(1) La domanda per l’assegnazione di posti letto può essere presentata al Comune territorialmente competente. La relativa modulistica viene predisposta dal Comune.
(2) I posti letto lasciati liberi vengono attribuiti in base alle categorie di cui all’articolo 6, comma 1, e possono essere riassegnati solo alla medesima categoria.
(3) In situazioni particolari la Giunta provinciale può, su richiesta del Comune territorialmente competente, assegnare a quest’ultimo posti letto aggiuntivi dal contingente dei posti letto a livello provinciale.
(4) Le assegnazioni dei posti letto avvengono solo fino alla capacità ricettiva massima di 150 letti per esercizio. Con il regolamento di cui all’articolo 8, comma 1, i Comuni possono ridurre la capacità ricettiva massima.