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k) Legge provinciale 6 ottobre 2022, n. 121)
Promozione e sostegno dell’invecchiamento attivo in Alto Adige

1)
Pubblicato nel supplemento 3 del B.U. 13 ottobre 2022, n. 41.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Ambito di applicazione, destinatari e definizioni)

(1) La presente legge disciplina le misure atte a promuovere e sostenere l’invecchiamento attivo in Alto Adige.

(2) Sono destinatarie delle misure di cui alla presente legge le persone prossime all’età anziana e le persone anziane, fino ad età avanzata, residenti in Alto Adige, di seguito denominate “persone anziane”. In modo particolare la legge si rivolge alle persone ancora autosufficienti. Restano fermi i requisiti di età stabiliti da disposizioni di settore.

(3) Ai fini della presente legge si intende per:

  1. invecchiamento attivo: il processo di ottimizzazione delle opportunità delle persone che invecchiano di conservare il proprio stato di salute, di partecipare alla vita della comunità e di preservare la loro sicurezza, al fine di migliorarne la qualità di vita;
  2. interventi o misure a favore dell’invecchia mento attivo: interventi o misure che conservano o migliorano nel complesso la qualità di vita e il benessere delle persone anziane;
  3. parti sociali: le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;
  4. familiari curanti: i familiari e analoghe persone di riferimento che curano e assistono le persone anziane, esclusa l’assistenza di tipo professionale;
  5. edifici e luoghi pubblici: edifici e luoghi amministrati dagli enti a cui si applica la legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

Art. 2 (Finalità)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, sostiene le persone anziane e crea condizioni idonee per l’invecchiamento attivo in Alto Adige.

(2) La Provincia concepisce il progressivo invecchiamento della società come un’opportunità e promuove la diffusione delle conoscenze, delle esperienze e dei valori delle persone anziane.

(3) Nel quadro di una politica trasversale dell’invecchiamento attivo e col supporto di misure mirate atte a promuovere la salute, la sicurezza sociale, la partecipazione attiva e il coinvolgimento delle persone anziane, nonché attraverso un’adeguata attività di sensibilizzazione, la Provincia promuove e favorisce l’indipendenza e una vita autonoma delle persone anziane.

(4) In base ai commi 1, 2 e 3 la Provincia, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle vigenti disposizioni statali ed europee, nonché dei programmi internazionali, persegue con la presente legge le seguenti finalità:

  1. riconoscere il potenziale delle persone anziane nonché il contributo da loro prestato allo sviluppo dell’attuale realtà locale, valorizzare il loro ruolo nella società, tutelarne la dignità e combattere i pregiudizi e le discriminazioni basate sull’età;
  2. sostenere la partecipazione attiva delle persone anziane alla vita sociale della collettività, in particolare i loro contatti sociali e le loro possibilità d’incontro, anche per contrastare la solitudine;
  3. promuovere la creazione di un contesto di vita adeguato alle persone anziane;
  4. rafforzare precocemente le persone anziane e promuovere un passaggio armonico dalla vita lavorativa attiva alla nuova fase di vita;
  5. sostenere la creazione di un ambiente di lavoro adeguato alle persone anziane;
  6. rafforzare l’impegno delle persone anziane nel volontariato, quale contributo indispensabile per la società;
  7. promuovere uno stile di vita sano delle persone anziane, al fine di conservare o migliorare la loro qualità di vita;
  8. incoraggiare le persone anziane a partecipare maggiormente alla vita politica e adoperarsi per una loro maggiore partecipazione e responsabilità a livello politico;
  9. sostenere e alleviare i familiari curanti, in modo che possano svolgere il loro impegnativo compito in buone condizioni il più a lungo possibile;
  10. garantire alle persone anziane un adeguato e mirato sistema di prestazioni in servizi e in denaro, anche per il tramite di quanto previsto dalle normative di settore;
  11. migliorare l’offerta nonché la collaborazione e il lavoro in rete nell’ambito dei servizi per le persone anziane nei diversi settori.

Art. 3 (Principi generali e priorità)

(1) L’attuazione delle finalità di cui all’articolo 2 si orienta al principio del coinvolgimento attivo degli attori pubblici e privati dei diversi settori, degli enti pubblici territorialmente competenti, delle parti sociali e dei rappresentanti degli interessi delle persone anziane nella pianificazione e nell’attuazione degli interventi.

