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p) Decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2022, n. 251)
Criteri e modalità per il rilevamento, la determinazione del limite massimo e l’assegnazione di posti letto

1)
Pubblicato nel B.U. 29 settembre 2022, n. 39.

Art. 1 (Definizione del limite massimo dei posti letto)

(1)  Il limite massimo dei posti letto è considerato come la somma di tutte le opportunità di pernottamento conformi alla legge per ospiti di età superiore ai 14 anni ai sensi delle seguenti disposizioni.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

(1)  Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 34 e 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, i criteri e le modalità per il rilevamento del numero di posti letto che vengono utilizzati dai pubblici esercizi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, nell’ambito dell’affitto di camere e appartamenti ammobiliati per le ferie, di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, nonché nell’ambito dell’agriturismo, di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7. Inoltre, viene stabilito il limite massimo dei posti letto e vengono regolamentate le modalità di assegnazione degli stessi.

Art. 3 (Rilevamento e determinazione dei posti letto di esercizi pubblici a livello di singolo esercizio)

(1)  Il numero dei posti letto a livello di singolo esercizio è rilevato come segue:

  1. per i pubblici esercizi già esistenti al 31 dicembre 2019: il numero riportato in licenza o quello dichiarato ai sensi del comma 2;
  2. per i pubblici esercizi aperti a partire dal 1° gennaio 2020: in base alla licenza;
  3. per gli esercizi che a partire dal 1° gennaio 2020 hanno aumentato i posti letto in seguito a interventi strutturali: ai letti di cui alle lettere a) e b) possono essere aggiunti i posti letto creati a seguito di interventi strutturali;
  4. per gli immobili con destinazione alberghiera che non hanno alcuna licenza o la cui licenza è stata sospesa: il numero di posti letto dichiarato in data 1° ottobre 1997 all’unità organizzativa della Provincia competente in materia di turismo. Per quegli esercizi che alla data del 1° ottobre 1997 non avevano esercitato alcuna attività ricettiva o che in data 1° ottobre 1997 non avevano presentato alcuna denuncia dei letti vale l’ultima denuncia effettuata. Per gli esercizi privi di denuncia, il numero dei letti si ottiene dividendo per 12 la superficie lorda delle parti della costruzione utilizzate come camere da letto, inclusi corridoi, giroscale e vani servizi;
  5. per i campeggi che non richiedono l’aumento dei posti letto ai sensi del comma 2 si considerano 3 letti per ogni piazzola o casa mobile.

(2)  Il/La legale rappresentante dell’esercizio o il proprietario/la proprietaria o il/la titolare del diritto di usufrutto o di un diritto d’uso sull’immobile con destinazione alberghiera può richiedere al Comune, entro il 30 giugno 2023, un aumento del numero dei posti letto indicati sulla licenza. Tale aumento può al massimo corrispondere al numero dei pernottamenti di ospiti di età superiore ai 14 anni regolarmente dichiarati ai sensi dell’articolo 44 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, in una data a scelta del 2019. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione con l’indicazione di tale data e del numero dei pernottamenti dichiarati di ospiti di età superiore ai 14 anni in quella stessa data dell’anno 2019. In caso di mancata richiesta di aumento dei posti letto entro il 30 giugno 2023 ai sensi del presente comma, si considera valido il numero dei posti letto indicato nella licenza. Per gli immobili con destinazione alberghiera che non hanno alcuna licenza o la cui licenza è stata sospesa vale il numero di posti letto dichiarato in data 1° ottobre 1997 all’unità organizzativa della Provincia competente in materia di turismo. Per gli esercizi, che alla data del 1° ottobre 1997 non avevano esercitato alcuna attività ricettiva o che in data 1° ottobre 1997 non avevano presentato alcuna denuncia dei letti vale l’ultima denuncia effettuata. Per gli esercizi privi di denuncia, il numero dei letti si ottiene dividendo per 12 la superficie lorda delle parti della costruzione utilizzate come camere da letto, inclusi corridoi, giroscale e vani servizi. Il numero viene riportato d’ufficio nell’elenco provinciale di cui all’articolo 5, comma 1. 2)

