(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, è inserito il seguente comma:
„6. Il Consiglio prepara e sottopone ai comuni:
a) direttive di indirizzo e di coordinamento relative alla determinazione delle imposte comunali, delle tariffe comunali e delle altre entrate patrimoniali;
b) linee guida per l’attuazione uniforme delle disposizioni a livello provinciale;
c) discipline tipo per lo statuto, il regolamento interno del consiglio comunale, per regolamenti comunali, deliberazioni del consiglio comunale e della giunta comunale, per convenzioni, nonché per altri provvedimenti;
d) comunicazioni e raccomandazioni su argomenti di interesse dei Comuni.