(2) I settori dell’Amministrazione provinciale coinvolti nella realizzazione delle finalità di cui all’articolo 2 sono in particolare i settori del sociale, delle persone anziane, della famiglia, della sanità, della cultura, dell’istruzione e della formazione, dell’edilizia abitativa, della natura, del paesaggio e dello sviluppo del territorio, dello sport e del tempo libero, della mobilità, del lavoro e del volontariato.

(3) I responsabili dei settori dell’Amministrazione provinciale di cui al comma 2 e gli attori di cui al comma 1 raccordano, nell’ambito delle proprie competenze, gli interventi e le misure in base alle priorità definite dal successivo comma.

(4) Nell’ambito delle finalità stabilite all’articolo 2 la Provincia persegue le seguenti priorità:

  1. sono promosse misure per migliorare il benessere psicofisico, iniziative e misure di sensibilizzazione per un’alimentazione sana e un’attività fisica adeguata fino all’età avanzata, nonché misure per la diffusione di uno stile di vita sano e attivo;
  2. per un passaggio armonico dalla vita lavorativa attiva alla nuova fase di vita, è promosso il rafforzamento precoce delle competenze individuali, dell’autostima e delle capacità relazionali individuali attraverso misure e offerte mirate, facilmente accessibili alle persone anziane;
  3. per sensibilizzare l’opinione pubblica contro la discriminazione basata sull’età e per creare una nuova immagine positiva dell’invecchiamento, sono intraprese attività di sensibilizzazione mirate;
  4. per promuovere l’apprendimento congiunto tra membri di generazioni diverse, nonché l’apprezzamento e un atteggiamento positivo reciproci, sono promossi progetti e iniziative intergenerazionali;
  5. per garantire alle persone anziane un accesso senza restrizioni alla vita sociale, vengono sostenute misure mirate per rimuovere gli ostacoli alla partecipazione attiva, nonché offerte che promuovono la partecipazione stessa;
  6. al fine di garantire la partecipazione delle persone anziane alla vita sociale anche attraverso l’uso dei media digitali, vengono promosse misure mirate, progetti e offerte formative nel campo dell’educazione digitale;
  7. al fine di garantire alle persone anziane un’ampia e adeguata offerta di prestazioni e servizi, è assicurato il mantenimento dell’attuale gamma di offerte di assistenza domiciliare, semiresidenziale e residenziale, sostenendo al contempo l’innovazione e lo sviluppo di nuove forme di offerta;
  8. allo scopo di favorire la permanenza nel proprio alloggio e una vita autonoma, sono promossi la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione e il risanamento di abitazioni prive di barriere architettoniche, nonché la dotazione delle abitazioni con adeguati ausili tecnici;
  9. i) attraverso un adeguato sistema di prestazioni in denaro e in servizi viene sostenuta, nel quadro delle rispettive leggi di settore, la sicurezza sociale delle persone anziane che non dispongono di risorse sufficienti.

(5) I principi generali e le priorità di cui al presente articolo sono attuati con particolare attenzione alle esigenze e peculiarità di genere delle persone anziane.

CAPO II
MISURE PER LA PROMOZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO

Art. 4 (Compiti finalizzati alla promozione dell’invecchiamento attivo)

(1) Le finalità di cui all’articolo 2 e le priorità di cui all’articolo 3 sono attuate mediante un sistema di misure coordinate.

(2) La Provincia ha i seguenti compiti:

