022, n. 264
ActionAction Delibera 26 aprile 2022, n. 270
ActionAction Delibera 26 aprile 2022, n. 276
ActionAction Delibera 26 aprile 2022, n. 284
ActionAction Delibera 3 maggio 2022, n. 290
ActionAction Delibera 3 maggio 2022, n. 292
ActionAction Delibera 3 maggio 2022, n. 296
ActionAction Delibera 3 maggio 2022, n. 305
ActionAction Delibera 10 maggio 2022, n. 315
ActionAction Delibera 10 maggio 2022, n. 316
ActionAction Delibera 17 maggio 2022, n. 337
ActionAction Delibera 17 maggio 2022, n. 339
ActionAction Delibera 17 maggio 2022, n. 344
ActionAction Delibera 24 maggio 2022, n. 359
ActionAction Delibera 24 maggio 2022, n. 362
ActionAction Delibera 31 maggio 2022, n. 382
ActionAction Delibera 31 maggio 2022, n. 396
ActionAction Delibera 14 giugno 2022, n. 413
ActionAction Delibera 14 giugno 2022, n. 417
ActionAction Delibera 14 giugno 2022, n. 422
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 438
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 440
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 443
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 444
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 452
ActionAction Delibera 21 giugno 2022, n. 453
ActionAction Delibera 28 giugno 2022, n. 462
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 476
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 477
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 478
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 479
ActionAction Delibera 5 luglio 2022, n. 481
ActionAction Delibera 2 agosto 2022, n. 532
ActionAction Delibera 2 agosto 2022, n. 535
ActionAction Delibera 30 agosto 2022, n. 602
ActionAction Delibera 30 agosto 2022, n. 604
ActionAction Delibera 30 agosto 2022, n. 607
ActionAction Delibera 6 settembre 2022, n. 627
ActionAction Delibera 13 settembre 2022, n. 643
ActionAction Delibera 20 settembre 2022, n. 668
ActionAction Delibera 20 settembre 2022, n. 670
ActionAction Delibera 27 settembre 2022, n. 692
ActionAction Delibera 27 settembre 2022, n. 694
ActionAction Delibera 11 ottobre 2022, n. 728
ActionActionAllegato A
ActionActionAllegato B
ActionAction Delibera 11 ottobre 2022, n. 729
ActionAction Delibera 11 ottobre 2022, n. 732
ActionAction Delibera 18 ottobre 2022, n. 745
ActionAction Delibera 18 ottobre 2022, n. 747
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 759
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 768
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 770
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 773
ActionAction Delibera 25 ottobre 2022, n. 776
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 792
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 797
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 798
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 801
ActionAction Delibera 8 novembre 2022, n. 823
ActionAction Delibera 15 novembre 2022, n. 840
ActionAction Delibera 15 novembre 2022, n. 842
ActionAction Delibera 15 novembre 2022, n. 843
ActionAction Delibera 22 novembre 2022, n. 853
ActionAction Delibera 22 novembre 2022, n. 857
ActionAction Delibera 22 novembre 2022, n. 863
ActionAction Delibera 22 novembre 2022, n. 865
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 881
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 888
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 889
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 890
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 891
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 894
ActionAction Delibera 29 novembre 2022, n. 901
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 905
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 906
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 921
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 922
ActionAction Delibera 6 dicembre 2022, n. 923
ActionAction Delibera 13 dicembre 2022, n. 929
ActionAction Delibera 13 dicembre 2022, n. 932
ActionAction Delibera 13 dicembre 2022, n. 938
ActionAction Delibera 13 dicembre 2022, n. 957
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 971
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 973
ActionAction Delibera 20 dicembre 2022, n. 975
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