(1) Il comma 2 dell’articolo 10 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:
“2. La Conferenza è costituita con la partecipazione della/del presidente della Provincia, dei/delle componenti della Giunta provinciale e dei/delle componenti del Consiglio.”
(2) Il comma 5 dell’articolo 10 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:
„5. Le intese sono sottoscritte dalla/dal presidente della Provincia e dalla/dal presidente del Consiglio. Le intese sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.“
(3) Il comma 6 dell’articolo 10 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è così sostituito:
“6. Il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza prevede i casi nei quali le intese possono essere definite con procedura semplificata mediante sottoscrizione da parte della/del presidente della Provincia e della/del presidente del Consiglio, previa approvazione dello schema di intesa a maggioranza assoluta dei componenti rispettivamente della Giunta provinciale e del Consiglio.“