  1. informa, coordina, sensibilizza e fornisce consulenze sulle misure a favore dell’invecchiamento attivo;
  2. calcola ogni cinque anni l’indice di invecchiamento attivo (Active Aging Index - AAI) nel territorio provinciale, al fine di verificare l’efficacia delle misure attuate;
  3. sostiene misure che contribuiscono a rafforzare il riconoscimento del valore delle persone anziane, così come misure di sensibilizzazione contro le discriminazioni basate sull’età;
  4. sostiene progetti e iniziative che promuovono l’invecchiamento attivo, anche tramite i programmi del Fondo Sociale Europeo;
  5. promuove la creazione di un ambiente favorevole all’invecchiamento attivo;
  6. attraverso l’ufficio provinciale competente in materia di anziani/anziane, informa, fornisce consulenza, accompagna e crea rete tra gli attori pubblici e privati di cui all’articolo 3 e le strutture organizzative provinciali in relazione alle tematiche rilevanti per l’invecchiamento attivo. Esercita inoltre, attraverso l’ufficio provinciale competente, funzioni di stimolo e di indirizzo nei confronti dei suddetti attori per l’attuazione delle misure previste dalla presente legge;
  7. promuove l’offerta e la consulenza in materia di sessualità e di educazione sessuale;
  8. promuove iniziative di informazione e consulenza sulla violenza nella terza età.

(3) I Comuni e le Comunità comprensoriali hanno i seguenti compiti:

  1. promuovono il benessere delle persone anziane a livello locale, collaborano strettamente e in modo trasversale nei diversi settori di intervento, mettono in rete le competenze e si confrontano a intervalli regolari e comunque almeno una volta l’anno;
  2. rappresentano a livello locale il primo punto di contatto per le persone anziane nonché per tutti i soggetti interessati in materia di invecchiamento attivo e su tematiche rilevanti per le persone anziane;
  3. informano, sensibilizzano e forniscono consulenza sulle iniziative locali a sostegno delle persone anziane;
  4. coordinano gli interventi volti a migliorare la qualità di vita delle persone anziane a livello locale e promuovono la collaborazione tra gli attori locali, che operano con e per le persone anziane;
  5. sostengono iniziative, misure e progetti atti a promuovere l’invecchiamento attivo a livello locale;
  6. concordano la pianificazione e l’attuazione di interventi a misura di anziano/anziana e di interventi per l’invecchiamento attivo e stabiliscono quali di questi possono essere realizzati in modo ottimale a livello sovracomunale;
  7. mettono a disposizione le proprie strutture per la realizzazione di iniziative a sostegno delle persone anziane;
  8. svolgono gli ulteriori compiti e funzioni ad essi attribuiti dalla presente legge o da altre disposizioni nelle materie interessate dalla presente legge.

(4) Per ottimizzare la collaborazione e costruire una rete stabile di relazioni, ogni Comune e ogni Comunità Comprensoriale nominano una persona di riferimento per il settore anziani. Per i Comuni questo ruolo può essere svolto anche da un membro della rispettiva Consulta per le persone anziane di cui all’articolo 8, comma 2.

Art. 5 (Empowerment precoce)

(1) Per consentire alle persone anziane di percepire appieno l’importanza del proprio nuovo ruolo e le proprie responsabilità sociali, e permettere loro di prepararsi al meglio alla nuova fase della propria vita, la Provincia promuove e sostiene, a fini di prevenzione, le seguenti misure e offerte:

  1. misure di sensibilizzazione della società, delle famiglie, dei professionisti/delle professioniste del settore anziani/anziane, dei/delle rappresentanti dell’economia, delle parti sociali e delle stesse persone anziane, sviluppando in particolare un’immagine positiva del processo di invecchiamento attivo e combattendo i pregiudizi e le discriminazioni basate sull’età;
  2. la messa a disposizione di materiale informativo compatto e facilmente accessibile alle persone anziane e la semplificazione dei procedimenti amministrativi della Provincia relativi a servizi, offerte e vantaggi economici destinati in particolare alle persone anziane;
  3. misure a favore dell’invecchiamento attivo in una fase precoce, affinché le persone siano in grado di affrontare più facilmente e in modo più consapevole e attivo i diversi passaggi e le diverse sfide di questa nuova fase della propria vita;
  4. offerte mirate per persone anziane, orientate ai loro bisogni specifici, offerte di aiuto a bassa soglia, nonché iniziative per il miglioramento della vita quotidiana e della situazione assistenziale delle persone anziane, che contribuiscono ad aumentarne l’autonomia;
  5. misure per rafforzare l’auto-aiuto, soprattutto nei settori del sociale e della sanità, della mobilità e nel settore abitativo;
  6. misure di informazione e consulenza delle persone anziane miranti a prevenire la dipendenza da persone estranee, la solitudine e il bisogno di assistenza e cura con le relative problematiche;
  7. offerte di consulenza e accompagnamento per persone anziane, al fine di contribuire a un migliore superamento di insicurezze o difficoltà che dovessero insorgere durante il passaggio a una nuova fase della vita o in caso di nuove situazioni familiari.