(3)  Fermo restando il mantenimento della categoria di classificazione esistente, devono essere presi in considerazione solo quei posti letto che sono conformi alle disposizioni vigenti, in particolare ai requisiti urbanistici, di pianificazione e igienico-sanitari, così come ai requisiti strutturali previsti ai sensi dei criteri di classificazione, inclusa la dimostrazione dei posti macchina ai sensi della relativa regolamentazione comunale.  La presenza dei posti macchina deve essere dimostrata entro un anno dalla presentazione della richiesta di aumento del numero dei posti letto. 3)

(4)  In base a diritti acquisiti si possono creare dei posti letto oppure si può aumentare il loro numero nei seguenti casi:

  1. se all’entrata in vigore del presente regolamento i posti letto sono già stati autorizzati in base a una concessione edilizia rilasciata ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o in base a un titolo abilitativo ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9;
  2. se entro il 31 luglio 2022 è già stata presentata richiesta al Comune di un titolo abilitativo per creare dei posti letto;
  3. se entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente regolamento viene concesso un titolo abilitativo per posti letto:
    1) realizzabili nell’ambito della trasformazione di una zona per strutture turistiche già individuata o di un’area di sviluppo turistico già assegnata alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
    2) la cui creazione all’entrata in vigore del presente regolamento è prevista da un piano di recupero, un piano di attuazione o da un piano di ristrutturazione urbana;
    3) di esercizi ricettivi per i quali, all’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta provinciale ha già espresso il relativo nulla osta, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 32.

(5)  Fino al rilascio della nuova licenza è possibile utilizzare i posti letto indicati nella domanda di aumento del numero di posti letto dell’esercizio, a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui al comma 3. Il numero dei posti letto non può in ogni caso superare il numero dei pernottamenti di ospiti di età superiore ai 14 anni dichiarati nella data liberamente scelta dell’anno 2019 di cui al comma 2, compresi i posti letto realizzati conformemente alla legge negli anni successivi; il numero di posti letto indicato sulla licenza può comunque essere mantenuto e utilizzato.

2)
L'art. 3, comma 2, è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 29 marzo 2023, n. 9.
3)
L'art 3, comma 3, è stato così integrato dall'art. 2, comma 1, delD.P.P. 39 marzo 2023, n. 9.

Art. 4 (Rilevamento e determinazione dei posti letto di esercizi a carattere non alberghiero a livello di singolo esercizio)

(1)  Il numero dei posti letto per l’affitto, ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, o ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, è rilevato per ciascuna unità sulla base della denuncia di attività o della comunicazione di inizio attività o sulla base della dichiarazione di cui al comma 2.

(2)  Il/la legale rappresentante dell’esercizio o il proprietario/la proprietaria o il/la titolare del diritto di usufrutto o di un diritto d’uso sul relativo immobile può entro il 30 giugno  2023, dietro documentazione dei presupposti di cui al comma 3, richiedere al Comune un aumento del numero dei posti letto indicati nella denuncia di attività. Tale aumento può al massimo corrispondere al numero dei pernottamenti di ospiti di età superiore ai 14 anni regolarmente dichiarati ai sensi dell’articolo 44 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, in una data a scelta del 2019. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione con l’indicazione di tale data e del numero dei pernottamenti dichiarati di ospiti di età superiore ai 14 anni in quella stessa data dell’anno 2019. In caso di mancata richiesta di aumento dei posti letto entro il 30 giugno  2023 si considera il numero dei posti letto in base alla denuncia di attività, che viene riportato d’ufficio nell’elenco provinciale di cui all’articolo 5, comma 1. 4)

(3)  Fermo restando il mantenimento della categoria di classificazione esistente, devono essere presi in considerazione solo quei posti letto che sono conformi alle disposizioni vigenti, in particolare ai requisiti urbanistici, di pianificazione e igienico-sanitari, così come ai requisiti strutturali previsti ai sensi dei criteri di classificazione, inclusa la dimostrazione dei posti macchina ai sensi della relativa regolamentazione comunale.  La presenza dei posti macchina deve essere dimostrata entro un anno dalla presentazione della richiesta di aumento del numero dei posti letto. 5)

(4)  Se nella denuncia di attività o nella comunicazione di inizio attività non sono indicati i posti letto, vale quanto segue:

  1. fino a 2 appartamenti si considerano 4 letti per ogni appartamento;
  2. da 3 appartamenti in su si considerano 3 letti per ogni appartamento;
  3. per ogni camera si considerano 2 letti.

