(1) Il numero dei posti letto a livello di singolo esercizio è rilevato come segue:
- per i pubblici esercizi già esistenti al 31 dicembre 2019: il numero riportato in licenza o quello dichiarato ai sensi del comma 2;
- per i pubblici esercizi aperti a partire dal 1° gennaio 2020: in base alla licenza;
- per gli esercizi che a partire dal 1° gennaio 2020 hanno aumentato i posti letto in seguito a interventi strutturali: ai letti di cui alle lettere a) e b) possono essere aggiunti i posti letto creati a seguito di interventi strutturali;
- per gli immobili con destinazione alberghiera che non hanno alcuna licenza o la cui licenza è stata sospesa: il numero di posti letto dichiarato in data 1° ottobre 1997 all’unità organizzativa della Provincia competente in materia di turismo. Per quegli esercizi che alla data del 1° ottobre 1997 non avevano esercitato alcuna attività ricettiva o che in data 1° ottobre 1997 non avevano presentato alcuna denuncia dei letti vale l’ultima denuncia effettuata. Per gli esercizi privi di denuncia, il numero dei letti si ottiene dividendo per 12 la superficie lorda delle parti della costruzione utilizzate come camere da letto, inclusi corridoi, giroscale e vani servizi;
- per i campeggi che non richiedono l’aumento dei posti letto ai sensi del comma 2 si considerano 3 letti per ogni piazzola o casa mobile.
(2) Il/La legale rappresentante dell’esercizio o il proprietario/la proprietaria o il/la titolare del diritto di usufrutto o di un diritto d’uso sull’immobile con destinazione alberghiera può richiedere al Comune, entro il 30 giugno 2023, un aumento del numero dei posti letto indicati sulla licenza. Tale aumento può al massimo corrispondere al numero dei pernottamenti di ospiti di età superiore ai 14 anni regolarmente dichiarati ai sensi dell’articolo 44 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, in una data a scelta del 2019. Alla richiesta deve essere allegata una dichiarazione con l’indicazione di tale data e del numero dei pernottamenti dichiarati di ospiti di età superiore ai 14 anni in quella stessa data dell’anno 2019. In caso di mancata richiesta di aumento dei posti letto entro il 30 giugno 2023 ai sensi del presente comma, si considera valido il numero dei posti letto indicato nella licenza. Per gli immobili con destinazione alberghiera che non hanno alcuna licenza o la cui licenza è stata sospesa vale il numero di posti letto dichiarato in data 1° ottobre 1997 all’unità organizzativa della Provincia competente in materia di turismo. Per gli esercizi, che alla data del 1° ottobre 1997 non avevano esercitato alcuna attività ricettiva o che in data 1° ottobre 1997 non avevano presentato alcuna denuncia dei letti vale l’ultima denuncia effettuata. Per gli esercizi privi di denuncia, il numero dei letti si ottiene dividendo per 12 la superficie lorda delle parti della costruzione utilizzate come camere da letto, inclusi corridoi, giroscale e vani servizi. Il numero viene riportato d’ufficio nell’elenco provinciale di cui all’articolo 5, comma 1. 2)
(3) Fermo restando il mantenimento della categoria di classificazione esistente, devono essere presi in considerazione solo quei posti letto che sono conformi alle disposizioni vigenti, in particolare ai requisiti urbanistici, di pianificazione e igienico-sanitari, così come ai requisiti strutturali previsti ai sensi dei criteri di classificazione, inclusa la dimostrazione dei posti macchina ai sensi della relativa regolamentazione comunale. La presenza dei posti macchina deve essere dimostrata entro un anno dalla presentazione della richiesta di aumento del numero dei posti letto. 3)
(4) In base a diritti acquisiti si possono creare dei posti letto oppure si può aumentare il loro numero nei seguenti casi:
- se all’entrata in vigore del presente regolamento i posti letto sono già stati autorizzati in base a una concessione edilizia rilasciata ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o in base a un titolo abilitativo ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9;
- se entro il 31 luglio 2022 è già stata presentata richiesta al Comune di un titolo abilitativo per creare dei posti letto;
- se entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente regolamento viene concesso un titolo abilitativo per posti letto:
1) realizzabili nell’ambito della trasformazione di una zona per strutture turistiche già individuata o di un’area di sviluppo turistico già assegnata alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
2) la cui creazione all’entrata in vigore del presente regolamento è prevista da un piano di recupero, un piano di attuazione o da un piano di ristrutturazione urbana;
3) di esercizi ricettivi per i quali, all’entrata in vigore del presente regolamento, la Giunta provinciale ha già espresso il relativo nulla osta, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 7 luglio 2008, n. 32.
(5) Fino al rilascio della nuova licenza è possibile utilizzare i posti letto indicati nella domanda di aumento del numero di posti letto dell’esercizio, a condizione che vengano rispettati i requisiti di cui al comma 3. Il numero dei posti letto non può in ogni caso superare il numero dei pernottamenti di ospiti di età superiore ai 14 anni dichiarati nella data liberamente scelta dell’anno 2019 di cui al comma 2, compresi i posti letto realizzati conformemente alla legge negli anni successivi; il numero di posti letto indicato sulla licenza può comunque essere mantenuto e utilizzato.