Art. 6 (Spazi abitativi e di vita, mobilità)

(1) L’attuazione delle dotazioni territoriali e funzionali previste per gli insediamenti abitativi dalla vigente disciplina urbanistica tiene conto in modo rafforzato delle esigenze e degli interessi delle persone anziane.

(2) La Provincia, nel quadro della normativa provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata, sostiene la realizzazione di interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio che tengano conto delle esigenze delle persone anziane, nonché interventi finalizzati all’eliminazione e al superamento di barriere architettoniche negli edifici privati in cui abitano persone anziane. Può inoltre mettere a diposizione di queste ultime, tramite l’Istituto per l’edilizia sociale della Provincia, alloggi a misura di anziano/anziana.

(3) La Provincia promuove, insieme all’Ordine degli architetti, alle cooperative e agli enti senza scopo di lucro che si occupano di edilizia abitativa, iniziative a carattere informativo aperte a tutti, nonché offerte mirate di aggiornamento per professionisti e professioniste relative alla progettazione, alla costruzione, alla ristrutturazione e al risanamento di alloggi privi di barriere architettoniche.

(4) La Provincia e i Comuni promuovono progetti abitativi pilota, modelli abitativi innovativi e nuove forme di edilizia abitativa per persone anziane.

(5) La Provincia e i Comuni promuovono in maniera continuativa l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici e nei luoghi pubblici, la creazione di ambienti a misura di anziano/anziana e la sicurezza delle persone anziane.

(6) La Provincia promuove l’utilizzo di ausili tecnici per il monitoraggio della salute delle persone anziane, per la promozione della sicurezza e per la prevenzione e il contrasto della solitudine. La Provincia promuove inoltre progetti innovativi nonché servizi digitali e basati sul web che aiutano le persone anziane a rimanere autonome e al contempo contribuiscono ad ottimizzare i servizi di assistenza e cura.

(7) In collaborazione con la Consulta per le persone anziane cui all’articolo 8, comma 2, del Comune in cui è ubicato l’edificio stesso, i proprietari e i conduttori di edifici pubblici:

  1. verificano periodicamente la possibilità di mettere a disposizione dispositivi e ausili tecnici negli edifici pubblici di ampie dimensioni, che permettano di percorrere più agevolmente lunghe distanze all’interno degli stessi, garantendo così un migliore accesso delle persone anziane;
  2. segnalano agli uffici competenti gli interventi a tal fine necessari.

(8) La Provincia e i Comuni promuovono il mantenimento, lo sviluppo e il potenziamento dei servizi pubblici e di pubblico interesse, soprattutto nelle zone strutturalmente svantaggiate, nonché di offerte di servizi in prossimità delle abitazioni, al fine di garantire l’approvvigionamento di base delle persone anziane. Inoltre, sostengono progetti che garantiscano la fornitura a domicilio di generi alimentari di prima necessità e di farmaci.

(9) La Provincia e i Comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico locale in modo conforme alle esigenze delle persone anziane.

(10) Il trasporto pubblico locale sostiene, anche attraverso adeguate misure agevolative, la mobilità delle persone anziane residenti in provincia.

(11) La Provincia individua e premia, anche nell’ambito del progetto „FamilyPlus, Familie leben, vivere la famiglia, viver la familia“ dell’Agenzia per la famiglia, i Comuni che si sono distinti in modo particolare nell’attuazione di misure a sostegno dell’invecchiamento attivo e di una politica comunale attenta alle esigenze delle persone anziane.

Art. 7 (Salute e benessere)

(1) La Provincia promuove offerte per il mantenimento e il miglioramento della salute e del benessere fisico, psichico e sociale delle persone anziane.

(2) La Provincia e i Comuni promuovono l’offerta di iniziative intergenerazionali e interculturali.

(3) La Provincia e i Comuni promuovono la realizzazione di percorsi attrezzati e di impianti per il tempo libero a misura di persone anziane, preferibilmente seguendo un approccio intergenerazionale.