(5)  La creazione oppure l’aumento di posti letto di esercizi a carattere non alberghiero è ammessa, sulla base di diritti acquisiti, per volumetrie con destinazione d’uso abitativa senza vincolo, ai sensi dell’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e ai sensi dell’articolo 39 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, se all’entrata in vigore del presente regolamento la volumetria può essere realizzata sulla base di una concessione edilizia rilasciata ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e per la quale è già stata presentata la denuncia di inizio lavori. Resta fermo che entro 30 giorni dalla segnalazione certificata dell’agibilità al Comune debba essere presentata una denuncia di attività ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, o della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7.

(6)  I posti letto che non sono riportati nell’elenco di cui all’articolo 10 della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, non possono essere riassegnati ai sensi dell’articolo 6 e successivi del presente regolamento.

4)
L'art. 4, comma 2, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 29 marzo 2023, n. 9.
5)
L'art. 4, comma 3, è stato così integrato dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 29 marzo 2023, n. 9.

Art. 5 (Determinazione del limite massimo dei posti letto)

(1)  La somma dei posti letto rilevata ai sensi degli articoli 3 e 4 costituisce la base per la determinazione del limite massimo di posti letto a livello comunale e provinciale. A tale scopo viene istituito un apposito elenco provinciale.

(2)  La Giunta provinciale determina periodicamente il limite massimo dei posti letto per ogni Comune.

Art. 6 (Contingente dei posti letto a livello provinciale e comunale)

(1)  Il contingente dei posti letto a livello provinciale è unico ed è costituito ai sensi dell’articolo 1 dalla somma di tutti i posti letto a livello comunale oltre a quelli assegnabili a livello provinciale. I contingenti dei posti letto a livello comunale sono costituiti dalle seguenti tre categorie nonché dai posti letto assegnabili a livello comunale:

  1. posti letto dei pubblici esercizi, ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58;
  2. posti letto per l’affitto ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12;
  3. posti letto per l’affitto ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7.

(2)  Se l’attività di un pubblico esercizio viene cessata dopo l’entrata in vigore del presente regolamento senza che venga modificata la destinazione d’uso urbanistica di attività di esercizio pubblico, il sindaco/la sindaca dichiara la decadenza della licenza, ai sensi dell’articolo 42, comma 1, della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, se l’attività non viene ripresa entro 4 anni dalla cessazione della stessa. I posti letto di cui alla licenza vengono attribuiti al contingente dei posti letto a livello comunale. Se dopo la cessazione dell’attività viene modificata la destinazione d’uso urbanistica di attività di esercizio pubblico, i relativi posti letto vengono attribuiti immediatamente ai contingenti dei posti letto a livello provinciale e comunale.

(3)  Se all’entrata in vigore del presente regolamento l’attività di un pubblico esercizio è già cessata, essa può essere ripresa entro 4 anni dall’entrata in vigore del presente regolamento e cioè nell’ambito dei posti letto esistenti, determinati ai sensi dell’articolo 3.

(4)  Se dopo l’entrata in vigore del presente regolamento l’attività di affitto di camere e appartamenti ammobiliati per le ferie o l’attività agrituristica viene cessata, allora i relativi posti letto vengono attribuiti immediatamente ai contingenti dei posti letto a livello provinciale e comunale.

(5)  L’attribuzione dei posti letto di cui ai commi 2 e 4 avviene per il 95 per cento al corrispondente contingente dei posti letto a livello comunale e per il 5 per cento al contingente dei posti letto a livello provinciale.

Art. 7 (Assegnazione di posti letto)

(1)  La domanda per l’assegnazione di posti letto può essere presentata al Comune territorialmente competente. La relativa modulistica viene predisposta dal Comune.

(2)  I posti letto lasciati liberi vengono attribuiti in base alle categorie di cui all’articolo 6, comma 1, e possono essere riassegnati solo alla medesima categoria.

(3)  In situazioni particolari la Giunta provinciale può, su richiesta del Comune territorialmente competente, assegnare a quest’ultimo posti letto aggiuntivi dal contingente dei posti letto a livello provinciale.

(4)  Le assegnazioni dei posti letto avvengono solo fino alla capacità ricettiva massima di 150 letti per esercizio. Con il regolamento di cui all’articolo 8, comma 1, i Comuni possono ridurre la capacità ricettiva massima.