(4) La Provincia e i Comuni sostengono iniziative volte ad agevolare il passaggio delle persone anziane da una condizione di passività a una condizione di attività.

(5) La Provincia e i Comuni garantiscono, in caso di costruzione, ristrutturazione, risanamento, ampliamento di impianti sportivi pubblici, che l’accesso e l’utilizzo degli impianti avvenga in assenza di barriere architettoniche. Promuovono in ogni caso l’eliminazione e il superamento di barriere architettoniche negli impianti sportivi pubblici esistenti. Prevedono inoltre, per tutte le persone anziane o per le persone anziane in situazione di disagio economico, tariffe agevolate per l’utilizzo dei suddetti impianti.

(6) La Provincia, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige e i Comuni promuovono e sostengono iniziative e progetti che contribuiscono ad aumentare le competenze personali delle persone anziane in materia di salute.

Art. 8 (Partecipazione sociale, cultura e formazione)   delibera sentenza

(1) Per potenziare la partecipazione sociale delle persone anziane, che include la loro partecipazione attiva alla vita politica, economica e culturale, si prevedono le misure di cui al presente articolo.

(2) Ogni Comune istituisce una Consulta per le persone anziane. Il modello di regolamento delle Consulte è approvato dalla Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio dei Comuni. La Consulta ha i seguenti compiti:

  1. interlocutore per gli organi politici del Comune su questioni che riguardano le persone anziane;
  2. facilitare la collaborazione tra persone anziane e Comune;
  3. rappresentare e sostenere le istanze e gli interessi delle persone anziane nel territorio comunale e sensibilizzare la comunità locale sulle tematiche della terza età e dell’invecchiamento attivo;
  4. collaborare con il Comune per l’attuazione a livello locale delle misure previste dalla presente legge.

(3) Ai fini di una maggiore valorizzazione e partecipazione delle persone anziane ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera h), vengono sviluppate forme di cooperazione tra la Consulta per le persone anziane e il Consiglio comunale.

(4) La Provincia, i Comuni e le Comunità comprensoriali sostengono progetti e misure innovativi miranti al rafforzamento della partecipazione delle persone anziane alla vita politica, sociale, economica, culturale e associativa, nonché al volontariato.

(5) La Provincia promuove, insieme agli istituti di formazione, alle università e alle scuole, offerte formative specifiche per persone anziane, che siano adeguate alle loro esigenze e orientate alla domanda, nonché la formazione e l’aggiornamento professionale di tutte le persone coinvolte attivamente nel settore della terza età.

(6) La Provincia promuove progetti intergenerazionali che mirano a conservare e trasmettere alle nuove generazioni esperienze, ricordi personali e collettivi nonché testimonianze storiche e culturali.

(7) La Provincia promuove l’offerta di attività ed iniziative per le persone anziane nei settori della cultura, del tempo libero e dello sport.

(8) La Provincia promuove, insieme ai Comuni, ai comitati di educazione, ai servizi sociali e agli altri attori attivi nel settore, la pari possibilità di accesso alle diverse offerte da parte delle persone anziane in situazione di disagio economico.

(9) La Provincia sostiene misure nei settori della ricerca, dell’informazione, della formazione e dell’aggiornamento, per avvicinare le persone anziane all’utilizzo di media e dispositivi digitali che facilitino la comunicazione e la vita quotidiana.

massimeDelibera 23 maggio 2023, n. 425 - Approvazione del modello di regolamento delle Consulte per le persone anziane istituite presso i Comuni

Art. 9 (Lavoro e volontariato)

(1) Per favorire una vita lavorativa sana e soddisfacente, nonché una maggiore partecipazione sociale delle persone anziane, nell’ambito del lavoro e del volontariato si prevedono le misure di cui al presente articolo.

(2) La Provincia promuove, in conformità con le vigenti normative statali ed europee e in collaborazione con le parti sociali, iniziative atte a favorire una maggiore umanizzazione del mondo del lavoro e dell’occupazione, tenendo maggiormente conto delle esigenze delle lavoratrici anziane e dei lavoratori anziani. La Provincia sostiene in particolare le misure a carattere preventivo nonché quelle miranti a creare condizioni di lavoro adeguate alle persone anziane.

(3) In applicazione delle norme sulla promozione della cooperazione, la Provincia può promuovere le cooperative che svolgono attività di qualificazione, riqualificazione e integrazione lavorativa di persone che, a causa della loro età, hanno difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro.

(4) La Provincia sostiene iniziative aventi lo scopo di sensibilizzare le persone anziane al volontariato e promuove gli enti e le organizzazioni senza scopo di lucro in cui le persone anziane prestano attività di volontariato.

(5) La Provincia, in collaborazione con i Comuni, le Comunità comprensoriali e le organizzazioni professionali di categoria sostiene progetti intergenerazionali che mirano a trasmettere esperienze, attitudini manuali e conoscenze delle persone anziane a giovani e neoassunti/neoassunte.

(6) La Provincia sostiene l’attività dei club per anziani/anziane, quali luoghi di incontro, di intrattenimento e di supporto per le persone anziane.

Art. 10 (Accompagnamento, assistenza e cura)

(1) I servizi e le offerte nell’ambito dell’accompagnamento, dell’assistenza e della cura sono erogati, ai sensi delle relative disposizioni di settore, con modalità orientate al fabbisogno e volte a garantire la vicinanza alle esigenze dei cittadini/delle cittadine.

(2) In ottemperanza ai principi e alle priorità di cui all’articolo 3, la Provincia promuove la collaborazione e il lavoro di rete tra servizi pubblici, servizi privati e famiglie per garantire alle persone anziane accompagnamento, assistenza e cura adeguati. La Provincia persegue altresì il coordinamento dei diversi servizi e lo sviluppo degli stessi in base all’evoluzione del fabbisogno. Il Piano sociale provinciale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, costituisce la base programmatoria dell’offerta di accompagnamento, assistenza e cura.

Art. 11 (Famiglia e anziani)

(1) La Provincia promuove il ruolo di sostegno che le persone anziane ricoprono all’interno della cerchia familiare, al fine di agevolare la conciliazione di famiglia e lavoro dei componenti.

(2) Nello sviluppo dei servizi, la Provincia pone particolare attenzione alle offerte di sollievo, che mirano a sostenere e rafforzare i familiari curanti.

(3) La Provincia promuove offerte di formazione e aggiornamento destinate ai familiari curanti.

(4) La Provincia sostiene il miglioramento della conciliazione tra il lavoro dei familiari curanti e le esigenze di assistenza e cura delle persone anziane. Nell’ambito della certificazione “audit famiglia e lavoro”, alla conciliazione tra lavoro, famiglia e cura è data adeguata considerazione.

(5) La Provincia collabora con la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol a un ulteriore sviluppo delle forme di previdenza e assicurazione sociali esistenti e allo sviluppo di nuove forme. Al contempo la Provincia rafforza il lavoro di sensibilizzazione a favore delle prestazioni in tali settori.

Art. 12 (Sostegno economico in favore delle persone anziane)

(1) La Provincia, nel quadro delle diverse leggi di settore, garantisce un adeguato sostegno delle persone anziane sia attraverso prestazioni economiche dirette, sia attraverso agevolazioni indirette.

CAPO III
ORGANI PER LA PROMOZIONE DELL’INVECCHIAMENTO ATTIVO

Art. 13 (Consulta provinciale per le persone anziane)   delibera sentenza

(1) È istituita, presso l’ufficio provinciale competente in materia di anziani/anziane, la Consulta provinciale per le persone anziane, di seguito denominata Consulta. La Consulta funge da organo consultivo della Giunta provinciale in materia di invecchiamento attivo e sulle tematiche rilevanti per le persone anziane.

(2) La Consulta è composta dall’assessore/dall’assessora provinciale competente in materia di politiche sociali, in qualità di presidente, e dai seguenti ulteriori 14 membri, nominati dalla Giunta provinciale su proposta dei soggetti individuati dal regolamento di cui al comma 5:

  1. una/un rappresentante dei Comuni;
  2. due rappresentanti dei servizi sociali;
  3. tre rappresentati delle Consulte per le persone anziane di cui all’articolo 8, comma 2;
  4. due rappresentanti di servizi per persone anziane che promuovono l’invecchiamento attivo;
  5. una/un rappresentante delle persone anziane a livello provinciale;
  6. una/un rappresentante dei sindacati, esclusi i sindacati dei pensionati;
  7. una/un rappresentante dei sindacati dei pensionati;
  8. una/un rappresentante del terzo settore;
  9. una/un rappresentante dell’economia;
  10. la/il Garante della terza età.