Art. 8 (Procedimento per l’assegnazione di posti letto a livello comunale)

(1)  I criteri e le modalità per l’assegnazione di posti letto a livello comunale vengono determinati dai rispettivi Comuni con proprio regolamento e cioè nel rispetto dei principi di seguito esposti. Si deve garantire lo sviluppo equilibrato tra pubblici esercizi ed esercizi a carattere non alberghiero e cioè nel senso che i posti letto lasciati liberi di una categoria di cui all’articolo 6, comma 1, devono essere riassegnati alla medesima categoria. Inoltre, si devono tenere in considerazione le infrastrutture presenti, la raggiungibilità e le risorse necessarie. Se per 1 anno non vengono presentate richieste per una categoria, i posti letto lasciati liberi possono essere assegnati anche ad altre categorie.

(2)  Entro tre anni dall’assegnazione deve seguire, se prevista, la denuncia di inizio lavori per i posti letto assegnati, e i lavori devono concludersi entro i termini previsti dall’articolo 75 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche. Se non è necessario richiedere un titolo abilitativo, l’attività deve essere intrapresa entro un anno dall’assegnazione. Se i predetti termini non vengono rispettati, i posti letto assegnati riconfluiscono nel contingente dei posti letto a livello comunale.

(3)  Chi non rispetta i termini di cui al comma 2 non può presentare domanda di assegnazione letti per i tre anni successivi.

Art. 9 (Procedimento per l’assegnazione di posti letto a livello provinciale)

(1)  I criteri e le modalità per l‘assegnazione dei posti letto a livello provinciale vengono determinati con deliberazione della Giunta provinciale sentito il Consiglio dei comuni, dando la precedenza a quelle imprese o persone che si trovano nei comuni a basso sviluppo turistico e che presentano un piano aziendale sostenibile oppure un piano per la successione aziendale.

Art. 10 (Anticipo di posti letto)   delibera sentenza

(1)  Per permettere anche in futuro uno sviluppo del settore turistico, viene istituito un contingente anticipato composto da 7.000 posti letto complessivi per i contingenti dei posti letto a livello comunale e di 1.000 posti letto per il contingente dei posti letto a livello provinciale.

(2)  I posti letto del contingente anticipato a livello comunale vengono assegnati ai singoli Comuni con deliberazione della Giunta provinciale ed entro 10 anni devono essere compensati con il contingente a livello comunale.

(3) I posti letto del contingente anticipato a livello comunale vengono assegnati ai sensi dell’Art. 8, comma 1, e non sono soggetti alla suddivisione di cui all’articolo 6, comma 1.

massimeDelibera 7 febbraio 2023, n. 122 - Assegnazione dei posti letto dal contingente anticipato a livello comunale

Art. 11 (Eccezioni)   delibera sentenza

(1)  Nei seguenti casi l’aumento dei posti letto è ammissibile senza applicare le procedure di cui agli articoli 8 e 9:

  1. per nuovi o esistenti esercizi di cui alla legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, con eccezione degli esercizi ricettivi a carattere extralberghiero ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della medesima legge provinciale, che sono dislocati in zone di recupero individuate e nei centri storici individuati o da individuare;
  2. per l’attività di agriturismo di cui alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, previa approvazione dei relativi criteri con deliberazione della Giunta provinciale.
massimeDelibera 31 gennaio 2023, n. 99 - Attività di agriturismo: Criteri per le eccezioni per l'aumento dei posti letto

Art. 12 (Successione)

(1)  In caso di trasferimento di un immobile tramite successione, per il quale è stato denunciato l’affitto per motivi turistici ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, o della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, non si applicano né le disposizioni sull’attribuzione dei posti letto al contingente dei posti letto a livello comunale e a livello provinciale né quelle relative all’assegnazione di posti letto, se entro 30 giorni dalla data del trasferimento viene presentata al Comune una denuncia dell’attività di affitto per motivi turistici ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, per i posti letto già precedentemente denunciati per l’immobile stesso.

Art. 13 (Controlli)

(1)  Ai Comuni territorialmente competenti spettano i controlli circa il rispetto delle presenti disposizioni.

Art. 14 (Entrata in vigore)

(1)  Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

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