(3) Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente.

(4) La Consulta può invitare a singole riunioni, senza diritto di voto, esperti/esperte sul tema dell’invecchiamento attivo e rappresentanti dell’Amministrazione provinciale. Al fine di attuare le misure previste dalla presente legge, può inoltre istituire gruppi di lavoro al proprio interno.

(5) I membri della Consulta sono nominati per la durata della legislatura. La Giunta provinciale approva il regolamento della Consulta.

(6) La Consulta ha i seguenti compiti:

  1. fornisce consulenza alla Giunta provinciale ed esprime prese di posizione in materia di invecchiamento attivo e su altre tematiche rilevanti per le persone anziane;
  2. elabora proposte concrete di misure per le persone anziane ed esprime raccomandazioni al riguardo;
  3. elabora ogni tre anni una proposta per il programma triennale di attuazione della presente legge. Il programma è sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale;
  4. fornisce impulsi e raccomandazioni per misure e progetti mirati a favore delle persone anziane;
  5. funge da referente diretto per le persone anziane nonché per le organizzazioni non rappresentate nella Consulta, in particolare per quel che riguarda la disciplina normativa in materia di invecchiamento attivo e sua attuazione;
  6. trasmette ogni tre anni alla Giunta provinciale una relazione sull’attività svolta, da cui emerge lo stato di attuazione del programma di cui alla lettera c). La relazione è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia.

(7) Ai componenti della Consulta sono riconosciuti i compensi previsti dalla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.

massimeDelibera 20 dicembre 2022, n. 975 - Approvazione del regolamento della Consulta provinciale per le persone anziane

Art. 14 (Garante della terza età)

(1) Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti delle persone anziane in conformità agli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, nonché il rispetto delle disposizioni legislative vigenti, presso la Difesa civica è istituita la posizione del/della Garante della terza età, di seguito “Garante”.

(2) Fatti salvi i compiti e le funzioni del Difensore civico/della Difensora civica, il/la Garante verifica e tutela i diritti delle persone anziane di età pari o superiore ai 65 anni svolgendo i seguenti compiti:

  1. promuove l’attuazione degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli altri strumenti internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti delle persone anziane;
  2. collabora con gli enti pubblici e le organizzazioni private operanti sul territorio provinciale per la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane; in particolare collabora con i servizi sociali e sanitari;
  3. vigila in merito al rispetto dei diritti civili e sociali delle persone anziane;
  4. svolge attività di informazione, consulenza e sensibilizzazione sulle tematiche rilevanti per le persone anziane e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti delle persone anziane;
  5. funge da mediatore o mediatrice in caso di conflitti tra persone anziane e i loro familiari da un lato, e i servizi pubblici e privati di assistenza e cura dall’altro;
  6. al fine di tutelare i diritti e gli interessi delle persone anziane, segnala - d’ufficio o a seguito di segnalazioni o reclami ricevuti - ai servizi sociali o all’autorità giudiziaria le situazioni che richiedono un immediato intervento di carattere giudiziario o assistenziale. Vigila inoltre sul rispetto dei diritti nell’ambito dell’assistenza e cura prestata alle persone anziane ospitate in strutture esterne alla loro famiglia;
  7. segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per le persone anziane dei quali viene in qualsiasi forma a conoscenza, anche su segnalazione dei soggetti interessati o di altri soggetti;
  8. sostiene iniziative volte a prevenire ed impedire ogni discriminazione basata sull’età e si impegna ad assicurare alle persone anziane l’erogazione di prestazioni atte a soddisfare i bisogni di salute della persona nonché il miglioramento della qualità di vita, anche attivandosi in tal senso, se necessario, direttamente nei confronti dell’amministrazione competente;
  9. collabora con la Consulta di cui all’Art. 13, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione delle proposte di cui all’articolo 13, comma 6, lettera b);
  10. può sollecitare azioni e progetti specifici di promozione dei diritti delle persone anziane.

(3) Al fine di proteggere e promuovere l’osservanza dei diritti umani delle persone anziane, spetta al/alla Garante della terza età visitare e verificare regolarmente le strutture socio-assistenziali per persone anziane e le strutture sanitarie pubbliche e private in cui la libertà delle persone è o può essere privata, al fine di identificare precocemente i fattori di rischio per la violazione dei diritti umani e di prevenire trattamenti contrari alla dignità delle persone. II/La Garante della terza età è autorizzato/a a nominare commissioni indipendenti a cui delegare l’attività di controllo preventivo del rispetto dei diritti umani ai sensi del precedente periodo. Le strutture interessate sono tenute a fornire al/alla Garante della terza età e alla commissione nominata informazioni sul numero e sul trattamento delle persone che sono o sono state private della libertà personale, sui luoghi in cui le persone sono o possono essere private della libertà personale e sulla procedura e le condizioni di privazione della libertà personale, a consentire l’accesso alla relativa documentazione e alle strutture. Nello svolgimento delle suddette funzioni, il/la Garante della terza età e le commissioni da lui/lei nominate tengono conto delle esigenze di funzionamento della struttura. L’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale disciplina le modalità dello svolgimento delle visite, il numero, la nomina, la durata del mandato e la composizione dei membri delle commissioni, le modalità di collaborazione con il/la Garante della terza età e il compenso.

(4) I candidati/le candidate alla carica di Garante devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 2 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11. Devono inoltre possedere una comprovata competenza nel campo delle politiche per anziani e dell’assistenza alle persone anziane. Dal novero dei partecipanti/delle partecipanti alla selezione la Presidente/il Presidente del Consiglio provinciale, su proposta della Difensora civica/del Difensore civico, nomina il/la Garante per la durata della legislatura del Consiglio provinciale.

(5) II/La Garante esercita le funzioni e i compiti di cui al presente articolo in autonomia e non è legato a direttive.

(6) II/La Garante trasmette annualmente al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio dei Comuni una relazione sulla propria attività, che comprende anche una dettagliata relazione sulle condizioni di vita delle persone anziane. Ella/Egli presenta detta relazione alle consigliere/ai consiglieri provinciali alla data fissata dalla/dal Presidente del Consiglio provinciale e comunque entro i primi cinque mesi di ogni anno. La relazione è pubblicata sul sito Internet del/della Garante.

(7) II/La Garante viene sentito/sentita dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi delle persone anziane. Egli/Ella collabora con le altre istituzioni pubbliche equiparabili a livello regionale, nazionale e internazionale nonché con le organizzazioni non governative attive nel settore della tutela dei diritti delle persone anziane.

(8) II/La Garante è dotato dal Consiglio provinciale dei mezzi e delle risorse necessarie allo svolgimento delle proprie attività. In caso di assenza o di impedimento, il/la Garante può incaricare della propria sostituzione una/un dipendente del Consiglio provinciale, limitatamente all’ordina ria amministrazione.

(9) Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano gli articoli 1, commi 6 e 7, 9, 11, 12, 13, commi 2, 3 e 4, e 14 della legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, e successive modifiche.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 (Disposizioni finanziarie)

(1) Salvo quanto previsto al comma 2, all’attuazione della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

(2) Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 13, comma 7, quantificati in 5.000,00 euro per l’anno 2022, in 5.000,00 euro per l’anno 2023 e in 5.000,00 euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale “Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi” di parte corrente nell’ambito del programma 03 della missione 20 del bilancio di previsione 2022-2024. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

(3) Gli oneri derivanti dall’articolo 14 sono a carico del bilancio del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano; al loro finanziamento si provvede con le modalità stabilite dall’articolo 34 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1.

Art. 16 (Disposizioni attuative)

(1) Ove necessario, le modalità di attuazione delle disposizioni della presente legge sono ulteriormente specificate mediante deliberazioni della Giunta provinciale.

Art. 17 (Disposizioni finali)

(1) La Giunta provinciale approva un testo in “lingua facile” della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

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